Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27618 del 10/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27618 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA
sul ricorso 11109-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
CUSIMANO MARIANNA, DI GABRIELE GIUSEPPE
DGBGPP42H26D170P (coniugi), elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA BERENGARIO 10, presso lo studio dell’avvocato CECCHETTI
PAOLA, rappresentati e difesi dall’avvocato MARTINI
DOMENICO, giusta mandato a lite in calce al controricorso;

– controricorrenti –

Data pubblicazione: 10/12/2013

sul ricorso 11112-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

– ricorrente contro
SOCIETA’ DI GABRIELE SNC 00254510597 in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BERENGARIO 10, presso lo studio dell’avvocato CECCHETTI
PAOLA, rappresentata e difesa dall’avvocato MARTINI
DOMENICO, giusta mandato a lite in calce al controricorso;

– controricorrente sul ricorso 11116-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
VALERIANO LUCIA VLRLCU51CO2D708Y, DI GABRIELE
ANTONIO DGBNTN45R13D170Q (coniugi), elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA BERENGARIO 10, presso lo studio
dell’avvocato CECCHETTI PAOLA, rappresentati e difesi
dall’avvocato MARTINI DOMENICO, giusta mandato a lite in calce
al controricorso;

– controricorrenti Ric. 2011 n. 11109 sez. MT – ud. 09-10-2013
-2-

STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

sul ricorso 11123-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

contro
CAPASSO FILOMENA CPSFMN51D60F8390, DI GABRIELE
GIOVANNI DGBGNN49E13D170U, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA BERENGARIO 10, presso lo studio dell’avvocato
CECCHETTI PAOLA, rappresentati e difesi dall’avvocato MARTINI
DOMENICO, giusta mandato a lite in calce al controricorso;

controricorrenti

sul ricorso 11127-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
DI GABRIELE LUIGI DGBLGU51H24D170L, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BERENGARIO 10, presso lo studio
dell’avvocato CECCHETTI PAOLA, rappresentato e difeso
dall’avvocato MARTINI DOMENICO, giusta mandato a lite in calce
al controricorso;

– controricorrente –

Ric. 2011 n. 11109 sez. MT – ud. 09-10-2013
-3-

– ricorrente –

avverso le sentenze n.ri: 284/39/2010 (per il ricorso R.G.
11109/2011), 281/39/2010 (per il ricorso R.G. 11112/2011),
283/39/2010 (per il ricorso R.G. 11116/2011, 282/39/2010 (per il
ricorso R.G. 11123/2011), 285/39/2010 (per il ricorso R.G.
11127/2011), tutte del 17.2.2010 e depositate il 4.3.2010 e tutte della

LATINA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO DI BLASI;
udito per i controricorrenti l’Avvocato Domenico Martini che ha
chiesto la riunione delle cause R.G. 11109/2011, 11116/2011,
11123/2011, 11127/2011, 11112/2011 e nel merito si riporta alla
relazione.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA il quale sull’istanza di riunione si rimett alla decisione
della Corte e nel merito si riporta alla relazione scritta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA
DECISIONE
L’Agenzia Entrate ha proposto, nei confronti dei contro ricorrenti in
epigrafe indicati, separati ricorsi, iscritti a R.G. n.11109/2011,
n.11112/2011, n.11116/2011, n.11123/2011 e 11127/2011, con i quali
ha impugnato le sentenze n.284/39/2010, n.281/39/2010,
n.283/39/2010, n.282/39/2010, n.285/39/2011, emesse della
Commissione Tributaria Regionale di Roma — Sezione Staccata di
Latina n. 39, in data 17.02.2010 e depositate il 04 marzo 2010 e ne ha
chiesto l’annullamento sulla base di due mezzi.
Le diverse cause, attengono ad impugnazione di avvisi di
accertamento, relativo al reddito prodotto nell’anno 1993, dalla “SNC
Ric. 2011 n. 11109 sez. MT – ud. 09-10-2013
-4-

Commissione Tributaria Regionale di ROMA – Sezione Staccata di

DI GABRIELE”, ai fini ILOR, ed a quello di partecipazione pro
quota, dei precitati soci, ai fini IRPEF.
Gli intimati controricorrenti, hanno chiesto che l’impugnazione, agli
stessi notificata, venga dichiarata inammissibile e, comunque,
infondata.

