Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27615 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SOCIETA’ SANTA CATERINA SRL (OMISSIS) (già Associazione Sportiva

di Equitazione Santa Caterina Srl) in persona del proprio legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato MANCA-BITTI DANIELE,

rappresentata e difesa dall’avvocato LAI GIUSEPPE, giusta procura a

margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ELMAS (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 44/04/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CAGLIARI dell’11.7.08, depositata il 24/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ALFREDO

POMPEO VIOLA che ha concluso per la cessazione della materia del

contendere.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati Osserva:

La “Santa Caterina srl” propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Cagliari n. 44-04- 2008, depositata il 24.10.2008, con la quale – in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per ICI dal 1996 al 2000 emesso dal Comune di Elmas, in relazione ad area edificabile sita in via (OMISSIS) – è stato parzialmente accolto l’appello della società contribuente (con annullamento degli accertamenti relativi agli anni dal 1996 al 1998) e parzialmente accolto l’appello dell’Amministrazione Comunale con conferma dei valori imponibili accertati in riferimento agli anni 1999 e 2000 nonchè accertamento della legittima applicazione delle sanzioni di legge.

La sentenza impugnata ha ritenuto – per quanto qui ancora interessa – che la CTP aveva provveduto in ordine alle sanzioni correlate alle imposte accertate senza che le sanzioni stesse avessero fatto oggetto di specifiche impugnazioni nel ricorso introduttivo.

La contribuente ha proposto ricorso affidandolo a due motivi.

L’Agenzia si è costituita con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Il primo motivo di ricorso appare infondato.

Ed infatti (rubricato come “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 32, art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”) esso è centrato sull’assunto che il giudice di appello aveva erroneamente ritenuto che non fosse stata ritualmente proposta in primo grado la domanda (poi espressamente proposta dalla contribuente in appello), relativa alle sanzioni, sicchè il predetto primo giudice aveva pronunciando su temi non correttamente introdotti.

Secondo la contribuente, invece, detta domanda era implicita e conseguente alla richiesta di annullamento dei provvedimenti impugnati e comunque sulla questione della sussistenza di obiettive condizioni di incertezza della norma il giudicante avrebbe potuto esprimersi anche ex officio.

La tesi confligge però con l’insegnamento di questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25676 del 24/10/2008) secondo il quale: “La disapplicazione da parte del giudice delle sanzioni per violazioni di norme tributarie, qualora abbia accertato che le stesse sono ^ state commesse in presenza ed in connessione con una situazione di oggettiva incertezza nell’interpretazione normativa, è possibile, anche in sede di legittimità, solo se domandata dal contribuente nei modi e nei termini processuali appropriati”. Ciò implica che il contraddittorio sul punto sia stato correttamente introdotto sin dal primo grado di giudizio, ciò che nella specie dichiaratamente non è avvenuto, non essendo stata formulata nel ricorso di primo grado alcuna domanda avente a specifico oggetto le sanzioni e la sussistenza delle condizioni per la loro disapplicazione. Quanto al secondo motivo di impugnazione (rubricato come: “Omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”), invece, esso appare inammissibile poichè non contiene quella indicazione riassuntiva e sintetica, costituente un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, che, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., come interpretato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass., Sez. un., n. 20603 del 2007 e Cass. n. 8897 del 2008), deve corredare il motivo con cui si lamentino vizi di motivazione.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità e manifesta infondatezza. Roma, 12 luglio 2011.

Il relatore (Giuseppe Caracciolo).

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che, con dichiarazione di data 10.10,2011 (accettata ex adverso con dichiarazione apposta in calce) e depositata all’udienza di discussione, la parte ricorrente ha rinunciato al diritto ed all’azione ed agli atti, instando per l’estinzione del giudizio alle spese compensate;

visto l’art. 391 c.p.c. e ritenuto che nulla osta all’accoglimento dell’istanza di parte ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia all’azione ed agli atti del ricorso. Spese di lite compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA