Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27619 del 10/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27619 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 11072-2011 proposto da:
EQUITALIA EMILIA NORD SPA 00989820345 quale Agente della
Riscossione in persona dell’amministratore delegato, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 68, presso lo studio
dell’avvocato PUOTI GIOVANNI, rappresentata e difesa
dall’avvocato CUCCHI BRUNO, giusta procura speciale in calce al
ricorso;

– ricorrente contro
GALLERANI GIORGIO GLLGRG45M31C469T, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio
dell’avvocato VALENTINI ENRICO, che lo rappresenta e difende,
giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 10/12/2013

avverso la sentenza n. 125/13/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di BOLOGNA del 25.10.2010, depositata il 28/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.

CENICCOLA.

Ric. 2011 n. 11072 sez. MT – ud. 23-10-2013
-2-

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Bologna, accogliendo l’appello di Gallerani Giorgio -appello proposto
contro la sentenza n.96/01/2008 della CTP di Ferrara che aveva respinto il ricorso
della parte contribuente avverso avviso di mora per tributi iscritti a ruolo nell’anno
1987- ha annullato il predetto avviso di mora perché non preceduto dalla notifica
della cartella di pagamento al diretto interessato.
La CTR ha motivato la propria decisione evidenziando che la Concessionaria —che si
era difesa assumendo che la cartella era tata notificata nel 1995 al curatore del
fallimento dichiarato in data 8.4.1992 a carico del Gallerani, in quanto socio di tale
“M.G. Verniciature snc”- avrebbe dovuto effettuare la notifica della cartella ad
entrambi i soggetti (al curatore, in ragione della partecipazione di detti crediti all’asse
fallimentare; al contribuente, in quanto soggetto passivo del rapporto tributario) e
comunque non aveva fornito prova della notifica asseritamente effettuata alla
procedura concorsuale, avendo allegato agli atti il solo originale dell’avviso di mora
inviato al contribuente (peraltro stampato su modulo non appropriato e di difficile
lettura).
La Concessionaria ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La parte contribuente si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Ed invero, con il motivo di impugnazione (improntato alla violazione degli art.26 e
50 del DPR n.602/1973) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudicante del

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letti gli atti depositati

merito abbia ritenuto illegittima la notifica della prodromica cartella effettuata nelle
mani del curatore fallimentare (così come documentalmente provato in giudizio),
notifica che è idonea ad esplicare i suoi effetti anche nei confronti del fallito tornato
in bonis. Trovando origine la pretesa in un accertamento divenuto definitivo e non
essendo stata la cartella oggetto di impugnazione da parte del curatore, di nessun

fallimentare l’obbligo di trasmettere al fallito notizia di ogni atto a lui relativo ed
essendo stata comprovata l’avvenuta notifica al curatore medesimo della cartella
esattoriale, per effetto della quale —d’altronde- la Concessionaria si era anche
insinuata al passivo fallimentare (come comprovato dal verbale di ammissione al
passivo prodotto in atti), sicchè non poteva esserci dubbio circa l’avvenuta
dimostrazione (anche in via di deduzione) della notifica al curatore della cartella
esattoriale.
La censura appare inammissibilmente formulata.
Ed invero la parte ricorrente prospetta la sua censura sulla scorta di due convergenti
presupposti di fatto: che la notifica della cartella esattoriale sia avvenuta a mani del
curatore fallimentare e che di ciò vi sia prova documentale agli atti dei gradi di merito
del processo.
Della corrispondenza al vero di detti presupposti, però, non offre alcuna
specificazione che sia rispettosa del canone di autosufficienza del ricorso per
cassazione, canone che si estende anche alle premesse di fatto su cui si fonda il vizio
di errore di diritto:” Poiché l’interesse ad impugnare con il ricorso per cassazione
discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della
sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole, è necessario, anche in caso di
denuncia di un errore di diritto a norma dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., che la parte
ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso (correlato all’estraneità del
giudizio di legittimità all’accertamento del fatto), indicando in maniera adeguata la
situazione di fatto della quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa

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pregiudizio procedimentale poteva dolersi il contribuente, avendo il curatore

da quella compiuta dal giudice “a quo”, asseritamente erronea” (per tutte, Cass. Sez.
L, Sentenza n. 9777 del 19/07/2001).
Nella specie di causa detto canone avrebbe dovuto essere rispettato in maniera ancor
più rigorosa, atteso che si desume dalla pronuncia qui impugnata che il giudice del
merito ha già positivamente verificato l’omessa produzione in giudizio della notifica

sia in atti documentazione diversa dall’avviso di mora (“agli atti viene allegata solo
l’originale dell’avviso di mora notificato al contribuente”), sicchè alla parte oggi
ricorrente non sarebbe bastato assumere di avere documentato l’avvenuta notifica a
mani del curatore ma sarebbe spettato di evidenziare analiticamente in che modo
detta notifica risulti essere stata eseguita ed in quale luogo del processo siano stati
effettivamente prodotti i documenti dai quali si assume che detta notifica (anche per
implicito) risulterebbe eseguita.
In difetto di ciò, e nella radicale contestazione da parte del controricorrente circa
l’esistenza agli atti di causa dei documenti a cui la parte ricorrente si riferisce, non
resta che concludere per la violazione del canone di autosufficienza del ricorso.
Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 30 novembre 2012

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite
di questo grado, liquidate in € 600,00 oltre accessori di legge ed oltre € 100,00 per

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asseritamente effettuata nelle mani del curatore ed ha esplicitamente escluso che vi

esborsi.

Così deciso in Roma il 23 ottobre 2013.

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