degli artt. 375 e 380 bis, il Consigliere relatore designato, aveva redatto
relazioni, di analogo tenore, con le quali, ritenendo sussistere i
presupposti per l’applicazione del principio affermato dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (Sent. N. 1052/2007), con la quale,
ritenendo che nella fattispecie si verta in tema di litisconsorzio
necessario originario, in via preliminare, ha proposto la trattazione di
tutte le cause in Camera di Consiglio e dichiararsi la nullità delle
sentenze e degli atti di causa e la rimessione al Giudice di primo grado,
per l’adozione dei provvedimenti sottesi a realizzare il simultaneo
processo, sin dal primo grado.
Le cause iscritte ai n.ri 11109/2011, 11116/2011, 11123/2011 ed
11127/2011, del R.G. sono state già chiamate all’udienza del
22.05.2013 e con ordinanze di pari data ne è stato disposto il rinvio a
nuovo ruolo, per consentirne la trattazione congiunta, o l’eventuale
riunione con quell’altro, iscritto al n. 11112/2011, quale segnalato
dalle parti interessate.
Tutti i ricorsi predetti sono stati calendarizzati per l’odierna udienza
camerale.
La Corte,
Viste le relazioni, i ricorsi, i controricorsi e le memorie ex art.378 cpc
in data 23.04.2013, nonchè gli altri atti di causa;
Viste, in particolare, le memorie dei controricorrenti, con cui, fra
l’altro, richiamando recenti pronunce di questa Corte – alla cui stregua,
Ric. 2011 n. 11109 sez. MT – ud. 09-10-2013
-5-

In relazione ai separati ricorsi, come sopra iscritti nel R.G., ai sensi

nel caso, non sussisterebbero i presupposti per l’applicazione del
principio trascritto nella relazione (Cass. SS.UU.n.14815/2008) – in
tema di litisconsorzio necessario, si è chiesta la riunione dei ricorsi,
iscritti a R.G. ai n.ri 11109/2011, 11116/2011, 11123/2011 ed
11127/2011, inseriti nel ruolo di udienza del 22.05.2013 e di quell’altro,

dell’avviso di accertamento del reddito della società partecipata, che
risulta posto a base di quello di partecipazione, quale accertato nei
confronti dei soci;
Viste, altresì, le proprie ordinanze in data 22.05.2013, con le quali, è
stato disposto il rinvio a nuovo ruolo dei ricorsi, iscritti nel ruolo di
udienza del 22.05.2013 ai n.ri 11109/2011, 11116/2011, 11123/2011
ed 11127/2011, del R.G., per consentirne la trattazione congiunta, o
l’eventuale riunione, per ragione di connessione ed onde evitare
contrasto di giudicati, con quell’altro, iscritto al n. 11112/2011, quale
segnalato dalle parti interessate;
Considerato, in vero, che, dagli atti in esame si evince che, nei gradi di
merito, tutte le sentenze sono state adottate dai medesimi Giudici nelle
stesse udienze e che, quindi, ricorrono le condizioni perché possa
trovare applicazione il principio (Cass. n.2907/2010, n.3830/2010), a
tenore del quale, è stato escluso che sussista l’esigenza di dichiarare la
nullità degli atti di causa e di far retrocedere il giudizio in primo grado,
laddove la trattazione coeva delle varie cause, innanzi all’unico
Giudice, abbia assicurato il contraddittorio, garantito il diritto di difesa
ed evitato contrasto di decisioni;
Considerato, ciò stante, che il Collegio è dell’avviso, che, per ragioni di
connessione, di economia processuale ed onde evitare contrasto di
giudicati (Cass. n. 1237/2007, n. 7966/2006, n.5267/2000), debba
essere disposta la riunione dei processi, come sopra pendenti ed iscritti
Ric. 2011 n. 11109 sez. MT – ud. 09-10-2013
-6-

iscritto al n.11112/2011 del R.G., avente ad oggetto l’impugnazione

a ruolo, incoati originariamente, con separati ricorsi dalla società e da
tutti i soci e, segnatamente, che al presente ricorso, iscritto al n.
11109/2011 R.G., debbano essere riuniti tutti gli altri pendenti tra
l’Agenzia Entrate, la società e tutti i soci e, segnatamente, quelli,
successivamente iscritti, ai n.ri 11112/2011, 11116/2011, 11123/2011

