Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27616 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. III, 29/10/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 29/10/2019), n.27616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27168/2017 proposto da:

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore legale

rappresentante pro tempore Dott.ssa R.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 27, presso lo studio

dell’avvocato MAURIZIO ROMAGNOLI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE CONVERSANO, in persona del Commissario Straordinario Dott.ssa

P.R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONCA

D’ORO, 378, presso lo studio dell’avvocato ANGELO GIORDANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato TIZIANA MARIA GRAZIA FIUME;

– controricorrente –

e contro

SARA ASSICURAZIONI SPA, B.M., B.F.;

– intimati –

nonchè da

V.M., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato CARLO LAERA;

– ricorrente –

contro

C.N., M.F.G., M.M. in proprio e

quali eredi di M.G., madre e fratelli di

M.A., domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato PIETRO GAROFALO;

– controricorrente –

nonchè da:

COMUNE CONVERSANO, in persona del Commissario Straordinario Dott.ssa

P.R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONCA

D’ORO, 378, presso lo studio dell’avvocato ANGELO GIORDANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato TIZIANA MARIA GRAZIA FIUME;

– ricorrenti incidentali –

contro

V.M.;

– intimati –

nonchè da:

SARA ASSICURAZIONI SPA in persona del legale rappresentante

procuratore speciale Dott. O.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO, 28, presso lo studio

dell’avvocato ROSARIO LIVIO ALESSI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GAETANO ALESSI;

– ricorrente incidentale –

contro

COMUNE CONVERSANO, in persona del Commissario Straordinario Dott.ssa

P.R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONCA

D’ORO 378, presso lo studio dell’avvocato ANGELO GIORDANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato TIZIANA MARIA GRAZIA FIUME;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 1357/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 21/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/06/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.N. e M.G., G.F. e M. agirono in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni conseguiti al decesso del congiunto M.A., avvenuto il (OMISSIS) sulla strada comunale (OMISSIS), in un sinistro stradale che aveva visto coinvolti il motociclo condotto da V.M. (che ne era anche proprietario) e assicurato per r.c.a. presso la società Fondiaria-Sai, sul quale era trasportata la vittima, e il furgone di proprietà di B.M., condotto da B.F. e assicurato presso la Sara Assicurazioni s.p.a..

A tal fine, gli attori convennero avanti al Tribunale di Bari, Sez. Dist. di Rutigliano, il V. e la sua assicuratrice e entrambi i B. e l’assicuratrice del furgone.

A seguito di chiamata in causa da parte della Fondiaria-Sai, si costituì in giudizio anche il Comune di Conversano, cui veniva addebitata la condizione pericolosa del manto stradale.

Con separato atto di citazione, il V. convenne in giudizio il Comune di Conversano per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali riportati a seguito del sinistro.

Il Tribunale affermò che il sinistro era ascrivibile a concorrente e paritaria responsabilità del V. e del Comune e li condannò, in solido, a risarcire i danni subiti dai congiunti del M.; in parziale accoglimento della domanda del V., condannò il Comune a pagargli la somma di 91.378,00 a titolo di danno non patrimoniale e l’ulteriore importo di 18.397,00 Euro per danno patrimoniale.

La sentenza venne impugnata, in via principale, dal Comune di Conversano e, in via incidentale, sia dalla C. e dai M. che dal V..

In corso di causa, gli eredi di M.A. dichiararono di avere perfezionato un accordo transattivo con la Fondiaria-Sai e chiesero che venisse dichiarata cessata la materia del contendere in relazione al gravame incidentale dagli stessi proposto; le altre parti costituite, eccezion fatta per il Comune di Conversano, aderirono a tale richiesta.

