Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27619 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2020, (ud. 29/10/2020, dep. 03/12/2020), n.27619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1470-2019 proposto da:

ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, in persona del

Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VITTORIA 10, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO CASTAGNI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO PAOLO

LUISO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 53, presso lo studio dell’avvocato

FABIO CAIAFFA, rappresentato e difeso dagli avvocati EUGENIO

MANGONE, ALESSANDRA BALDI;

– controricorrente –

contro

GMC SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1086/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 30/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CRICENTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Atradius Credito y Caution, società che ha incorporato la Atradius Credit Insurance, e che qui agisce quale avente causa della Società Italiana Cauzioni, ha fornito garanzia al Comune di Bari circa l’adempimento di obbligazioni di fare che, nei confronti del Comune, erano state assunte dalla società GMC srl in liquidazione.

A seguito dell’inadempimento di GMC srl, il Comune di Bari ha preteso l’esecuzione della garanzia da parte di Atradius, che si è opposta, eccependo, per quanto riguarda questo ricorso, la prescrizione del diritto a far valere la garanzia. Più precisamente, Atradius ha eccepito la circostanza che l’interruzione della prescrizione fatta valere nei confronti di GMC non poteva servire ad interromperla anche nei suoi confronti, data l’autonomia tra il rapporto principale, quello tra GMC ed il Comune di Bari, ed il rapporto di garanzia tra quest’ultimo ed Atradius.

Il Tribunale ha respinto questa tesi ritenendo che la garanzia prestata da Atradius nei confronti di GMC non fosse autonoma, ma accessoria, con conseguente effetto nei confronti del garante della interruzione della prescrizione fatta valere verso il garantito.

Questa interpretazione e qualificazione del contratto è stata ribadita dalla corte di appello.

Ora Atradius ricorre con un motivo, cui si oppone il Comune di Bari

con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della decisione impugnata.

La corte di appello ritiene, anche sulla scorta degli argomenti forniti dal Tribunale, che il contratto stipulato tra Atradius e Comune di Bari non sia un contratto autonomo di garanzia, bensì una fideiussione accessoria, con la conseguenza che essa risente delle vicende del rapporto garantito.

La corte di merito giunge a questa conclusione in primo luogo facendo leva sull’argomento letterale, cui ricorre per valorizzare una espressione contenuta nella premessa del contratto in cui si legge che il garante si costituisce “fideiussore solidale” del garantito; in secondo luogo dalla previsione del diritto di surroga del garante verso il debitore garantito.

2.- Atradius contesta questa ratio con un solo motivo di ricorso, con il quale lamenta violazione dell’art. 1310 c.c., ed anche dell’art. 1362 c.c. per avere qualificato la corte di merito il contratto di garanzia come accessorio anzichè come autonomo, con la conseguenza di avere quindi ritenuto applicabile la regola per cui l’interruzione della prescrizione valida nei confronti del garantito si estende altresì al garante.

La ricorrente ricorda come l’espressione contenuta nella fideiussione, e su cui fa leva la corte di merito, ossia che Atradius si costituisce “fideiussore solidale” è una espressione non vincolante per il giudice, che invece deve ricavare la natura accessoria o autonoma del contratto dalle clausole indicative di tale natura, come ad esempio, la previsione di un pagamento a prima richiesta, l’esclusione del beneficio di escussione, la stessa rinuncia del garante ad opporre al Comune di Bari qualsiasi eccezione comprese quelle di cui all’art. 1952 c.c..

Il motivo è fondato.

Intanto va fatta una premessa, che serve a distinguere l’operazione con cui si ricostruisce la volontà delle parti, ossia si stabilisce cosa hanno previsto e voluto, che è attività interpretativa, dalla operazione con la quale, una volta stabilito cosa le parti hanno voluto, si qualifica l’atto, ossia si attribuisce alla pattuizione un nomen iuris (appalto, vendita ecc.). La prima fase di questa operazione, ossia la ricostruzione della volontà delle parti, cosa esse abbiano voluto dire e stipulare, consiste in un accertamento di fatto che è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e che è censurabile in Cassazione solo per difetto di motivazione rilevante.

Invece, la seconda fase, quella della qualificazione dell’atto, e dunque della sua riconduzione ad una fattispecie, è quaestio iuris, è una questione non già di fatto ma di diritto, non si tratta di accertare un fatto (il contenuto delle dichiarazioni di volontà) bensì di qualificarlo riferendolo ad una fattispecie tipica, o se atipico, qualificandolo come tale.

Questa attività è governata da regole giuridiche, prime tra tutte quelle sulla interpretazione del contratto, il cui uso è dunque sindacabile in Cassazione.

