Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27615 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27615 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 1108-2014 proposto da:
PETROCCHI STEFANO (PTRSFN68SO4L117R), elettivamente
domiciliato in ROMA, Via NAZARIO SAURO n°16, presso lo studio
dell’avvocato STEFANIA REHO, rappresentato e difeso
dall’avvocato MASSIMO PISTILLI;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITÀ’ E RICERCA
(80185250588), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;
– resistente –

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Data pubblicazione: 21/11/2017

avverso la sentenza n. 131/2013 della CORTE D’APPELLO di
PERUGIA, depositata il 3/9/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 6/9/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA
MAROITA.

– con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Perugia, adita dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in riforma
della sentenza del Tribunale di Terni, che aveva parzialmente accolto il
ricorso, ha ritenuto la legittimità dei termini apposti ai contratti di
lavoro intercorsi fra l’appellante e Stefano Petrocchi, collaboratore
scolastico, e ha respinto le domande di conversione del rapporto e di
risarcimento del danno;
– avverso tale sentenza Stefano Petrocchi ha proposto ricorso per
cassazione affidato a tre motivi;
– il MIUR ha depositato atto di costituzione;
– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è
stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
– con la memoria ritualmente depositata il ricorrente ha posto
specificamente il problema (rilevante nella fattispecie in esame in cui si
discute di supplenze su organico di diritto di durata complessiva
superiore a 36 mesi) della permanenza del diritto al risarcimento del
danno anche in ipotesi di intervenuta stabilizzazione ed ha al riguardo
segnalato che la questione è stata rimessa alla Corte di Giustizia UE
dalla Corte di appello di Trento con decisione del 13-17 luglio 2017
insistendo per un nuovo rinvio pregiudiziale al Giudice Europeo anche
da parte della Corte di legittimità;
Ritenuto

che:

Ric. 2014 n. 01108 sez. ML – ud. 06-09-2017
-2-

Premesso che:

- non sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in
camera di consiglio essendo la suddetta questione meritevole di
approfondimento;
– appare, in conseguenza, opportuno che la causa sia trattata in
pubblica udienza, sollecitando la discussione delle parti e della Procura

P.Q.M.
La Corte rinvia alla pubblica udienza della quarta sezione lavoro
Così deciso in Roma, in esito a riconvocazione, in medesima
composizione, nella camera di consiglio del 18 ottobre 2017.
Il Presidente
Adriana Doronzo

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Generale;

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