La Corte di Appello, dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle pretese degli eredi del M., ha provveduto sul gravame principale del Comune confermandone la responsabilità, ma riducendo la misura del suo concorso colposo al 20%; ha affermato, altresì, il concorso colposo di B.F., anch’esso nella misura del 20% e ha posto a carico del V. il residuo 60%; pertanto, “ferma la dichiarazione di cessazione della materia del contendere di cui innanzi, dichiarando espressamente che quanto stabilito sarà efficace esclusivamente con riferimento ai diritti del Comune di Conversano (…) verso tutte le altre parti”, ha disposto la condanna del V., della Fondiaria Sai, del Comune di Conversano, di B.F. e di M. e della Sara Assicurazioni al pagamento, in favore degli eredi di M.A., degli importi liquidati dal primo giudice; la Corte ha respinto, invece, l’appello incidentale del V. e ha confermato, per il resto, le statuizioni della sentenza di primo grado, “con la precisazione che anche le spese di lite e di CTU del detto giudizio andranno ridistribuite secondo il grado di responsabilità riconosciuto a carico di ciascuna parte, fermi gli effetti dell’accordo transattivo tra le parti che lo hanno stipulato e quelle che vi hanno aderito”; ha, infine, integralmente compensato le spese del grado.

Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione (avviato alla notifica il 16.11.2017) la Unipolsai Assicurazioni s.p.a., affidandosi ad un solo motivo; ad esso, ha resistito, con controricorso, il Comune di Conversano.

Con successivo ricorso per cassazione (avviato alla notifica il 20.11.2017) – da considerarsi incidentale, V.M. ha impugnato la sentenza con tre motivi; a tale ricorso hanno resistito C.N. e M.F.G. e M.M. (anche quali eredi di M.G.), nonchè il Comune di Conversano, con controricorso contenente ricorso incidentale basato su due motivi e, altresì, la Sara Assicurazioni s.p.a., che ha proposto ricorso incidentale affidato a due motivi; a quest’ultimo ha resistito, con controricorso, il Comune di Conversano. Il V. ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

IL RICORSO PRINCIPALE DELLA UNIPOLSAI ASS.NI SPA.

1. L’unico motivo di ricorso denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – per violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’esito dell’istruttoria di primo grado”: premesso che il ricorso è diretto unicamente contro il Comune di Conversano – quale unica parte non aderente all’accordo transattivo perfezionato fra la ricorrente e i congiunti di M.A., la Unipolsai censura la sentenza impugnata per avere ridotto alla quota del 20% la misura del concorso colposo del Comune, assumendo che risultava corretta la stima (del 50%) effettuata dal primo Giudice; sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere primario rilievo alle risultanze del processo penale, al verbale dei c.c. intervenuti sul luogo del sinistro e alla consulenza cinematica disposta in primo grado e conclude che “la corresponsabilità del Comune (…) non poteva rinvenirsi in via residuale perchè tutti gli elementi istruttori legittima(va)no un riparto paritetico con il conducente del motoveicolo”, dovendosi invece escludere “una colpevolezza preponderante del conducente del mezzo nel determinismo dell’evento dannoso”.

1.1. Il motivo è inammissibile in quanto, senza individuare errori di diritto nell’applicazione del paradigma dell’art. 2051 c.c. e senza indicare specificamente le altre “norme di diritto” che sarebbero state violate, si limita a censurare la valutazione degli elementi istruttori da parte della Corte, che si è tradotta in un accertamento di merito sottratto al sindacato di legittimità sotto la specie della violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3.

IL RICORSO “SUCCESSIVO” DI V.M..

2. Il primo motivo deduce “vizio di motivazione – contraddittorietà ed illogicità manifesta nell’attribuzione delle quote di responsabilità omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”: il ricorrente si duole che la Corte non abbia giustificato l’attribuzione al V. del 60% di responsabilità nella causazione del sinistro e che “sia stata apoditticamente ridotta la quota di responsabilità del Comune di Conversano”, mediante adesione ad una delle diverse ipotesi alternative formulate dal C.T.U.; contesta, in particolare, che dagli atti fosse emerso che il motociclo procedesse a velocità elevata.