Questa Corte, a partire dalla decisione a sezioni unite n. 3947 del 2010 ha affermato che “l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sè a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale” (regola riaffermata da Cass. 19736/ 2011; Cass. 22233/2014; Cass. 18572/2018).

Inoltre, la caratteristica dell’autonomia è propria della polizza fideiussoria, figura atipica e distinta dalla fideiussione tipica: la differenza tra le due figure sta nel fatto che con la polizza fideiussoria il contraente si impegna ad una prestazione diversa da quella garantita, a differenza della fideiussione tipica in cui invece il garante si impegna a fornire al creditore la medesima prestazione cui era tenuto il debitore principale (Cass. 6177/2020).

Questa differenza di oggetto della prestazione tra la fideiussione e la polizza fideiussoria rende quest’ultima non solo un contratto atipico, ma anche dalla natura autonoma, rispetto al quale cioè non opera la solidarietà tipica della fideiussione accessoria (Cass. sez. un. 3947/2010).

Alla luce di tali criteri andava dunque ricercata la qualificazione del contratto.

E va ribadito che questi criteri discretivi sono essi stessi frutto dell’applicazione delle regole di interpretazione del contratto, attraverso i quali questa Corte distingue tra contratto accessorio ed autonomo di garanzia.

La corte di merito ha dato atto intanto che la prestazione cui si obbligava Atradius era diversa da quello, garantita: la GMC si era impegnata con il Comune di Bari ad una permuta, mentre Atradius garantiva che, se inadempiuta questa prestazione, avrebbe corrisposto una somma di denaro. Essendo dunque la prestazione del garante diversa da quella del garantito, v’ era un primo indice per qualificare il contratto come polizza fideiussoria anzichè come tipica fideiussione (Cass. sez un. 3947/ 2010).

Inoltre, la corte dà atto dell’inserimento nel contratto della clausola del “pagamento a prima richiesta” (p. 18); dà altresì atto dell’inserimento nel contratto della clausola della esclusione del beneficio della preventiva escussione; la rinuncia di Atradius a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall’art. 1952 c.c. (p.18).

Giusta la regola indicata da questa Corte secondo cui il pagamento a prima richiesta e senza eccezioni rende autonoma l’obbligazione del garante, salvo che quella clausola sia incompatibile con l’intero contenuto del contratto, la corte di merito avrebbe dovuto dedurne la natura autonoma e non già accessoria, in quanto la clausola di pagamento a prima richiesta non solo non è incompatibile con il contenuto del contratto, ma vi concorda.

E cosi come la clausola del pagamento a prima richiesta va valutata alla luce del contenuto contrattuale, onde verificarne la compatibilità, allo stesso modo l’espressione per cui il garante si costituisce “fideiussore solidale” andava valutata in relazione alle altre previsioni contrattuali, non ultima la rinuncia alle eccezioni, che è di suo incompatibile con la natura solidale dell’impegno ed è invece compatibile con quella autonoma.

Ritiene poi la corte con un argomento del tutto errato che, poichè il contratto autonomo di garanzia ha fatto apparizione nell’ordinamento per via della citata decisione delle sezioni unite del 2010, proprio perchè quando il contratto è stato stipulato questa figura non era ancora definita, non si può pensare che le parti l’abbiano voluta.

Va da sè che altro è la circostanza che le parti stipulino contratti con un determinato effetto (e magari senza sapere a quale fattispecie corrispondano) altro è il successivo inquadramento del contratto da parte degli interpreti; ben potendo accadere, ed è anzi la norma, che solo dopo diverso tempo dalla comparsa di un tipo sociale quel tipo diventi anche giuridicamente tale; normalmente i tipi legali e quelli giurisprudenziali sono niente altro che il recepimento di tipi sociali, usati dalle parti ben prima che gli interpreti (giurisprudenza compresa) diano loro una qualificazione.

Infine, ed anche questo è argomento privo di rilievo, non si può dedurre la natura accessoria del contratto di garanzia dalla previsione del diritto di surroga dell’assicuratore, posto che è connaturale ad ogni garanzia, sia essa autonoma o accessoria, la possibilità che il garante che abbia pagato si surroghi nei diritti del creditore verso il debitore.

In sostanza, la corte pur avendo tenuto un discorso astratto sui criteri di interpretazione del contratto, e pur avendo dato rilievo a quello letterale su quello logico, ha usato criteri meramente logici (l’anteriorità della stipula rispetto alla comparsa del tipo; la previsione della surroga come incompatibile logicamente con l’accessorietà; la previsione della solidarietà quale sintomo della accessorietà stessa, e cc), contro le stesse premesse del suo discorso, oltre che contro i criteri di qualificazione sopra indicati.

Il ricorso va pertanto accolto.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

 

 

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