Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27617 del 11/10/2021
Cassazione civile sez. I, 11/10/2021, (ud. 09/07/2021, dep. 11/10/2021), n.27617
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 14311/2020 r.g. proposto da:
M.B., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,
giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato
Vittorio Sannover, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
in Foggia, Via A. da Zara n. 3.
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore il Ministro.
– intimato –
avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, depositata in
data 3.12.2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
9/7/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.
Fatto
RILEVATO
Che:
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari ha rigettato l’appello proposto da M.B., cittadino del Gambia, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 25 marzo 2017 dal Tribunale di Cagliari, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.
La Corte territoriale ha, in primo luogo, rilevato che i motivi di gravame proposti dall’appellante attingevano solo i profili di diniego della richiesta protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c e di quella umanitaria, non avendo l’odierno ricorrente proposto appello in ordine al rigetto della domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a e b, nonché in riferimento al giudizio negativo sulla credibilità del racconto del richiedente, profili quest’ultimi sui quali la corte di merito aveva evidenziato la formazione del giudicato interno; ha inoltre ritenuto che: a) non era fondata la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito al Gambia, stato africano di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, perché il ricorrente non aveva dimostrato un saldo radicamento nel contesto sociale italiano né una condizione di soggettiva vulnerabilità (non rilevando a tal fine le allegate condizioni di salute: lombosciatalgia), ed anche perché la mera condizione di soggetto indigente non rilevava per il rilascio del permesso di soggiorno per finalità umanitarie.
2. La sentenza, pubblicata il 3.12.2019, è stata impugnata da M.B. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’amministrazione intimata non ha svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 99 c.p.c., dell’art. 2907 c.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a, b e c. Si duole il ricorrente della mancata pronuncia da parte della corte di merito sulle domande di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a e b, essendosi invece pronunciata espressamente solo sulla domanda di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c, medesimo D.Lgs., circostanza quest’ultima invece rilevante, stante l’attualità del pericolo per gli omosessuali di essere condannati secondo il codice penale del Gambia.
1.1 Il motivo – per come formulato dal ricorrente – è inammissibile. Non corrisponde al vero che la corte di merito non si sia pronunciata sulle domande di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a e b, posto che il giudice del gravame ha rilevato l’inammissibilità dell’appello sul punto qui da ultimo in esame per “insussistenza dei motivi” (così fol. 4 sentenza impugnata), rilevando in tal modo il formarsi del giudicato interno anche in ordine al diniego della richiesta protezione sussidiaria (con la sola esclusione di quella di cui dell’art. 14, lett. c, sopra menzionato), oltre che su quella volta ai riconoscimento dello status di rifugiato.
Del resto, il ricorrente non contrasta tale ratio decidendi, limitandosi sul punto solo a denunciare un vizio di omessa pronuncia, non accompagnando tale doglianza con l’indicazione della difesa spesa in appello nella quale aveva proposto gravame anche in ordine al diniego della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a e b e così rendendo la censura non autosufficiente, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6. A ciò va aggiunto che è lo stesso ricorso introduttivo ad evidenziare, nel paragrafo “fatti e svolgimento del giudizio” (cfr. pag. 3), la proposizione di gravame limitatamente alla richiesta di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, non potendosi altrimenti interpretare il dedotto “rischio di danno grave” collegato alla situazione interna del Gambia.
2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 6, in relazione al diniego della richiesta protezione umanitaria.
2.1 Anche il secondo motivo è inammissibile perché lo stesso si compone solo di censure generiche che neanche intercettano le rationes decidendi del rigetto della domanda di protezione umanitaria, e cioè, da un lato, la mancata dimostrazione di un saldo radicamento nel contesto sociale italiano e, dall’altro, la mancata prova di una condizione di soggettiva vulnerabilità e l’irrilevanza della condizione di soggetto indigente.
Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.
Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2021