Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27619 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/10/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 29/10/2019), n.27619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18896-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANTONIO CANTORE 5, presso lo studio dell’avvocato MATTIA RUSSO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELE OSNATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5050/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di CALTANISSETTA,

depositata il 18/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 18 dicembre 2017 la Commissione tributaria regionale della Sicilia confermava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta che aveva accolto il ricorso proposto da R.S.S.V. contro l’avviso di liquidazione con il quale veniva liquidata l’imposta di registro per ognuno dei dieci alloggi della Cooperativa (OMISSIS) assegnati ai soci con atto pubblico rogato dal notaio R.. Riteneva la CTR che, in applicazione del disposto del D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 6 bis, l’atto di assegnazione era soggetto ad una sola imposta fissa di registro indipendentemente dal numero delle assegnazioni effettuate. Avverso la suddetta sentenza, con atto del 14 giugno 2018, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Resiste con controricorso il contribuente.

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo dedotto la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, comma 2, e del D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 6 bis, per non avere la CTR ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione relativo al recupero della differenza dell’imposta di registro dovuta in misura fissa per ciascuna assegnazione, pur trattandosi di assegnazione, esente da IVA, di alloggi costruiti da oltre quattro anni su area assegnata in attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della L. n. 865 del 1971, in presenza dei requisiti di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, comma 2.

Il ricorso è infondato.

Il Collegio condivide ed intende dare continuità al principio di diritto enunciato da questa Corte con ordinanza n. 16557 del 2017, secondo cui “In tema d’imposta di registro, agli atti di assegnazione di immobili in favore di soci di cooperative si applica, ai sensi del D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 6 bis, (conv., con modif., dalla L. n. 427 del 1993), l’imposta di registro in misura fissa, ancorchè a seguito della modifica del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 8 bis, sia stata introdotta la generalizzata esenzione dall’iva per tutti i trasferimenti di immobili effettuati da imprese costruttrici, atteso che la norma, nell’introdurre una disciplina di favore, non opera alcuna distinzione tra atti di trasferimento soggetti ad iva o esenti e prescinde dall’applicazione del principio dell’alternatività dell’imposizione tra iva ed imposta di registro”.

La sentenza impugnata, essendosi conformata al suddetto principio, non merita quindi censura.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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