Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27617 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE di UDINE (OMISSIS), in persona del Sindaco e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B.

TORTOLINI 34, presso lo studio dell’avvocato PAOLETTI NICOLO’, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARTINUZZI GIANGIACOM

giusta Delib. Giunta Comunale 21 aprile 2009, n. 129 e giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del Direttore

Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 102, presso lo studio

dell’avvocato FRANSONI GUGLIELMO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RUSSO PASQUALE giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 76/06/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TRIESTE del 22/10/08, depositata il 19/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;

è presente il P.G. in persona del Dott. ALFREDO POMPEO VIOLA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“La commissione tributaria regionale del Friuli ha accolto un appello di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. relativo al rimborso dell’ici pagata nell’anno 1999, negato dal comune di Udine, con riguardo a un immobile censito in cat. D, con rendita messa in atti a seguito di domanda di variazione dell’anno 1993, attribuita nel dicembre 1999.

Ha ritenuto che la rendita, ancorchè attribuita nel 1999, dovesse essere ritenuta efficace dalla data della denuncia di variazione.

Propone ricorso per cassazione il comune di Udine, articolando un motivo (“violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”) concluso da idoneo quesito di diritto.

L’intimata resiste con controricorso.

Il motivo devesi ritenere manifestamente infondato, alla luce del recente arresto delle sezioni unite di questa Corte, che, sulla specifica questione di cui al proposto quesito di diritto, hanno ritenuto che, in tema di ICI, “il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, mentre, dal momento in cui fa la richiesta, il proprietario, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale, sicchè può essere tenuto a pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tali sensi), o avere diritto di pagare una somma minore, potendo, quindi, chiedere il relativo rimborso nei termini di legge” (sez. un. n. 3160/2011).”;

– che il collegio condivide le considerazioni di cui alla relazione, per cui il ricorso va rigettato;

– che sussistono giusti motivi di compensazione delle spese processuali, in ragione di quanto osservato a proposito del solo sopravvenuto assestamento della giurisprudenza sulla questione incisa dal ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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