Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27618 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE di GENOVA (OMISSIS), in persona del Sindaco, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio

dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PESSAGNO MARIA PAOLA giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONC. EQUITALIA POLIS SPA, C.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 109/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA del 10/06/08, depositata il 12/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito l’Avvocato Pafundi Gabriele difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ALFREDO POMPEO VIOLA che

nulla osserva.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

– Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“1. – Il comune di Genova ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della commissione tributaria regionale della Liguria in data 12.11.2008, che ha respinto un suo appello avverso la sentenza di primo grado, della commissione provinciale di Genova, recante decisione di annullamento di una cartella di pagamento emessa nei riguardi di C.C., per il recupero della Tarsu degli anni dal 1999 al 2003 compresi. L’intimata non si è costituita.

2. – La sentenza ha accertato che la tariffa afferente era stata annullata in sede giurisdizionale amministrativa, e che l’annullamento aveva reso illegittima la cartella “poichè le somme indicate nell’atto impugnato devono essere considerate come frutto di criteri e conteggi censurati (..) e non più utilizzabili”.

3. – L’impugnante deduce quattro motivi:

(a) il primo (motivazione omessa e/o insufficiente ex art. 360 c.p.c., n. 5) non è concluso da idonea sintesi intesa a evidenziare il punto controverso decisivo;

(b) i restanti tre motivi (rispettivamente attinenti a: b.1.

“violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 70 nonchè dell’art. 5 del civico regolamento per la Tarsu”; b.2. ” violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62, 63, 65, 69, 70, 72 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″;

b.3. “violazione dell’art. 112 in relazione alla dedotta violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62, 65 e 69″) sono del pari inammissibili.

4. – Invero, il secondo motivo è concluso da quesito inconferente, poichè relativo al profilo – dalla sentenza non posto in discussione – della astratta assoggettabilità della contribuente al tributo a seguito di denuncia dei locali e delle aree tassabili.

Il terzo e il quarto motivo, considerato che nella specie trattasi di annullamento della specifica cartella traente origine dall’atto amministrativo di deliberazione di tariffa a sua volta annullato in sede giurisdizionale, attengono a pretesa impositiva relazionata alla tariffa applicabile sul presupposto della proroga di quelle approvate per il periodo anteriore. E dunque a pretesa inammissibile per novità, in sè (rispetto all’oggetto del processo tributario, modellato su quella contenuta nell’atto impugnato) e in quanto comunque per la prima volta prospettata soltanto in appello (come d’altronde riconosciuto finanche in base alla postulazione: v.

ricorso, pag. 10).”;

– che il collegio condivide le considerazioni di cui alla relazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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