2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto investe un apprezzamento di fatto (sulla misura della rilevanza causale della condizione pericolosa della strada) che è rimesso al Giudice del merito, e -comunque- infondato, giacchè la Corte ha evidenziato gli elementi considerati ai fini della stima, sottolineando la particolare rilevanza della condotta di guida del conducente del motociclo, in tal modo palesando – anche implicitamente – le ragioni della stima effettuata.

3. Il secondo motivo censura – sotto i profili della errata interpretazione della L. n. 187 del 1976, art. 26 e del vizio di motivazione – il rigetto dell’appello incidentale in punto di risarcimento dei mancati introiti stipendiali relativi al periodo 15.7.2003/15.4.2004: premesso di avere documentato di avere subito una decurtazione stipendiale del 50% fino al 13.1.2004 e di non avere percepito alcunchè fino al 15.4.2004, in applicazione della L. n. 187 del 1976, art. 26, il ricorrente contesta l’assunto della Corte secondo cui la decurtazione sarebbe dipesa dalla richiesta di un periodo di aspettativa, senza che vi fosse un collegamento causale tra la decurtazione stipendiale e il sinistro stradale; evidenzia, infatti, che lo stesso CTU aveva dato atto che il V. (carabiniere) era stato dichiarato nuovamente idoneo al servizio militare incondizionato in data 15.4.2004.

3.1. Il motivo è inammissibile: il ricorrente non individua l’errore di diritto in cui la Corte sarebbe incorsa in relazione alla norma della L. n. 187 del 1976, art. 26 e non si confronta adeguatamente con la ratio decidendi seguita dalla Corte, che fa perno sul rilievo che il periodo di inabilità accertato dal C.T.U. era cessato il 30.3.2003, da ciò desumendo (in difetto di prova da parte dell’attore, che ne era onerato) che il periodo di aspettativa chiesto a decorrere dal 14.7.2003 era dipeso da motivi “non strettamente collegati al richiamato incidente”.

4. Col terzo motivo (“omesso esame di una domanda – mancati introiti stipendiali”), il ricorrente si duole che, pur a fronte dell’accertamento della riduzione di un quarto della capacità lavorativa specifica, risultante dalla relazione di c.t.u., la Corte abbia omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con cui il V. aveva chiesto il risarcimento del “danno patrimoniale consistente nel mancato introito di parte degli emolumenti stipendiali relativi a tutta la vita lavorativa”.

4.1. Il motivo è inammissibile per essere stato formulato in modo estremamente generico: non è indicata la percentuale di riduzione della capacità lavorativa specifica che era stata riconosciuta dal Tribunale, nè viene precisato a quali specifici titoli fosse stata liquidata la somma pur riconosciuta al V.; nè, infine, viene indicato come siffatto limitato accoglimento della domanda fosse stato censurato. Il tutto a prescindere dal rilievo che la Corte ha comunque mostrato di avere considerato (cfr. pag. 11 della sentenza) l’intero motivo di appello concernente i mancati introiti sia nel periodo di malattia che “nel resto della vita lavorativa, per una somma di 174.000,00 Euro”, dichiarandolo infondato.

IL RICORSO INCIDENTALE DELLA SARA ASS.NI S.P.A..

5. La Sara Assicurazioni (società assicuratrice per r.c.a. del furgone) propone due motivi di ricorso con cui censura l’affermata corresponsabilità di B.F.; in particolare, contesta (per violazione o falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2 e art. 2043 c.c. e degli artt. 40 e 41 c.p.) la possibilità di individuare un nesso eziologico fra il modesto superamento della velocità massima consentita e la verificazione dell’incidente, nonchè (sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio) la mancata considerazione che anche una velocità più ridotta non avrebbe modificato le sorti del sinistro.

