Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27615 del 03/12/2020
Cassazione civile sez. VI, 03/12/2020, (ud. 29/10/2020, dep. 03/12/2020), n.27615
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente di Sez. –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 34355 del ruolo generale dell’anno
2018, proposto da:
S.V., (C.F.: (OMISSIS)) avvocato difensore di sè stesso;
– ricorrente –
nei confronti di:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S., (C.F.:
(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Sferrazza (C.F.:
(OMISSIS)), Antonietta Coretti (C.F.: (OMISSIS)), Vincenzo Triolo
(C.F.: (OMISSIS)) e Vincenzo Stumpo (C.F.: (OMISSIS));
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Foggia n.
1122/2018, pubblicata in data 19 aprile 2018;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in
data 29 ottobre 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Nel corso di un processo esecutivo promosso dall’avvocato S.V. nei confronti dell’INPS, quest’ultimo ha proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..
L’opposizione è stata dichiarata inammissibile dal Giudice di Pace di Foggia.
Il Tribunale di Foggia, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece accolta.
Ricorre il S., sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso l’INPS.
E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.
E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
L’istituto controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso.
La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 19 aprile 2018.
Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2015. Essendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termini, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata (ex plurimis: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 64984:1 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 – 01; Sez. L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 – 01; Sez. 6 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 – 01).
Detto termine scadeva dunque in data 19 ottobre 2018.
Il ricorso risulta notificato in data 19 novembre 2018 (richiesta di notificazione effettuata in pari data).
Esso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile.
Ciò esime la Corte dall’esame dei motivi posti a base dello stesso.
2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte:
– dichiara inammissibile il ricorso;
– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’istituto controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 600,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020