Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27617 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27617 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DI PAOLA LUIGI

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18779-2013 proposto da:
BACCARELLI MARIA GRAZIA BCCMGR70M45L117C,
elettivamente domiciliata in ROMA, V. NAZARIO SAURO 16,
presso lo studio dell’avvocato STEFANIA REHO, rappresentata e
difesa dall’avvocato MASSIMO PISTILLI;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA
80185250588, in persona del Ministro e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 21/11/2017

avverso la sentenza n. 50/2013 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
depositata il 10/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 06/09-18/10/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.
Rilevato che:

rigettato la domanda proposta da Baccarelli Maria Grazia – assunta, in qualità
di collaboratore scolastico (personale Ata) con una successione di contratti a
termine per incarichi di supplenza su organico di “diritto” negli anni scolastici
compresi tra il 2004-2005 e il 2008-2009 -, volta alla declaratoria di illegittimità
dei contratti in questione, e di conseguente conversione dei rapporti in uno a
tempo indeterminato o, in via subordinata, di condanna del Ministero alla
corresponsione alla lavoratrice di posta risarcitoria;
per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la lavoratrice medesima,
affidato a tre motivi;
il Ministero si è costituito con atto in data 11 settembre 2013, al solo fine
dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,
ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio;
la difesa della lavoratrice ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., ponendo
specificamente il problema (rilevante nella fattispecie in esame, in cui si
discute di supplenze su organico di diritto di durata complessiva superiore a
36 mesi) della permanenza del diritto al risarcimento del danno anche in
ipotesi di intervenuta stabilizzazione ed ha, al riguardo, segnalato che la
questione è stata rimessa alla Corte di Giustizia UE dalla Corte di appello di
‘frento con decisione del 13-17 luglio 2017, insistendo per un nuovo rinvio
pregiudiziale al Giudice Europeo anche da parte della Corte di legittimità;

2

la sentenza impugnata, in riforma della decisione del primo giudice, ha

t

il Collegio è stato riconvocato per l’udienza del 18 ottobre 2017.
Ritenuto che:
non sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di
consiglio, essendo la questione prospettata in memoria meritevole di
approfondimento, apparendo, in conseguenza, opportuno che la causa sia

Procura Generale

PQM
La Corte rinvia alla pubblica udienza della quarta sezione lavoro.
Così deciso in Roma in esito a riconvocazione, in medesima composizione,
nella camera di consiglio del 18 ottobre 2017.
Il Presidente
Dott. Adriana Doronzo

trattata in pubblica udienza, sollecitando la discussione delle parti e della

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