5.1. Il ricorso è inammissibile per tardività, atteso che – come rilevato dalla stessa ricorrente – il termine breve per l’impugnazione (decorrente dalla notifica della sentenza, avvenuta il 21.9.2017) era spirato il 20.11.2017 e poichè – contrariamente a quanto premesso dalla Sara Assicurazioni – l’interesse all’impugnazione non è sorto a seguito della proposizione del ricorso del V. (che non concerne la posizione del B. e della sua assicuratrice, ma esclusivamente quella del Comune), bensì era originario e derivava dalla statuizione del Giudice di appello affermante una responsabilità del B. esclusa dalla sentenza di primo grado; non a caso, è la stessa ricorrente incidentale a dare atto (a pag. 5) del proprio interesse ad “ottenere una statuizione che accerti e dichiari – per il tramite dell’annullamento della sentenza di appello – la assenza di colpa del suo assicurato”, in tal modo palesando un interesse che preesisteva alla notifica del ricorso del V. e che avrebbe giustificato la proposizione del ricorso in via principale; cosicchè deve escludersi la possibilità della Sara Assicurazioni di recuperare, tramite il ricorso incidentale, una facoltà ormai preclusa per l’avvenuto decorso del termine di impugnazione (cfr. Cass. n. 6156/2018 e Cass. n. 12837/2016).

IL RICORSO INCIDENTALE DEL COMUNE DI CONVERSANO.

6. Col primo motivo, il Comune denuncia l'”omesso esame di una domanda – omesso esame da parte della Corte di Appello del motivo di impugnazione attinente la regolamentazione delle spese processuali a carico del Comune di Conversano nella sentenza di primo grado in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4″: il ricorrente si duole che la Corte non si sia pronunciata sul sesto motivo di appello, con cui si era doluto della ingiusta regolamentazione delle spese da parte del giudice di primo grado, che aveva condannato il Comune a rifondere le spese alla Sara Assicurazioni (che era stata chiamata in giudizio dalla Fondiaria e con la quale il Comune non aveva costituito alcun rapporto processuale) nonchè la metà delle spese sostenute dal V. e dalla Fondiaria-Sai.

6.1. Col secondo motivo (che deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e il difetto di motivazione), il Comune si duole che la Corte di Appello abbia “ritenuto di lasciare ferma la regolamentazione delle spese disposta dalla sentenza di primo grado, limitandosi ad intervenire sulla loro distribuzione”, in tal modo sostanzialmente conservando “la condanna del Comune di Conversano, in solido con V.M. e la Fondiaria-Sai s.p.as., al pagamento delle spese processuali in favore della Sara Assicurazioni spa nonchè la condanna delle spese processuali in favore di V.M. e della Fondiaria-Sai spa, compensando integralmente quelle sostenute dall’ente comunale”.

6.2. Il ricorso è inammissibile per le stesse ragioni illustrate relativamente al ricorso incidentale della Sara Assicurazioni, in quanto:

lo stesso ricorrente dà atto che la sentenza gli è stata notificata il 21.9.2017;

l’interesse alla proposizione dei due motivi – attinenti alle spese del giudizio di primo grado come ulteriormente regolate dal Giudice di appello – non è dipeso dalla proposizione del ricorso del V. (tanto più se si considera che le spese oggetto delle censure concernono anche quelle liquidate alla Sara Assicurazioni e alla Fondiaria-Sai), ma era originario e tale da dover essere fatto valere entro il termine “breve” scadente il 20.11.2017;

va esclusa pertanto la possibilità del Comune di recuperare tramite il ricorso incidentale tardivo (notificato il 28.12.2017) una facoltà di impugnazione ormai definitivamente preclusa.

7. Ricorrono giusti per compensare le spese di lite fra tutte le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 263 del 2005, applicabile ratione temporis (trattandosi di causa iniziata nel 2004).

8. Sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale della Unipolsai, rigetta il ricorso incidentale del V. e dichiara inammissibili i ricorsi incidentali della Sara Assicurazioni e del Comune di Conversano; compensa le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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