Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27617 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/10/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 29/10/2019), n.27617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14212-2018 proposto da:

F.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

GANDOLFI 6, presso lo studio dell’avvocato ILARIA COCCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE MASTRANTUONO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI POZZUOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TORTONA 4, presso lo studio dell’avvocato

STEFANO LATELLA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9374/34/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 07/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 7 novembre 2017 la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto da F.B. avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente contro l’avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2008, con il quale il Comune di Pozzuoli aveva contestato alla contribuente l’omesso versamento del tributo in relazione alla maggiore rendita catastale attribuita all’unità immobiliare oggetto di accertamento.

Avverso la suddetta sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il Comune di Pozzuoli.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Preliminarmente va disattesa l’istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. avanzata dal Comune di Pozzuoli, stante la specificità ed autonomia del presente giudizio rispetto a quello di impugnazione della attribuzione della rendita catastale operata dall’Ufficio del Territorio.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, della L. n. 241 del 1990, art. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, e della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per non avere la sentenza impugnata rilevato la carenza di motivazione del provvedimento impugnato.

Con il secondo motivo la contribuente denuncia violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducendo la nullità dell’avviso di accertamento impugnato per mancata notifica della variazione della rendita catastale. Censura, inoltre, la decisione impugnata nella parte in cui si afferma: “L’Ente Impositore (Comune di Pozzuoli) ha formato l’avviso di accertamento traendo, quale atto presupposto, il valore catastale emergente dalle risultanze catastali; non compete allo stesso esperire alcuna indagine circa la corretta attribuzione della sottostante rendita e men che mai in merito alla rituale notificazione della stessa all’intestatario della partita. Sicchè, se quest’ultimo ha necessità di eccepire sull’esistenza e sulla legittimità del procedimento notificatorio o intende evidenziare l’esistenza di vizi formali e sostanziali dell’atto ha l’onere di impugnarli e di evocare in giudizio l’Agenzia del Territorio (oggi Agenzia delle Entrate) che quell’atto ha formato, perchè si tratta di soggetto giuridico evidentemente diverso dal Comune impositore”.

Va esaminato prioritariamente, in ragione del criterio della decisione più liquida (cfr. Cass., Sez. U., n. 9936 del 2014), il secondo motivo.

Non è, in fatto, in contestazione tra le parti che l’immobile in questione, in corso di costruzione al momento dell’acquisto della quota di usufrutto da parte della F., sia stato oggetto di lavori di variazione per la destinazione ad albergo, con denuncia per la relativa variazione da parte della contribuente in data 2 marzo 2004. Ne consegue che la rettifica del valore da parte dell’allora Agenzia del Territorio rispetto a quello dichiarato dalla contribuente postula che la variazione della rendita attribuita rispetto a quella provvisoriamente proposta dalla contribuente sia certamente successiva, come messa in atti, al 1 gennaio 2000, con conseguente obbligo di notifica della stessa, ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, perchè l’atto attributivo o modificativo della rendita sia efficace, diversamente, quindi, da quanto disposto dalla citata legge, stesso art. 74, comma 3, per le attribuzioni o rettifiche di rendita adottate entro il 31 dicembre 1999, in relazione alle quali il Comune può legittimamente chiedere l’imposta dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 11 marzo 2014, n. 5621; Cass. sez. 5, ord. 18 maggio 2011, n. 10953; Cass. sez. 5, 8 luglio 2009, n. 16031).

La sentenza impugnata, ignorando tale decisivo discrimine ed ipotizzando la sussistenza di un onere d’impugnazione anche nel merito dell’attribuzione della rendita catastale conosciuta attraverso la notifica dell’atto impositivo ai fini ICI, non ha fatto quindi corretta applicazione del principio affermato in materia da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. sez. 5, 11 maggio 2017, n. 11682). Va, al riguardo, osservato, che l’atto attributivo o modificativo di rendita rientra nell’elencazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, ed è autonomamente impugnabile per vizi propri, e poichè la mancata notificazione dell’atto precedente costituisce vizio proprio dell’atto successivo, la mancata notificazione dell’atto attributivo di rendita catastale al soggetto legittimato alla impugnativa sostanzia vizio dell’atto impositivo comunale. Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, tuttavia, non obbliga il contribuente ad impugnare l’atto presupposto che, in quanto non notificato, neppure può divenire definitivo, potendo bastare al contribuente, semplicemente, di far cadere la liquidazione della maggiore imposta, impugnandola nei confronti del solo ente impositore, estraneo al diverso rapporto avente ad oggetto l’attribuzione della rendita catastale. Nè, in tal caso, può ipotizzarsi un vulnus al diritto di difesa del Comune che avrebbe potuto eventualmente chiedere la chiamata in causa dell’Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate), per consentirle di comprovare l’effettuata notificazione della rendita catastale dell’unità immobiliare oggetto di accertamento, contestata dalla contribuente (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 20 gennaio 2017, n. 1439).

Detti principi sono stati espressi da questa Corte tra le stesse parti in relazione a controversie afferenti a diverse annualità d’imposta (cfr. Cass. n. 3039 del 2019, Cass. n. 22681 e n. 22789 del 2017) e vanno pertanto in questa sede ulteriormente ribaditi.

L’accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del primo. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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