Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27618 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27618 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DI PAOLA LUIGI

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 19016-2013 proposto da:
NICCOLINI MARIA RITA, elettivamente domiciliata in ROMA, via
NAZARIO SAURO n.16, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA
REHO, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO PISTILLI;

– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA C.F. 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;

– controricorrente avverso la sentenza n. 52/2013 della CORTE D’APPELLO di
PERUGIA, depositata il 14/05/2013;

Data pubblicazione: 21/11/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 06/09-18/10/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.
Rilevato che:
la sentenza impugnata, in riforma della decisione del primo giudice, ha
rigettato la domanda proposta da Maria Rita Niccolini – assunta, in qualità di

termine per incarichi di supplenza su “organico di diritto” negli anni scolastici
compresi tra il 2001-2002 e il 2008-2009 -, volta alla declaratoria di illegittimità
dei contratti in questione, e di conseguente conversione dei rapporti in uno a
tempo indeterminato o, in via subordinata, di condanna del Ministero alla
corresponsione alla lavoratrice di posta risarcitoria;
per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la lavoratrice medesima,
affidato a tre motivi;
il Ministero ha resistito con controricorso;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,
ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio;
la difesa della lavoratrice ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., ponendo
specificamente il problema (rilevante nella fattispecie in esame, in cui si
discute di supplenze su organico di diritto di durata complessiva superiore a
36 mesi) della permanenza del diritto al risarcimento del danno anche in
ipotesi di intervenuta stabilizzazione ed ha, al riguardo, segnalato che la
questione è stata rimessa alla Corte di Giustizia UE dalla Corte di appello di
Trento con decisione del 13-17 luglio 2017, insistendo per un nuovo rinvio
pregiudiziale al Giudice Europeo anche da parte della Corte di legittimità;
il Collegio è stato riconvocato per l’adunanza del 18 ottobre 2017.
Ritenuto che:

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collaboratore scolastico (personale Ata) con una successione di contratti a

non sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di
consiglio, essendo la questione prospettata in memoria meritevole di
approfondimento, apparendo, in conseguenza, opportuno che la causa sia
trattata in pubblica udienza, sollecitando la discussione delle parti e della
Procura Generale

La Corte rinvia alla pubblica udienza della quarta sezione lavoro.
Così deciso in Roma in esito a riconvocazione, in medesima composizione,
nella camera di consiglio del 18 ottobre 2017.
Il Presidente
Dott. Adriana Doronzo

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