Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27616 del 30/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 30/10/2018, (ud. 18/09/2018, dep. 30/10/2018), n.27616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. D’ORONZO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PERINU Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18735/2011 proposto da:

M.M., MA.RO., elettivamente domiciliate in

ROMA, presso lo studio dell’Avvocato ANNARITA D’ERCOLE,

rappresentate e difese dall’Avvocato STEFANO GIANNUOLO giusta

procura speciale estesa a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la

rappresenta e difende ope legis;

– controresistente –

avverso la sentenza n. 88/34/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 20.5.2010, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18.9.2018 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

M.M. e Ma.Ro. ricorrono per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 80/23/2008, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale, di Milano che aveva respinto i ricorsi, riuniti, proposti dalla società Vergani sas di S.M. & C. e dalle socie, odierne ricorrenti, avverso avvisi di accertamento in rettifica di maggior reddito societario e di partecipazione;

le contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

con il primo motivo hanno denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n: 633, art. 52”;

con il secondo motivo hanno denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 “insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo del giudizio”;

con il terzo motivo hanno denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57”;

l’Agenzia delle Entrate si è costituita, con due distinti e successivi controricorsi, deducendo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. preliminarmente va dichiarato inammissibile il secondo controricorso depositato dall’Avvocatura dello Stato atteso che la presenza in giudizio di più difensori della parte non autorizza i medesimi a moltiplicare gli atti tipici previsti dalla legge per la difesa del proprio assistito, tra i quali rientra la redazione del controricorso dall’art. 370 c.p.c.;

1.2. il potere di compiere l’atto difensivo va infatti riferito al diritto della parte di difendersi e di contraddire nel giudizio, che, esercitabile a mezzo della difensore, è e rimane unico a prescindere dalla circostanza che essa sia assistita da più avvocati (cfr. Cass. n. 21472/2012); ne deriva che l’avvenuto deposito del controricorso da parte di uno dei difensori consuma il diritto della parte di compiere la relativa attività difensiva, che non può pertanto essere duplicata dall’altro Avvocato, ciò anche a tutela del diritto di difesa della controparte dal momento che, prevedendo la legge il deposito di un solo controricorso per ciascuna parte costituita, potrebbe ben venire compromesso dalla legittima convinzione che l’avversario abbia compiutamente esercitato la propria difesa con il primo controricorso e che ad esso solo si debba contraddire con le memorie ex art. 380 bis c.p.c.;

2.1. ancora preliminarmente va rilevato, d’ufficio (cfr., ex multis, Cass. nn. 9131/2016, 2170/2015, 10934/2015), il difetto di integrità del contraddittorio in grado di appello;

2.2. le contribuenti, in qualità di socie della società Vergani sas di S.M. & C., avevano impugnato, assieme a quest’ultima, con distinti ricorsi, riuniti in primo grado, i relativi avvisi di accertamento, emessi nei loro confronti, in rettifica di maggior reddito societario e di partecipazione;

2.3. la CTP di Milano aveva respinto il ricorso con sentenza successivamente appellata dalle due socie con ricorsi notificati unicamente all’Agenzia delle Entrate, ed il relativo giudizio si celebrava solo tra dette parti, non avendo la CTR lombarda ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società;

2.4. il Giudice di appello avrebbe, tuttavia, dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società che era stata parte del giudizio di primo grado, ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale; invero, il concetto di causa “inscindibile” (di cui all’art. 331 c.p.c.) va riferito non solo alle ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale (ipotesi comunque parimenti ricorrente nel presente caso; cfr. Cass. SU n. 14815/2008), ma anche alle ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio (cfr. Cass. n. 567/1998);

2.5. tuttavia, come chiaramente risulta dalla lettura dell’art. 331 c.p.c., la mancata impugnazione della sentenza – pronunciata tra più parti in causa inscindibile – nei confronti non di tutte le parti, ma solo nei confronti di una (o più), non determina l’inammissibilità del gravame, bensì l’ordine del Giudice d’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa, in quanto il ricorso in appello era stato proposto solo nei confronti dell’Ufficio finanziario e la mancanza di tale ordine non comporta l’inammissibilità del gravame (allorchè la parte pretermessa non si sia comunque costituita nel relativo giudizio), dato che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello – per il mancato ordine di cui sopra – determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (cfr., ex multis, Cass. nn. 10934/2015, 1462/2009, 8854/2007, 1789/2004, 11154/2003);

2.6. constatato quindi il difetto d’integrità del contraddittorio innanzi alla CTR, e la mancata applicazione dell’art. 331 c.p.c., va disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo giudizio da espletarsi – previa integrazione del contraddittorio nei confronti della società Vergani sas di S.M. & C.;

3. il Giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità della sentenza impugnata per difetto di integrità del contraddittorio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 18 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018

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