Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27619 del 21/11/2017
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27619 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso 16976-2014 proposto da:
DE COLA ELEONORA, domiciliata in ROMA P.ZZA
CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato
CLAUDIO DEFILIPPI;
– ricorrente contro
2017
1710
q)
EQUITALIA
NORD
domiciliato
in
MARGHERITA
294,
SPA,
ROMA,
presso
elettivamente
VIALE
REGINA
lo
studio
Data pubblicazione: 21/11/2017
I
dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI BALDELLI,
che lo rappresenta e difende;
– controricorrente
–
avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di
Ri (4 /1 3);
udita la relazione della causa svolta nella
camera di consiglio del 14/06/2017 dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.
LA SPEZIA, depositata il 20/41/2013j(RA
Ritenuto che il Giudice di pace di La Spezia, con
provvedimento emesso all’udienza del 20/12/2013 dichiarò
inammissibile l’opposizione intrapresa da Eleonora De Cola nei
confronti di Equitalia Nord s.p.a. e della Camera di Commercio di
La Spezia, avverso un sollecito di pagamento, afferente a
cartella;
ritenuto che avverso la predetta determinazione la De Cola
lamentando, con l’unitaria, articolata censura «violazione e
falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 100
c.p.c.; nullità del procedimento; omessa, insufficiente,
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso che è stato
oggetto di discussione tra le parti»;
ritenuto che Equitalia Nord s.p.a. ha depositato controricorso,
nel mentre la Camera di Commercio non ha svolto difese;
considerato che, in via di preliminarietà, è d’uopo osservare
che il ricorso è inammissibile, in quanto: a) piuttosto
sbrigativamente e con strumento improprio il Giudice di pace di
La Spezia ebbe a definire il procedimento davanti a lui pendente
dichiarando l’inammissibilità «dell’atto introduttivo del
giudizio», vertendosi in presenza di un «puro e semplice
sollecito>>, privo di effetti lesivi; b) una tale opinione, la quale,
in ogni caso avrebbe avuto bisogno di un maggior corredo
argomentativo, non trova conforto nella giurisprudenza di questa
Corte, espressa in casi analoghi (Sez. 5, n. 10987, 18/5/2011,
Rv. 618117; seppure nel solco di Sez. U., n. 12244, 27/5/2009,
Rv. 608274); c) tuttavia, il ricorso straordinario per cassazione,
quale strumento di chiusura della tutela giurisdizionale dei diritti,
è utilizzabile contro un provvedimento giurisdizionale abnorme,
avente natura definitiva e decisoria, solo se contro detto tipo di
provvedimento, che abbia ad oggetto diritti delle parti, non sia
previsto altro mezzo di impugnazione (cfr., Sez. 3, n. 1887,
29/1/2007, Rv. 595498; ma anche, Sez. 2, n. 19498,
3
propone ricorso per cassazione, assumendone l’abnormità,
30/9/2015, Rv. 636745 e, in punto di definitività e decisività,
Sez. 2, n. 10995, 10/6/2004, Rv. 573511), evenienza, questa
della non ordinaria impugnabilità, nella specie con lo strumento
dell’appello, assegnandosi al provvedimento natura di sentenza,
che qui non ricorre affatto;
considerato, pertanto, che il ricorso è inammissibile;
considerato che le spese legali debbono seguire la
conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività
espletate;
considerato che, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R.
n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12)
applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto
successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti
per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte
della ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al
pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in euro 500,00 per compensi,
oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli
esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02,
inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello
stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 14 giugno 2017
Il Presidente
(S èfano Petittp
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Roma,
21 NOV. 2017
soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto