Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27616 del 20/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 20/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27616
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
CISALFA NORD SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo
studio dell’avvocato CANFORA MAURIZIO, che la rappresenta e difende
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL (OMISSIS), in persona
dell’amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
TIZIANO 110, presso lo studio dell’avvocato SIMONE TABLO’,
rappresentata e difesa dall’avvocato ZOLEZZI SERGIO giusta procura
speciale alle liti a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 60/32/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO del 24/06/08, depositata il 17/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;
udito l’Avvocato Del Nostro Patrizia, (delega avvocato Canfora
Maurizio) difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. ALFREDO POMPEO VIOLA che
nulla osserva.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:
“La s.p.a. Cisalfa Nord ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia che ha accolto un appello di Ica – Imposta comunale affini -, concessionaria del servizio affissioni e pubblicità del comune di (OMISSIS), nei confronti della decisione della commissione tributaria provinciale di Varese avente a oggetto l’impugnativa di un avviso di accertamento per imposta sulla pubblicità (anno 2005).
Articola tre motivi di doglianza, ai quali l’intimata resiste con controricorso.
I motivi – che rispettivamente denunziano violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 13 e vizio di motivazione – non appaiono ammissibili ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., essendo omessa sia la formulazione del quesito di diritto, sia la indicazione, in apposita sintesi conclusiva, della fatto controverso decisivo asseritamente oggetto della omissione, contraddittorietà e/o insufficienza motivazionale.”;
– che il collegio condivide le considerazioni di cui alla relazione, non incise dai rilievi svolti dalla ricorrente in memoria.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 700,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011