d’udienza;
Considerato, poi, che i ricorsi, così riuniti, in applicazione delle anzi
richiamate pronunce, non vanno definiti, in via preliminare, in
conformità alla proposta contenuta nelle relazioni, bensì nel merito,
all’esito dell’esame dei formulari motivi e delle difese delle parti;
Considerato che il Collegio, alla stregua degli atti in esame, è
dell’avviso sussistano i presupposti per adottare, in ogni caso, una
pronuncia di manifesta fondatezza dei ricorsi, ai sensi degli artt.375 n.5
e 380 bis cpc e, d’altronde, che, per consolidato orientamento
giurisprudenziale ( Cass. n. 26040/2011, SS. N.8999/2009), non vi osta
la diversa proposta contenuta in relazione;
Considerato che, nel merito, le impugnazioni dell’Agenzia Entrate
sono, infatti, fondate, atteso che le decisioni di appello non risultano in
linea con l’orientamento giurisprudenziale della Corte, in tema di
accertamento induttivo del reddito prodotto dalle società di persone e
di partecipazione dei singoli soci, di riparto dell’onere probatorio e di
motivazione delle sentenze;
Considerato, nel caso, che la CTR ha argomentato, analogamente sia in
relazione all’accertamento, ai fini ILOR, della società sia pure a quello,
ai fini IRPEF, dei soci;
Considerato, infatti, che i Giudici di appello, nel giudizio riguardante la
società ed in quelli relativi ai soci, indistintamente, hanno argomentato
che ciascun contribuente “ha dato prova del suo comportamento
Ric. 2011 n. 11109 sez. MT – ud. 09-10-2013
-7-

ed 11127/2011 del Reg. Generale, tutti inseriti nell’odierno ruolo

mediante documentazione contabile ed economica mentre l’Ufficio
non ha fornito prova valida in ordine agli elementi costituenti
l’esistenza di un imponibile maggiore rispetto a quello dichiarato”,
affermando, subito dopo che “L’Ufficio, in sostanza, aveva l’onere di
provare in giudizio la pretesa erariale, ma ciò non risulta in quanto i

Considerato, in vero, che tale motivazione è riferibile alla società e non
già, in via diretta ai soci;
Considerato, in ogni caso, sotto un primo profilo, che costituisce
principio consolidato quello secondo cui è configurabile il difetto di
motivazione, “quando il giudice di merito omette di indicare nella
sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero
indica tali elementi senza una approfondita disamina logico-giuridica,
rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla
logicità del ragionamento (Cass.n.890/2006, n.1756/2006,
n.2067/1998, n. 22525/2007, n.14814/2008, n. 26825/2009);
Considerato, altresì, che per pacifico orientamento della Corte di
Cassazione la rettifica induttiva del reddito di impresa è legittima in
presenza di dati, notizie ed elementi significativi, comunque raccolti
dall’Ufficio (Cass. n.7144/2007, n.16837/2008, n.4013/2010,
n.14364/2011) e che spetta al contribuente allegare in giudizio,
elementi in grado di dimostrare l’esistenza di operazioni contestate e
quindi di supportare l’assunto difensivo, così superando e vincendo la
prova presuntiva offerta dall’Agenzia (Cass. n. 9476/2010,
n.16423/2008, n.12424/2011);
Considerato che la decisione impugnata fa malgoverno dei principi
anzi richiamati, sia perché non risulta in linea con il regime di riparto
dell’onere probatorio, quale previsto in tema di accertamento
induttivo, sia pure perché non da contezza degli elementi utilizzati
Ric. 2011 n. 11109 sez. MT – ud. 09-10-2013
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rilievi appaiono generici e non supportati da validi elementi probatori”;

nell’iter decisionale, limitandosi a delle generiche affermazioni e
pretermettendo l’esame e la valutazione di circostanze e fatti
emblematici, indicati dall’Agenzia ed idonei a giustificare un diverso
decisum;
Considerato, conclusivamente, che la CTR non ha assolto l’obbligo

Considerato che, conseguentemente, vanno accolti i ricorsi in questa
sede riuniti, e che, per l’effetto, vanno cassate tutte le decisioni
impugnate;
Considerato che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione
della CTR del Lazio, procederà al riesame e quindi, sulla base dei
richiamati principi, pronuncerà nel merito ed anche sulle spese del
presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione;
Visti ed applicati gli artt. 375, 380 bis, 274 e 335 cpc, nonché 151 delle
Disposizioni di Attuazione del medesimo codice;
P. Q.M.
Riunisce alla presente causa, quelle iscritte nel Reg. Generale ai n.ri
11112/2001, 11116/2011, 11123/2011 e n. 11127/2011, tutte a ruolo
nella odierna udienza camerale; accoglie i ricorsi così riuniti; cassa le
impugnate sentenze e rinvia, per il riesame, ad altra sezione della CTR
del Lazio.
Così deciso in Roma il 09 ottobre 2013

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e

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