Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27614 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2020, (ud. 29/10/2020, dep. 03/12/2020), n.27614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente di Sez. –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 34142 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

D.A., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa dall’avvocato

Alessia Panella (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore,

legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso

dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

nonchè

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (C.F.: (OMISSIS)), in

persona del Ministro in carica, legale rappresentante pro tempore;

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, (C.F.: nn indicato), in persona

del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della ordinanza del Tribunale di Treviso emessa in

data 15 maggio 2018 nel procedimento esecutivo iscritto al n. 194

dell’anno 2012 del R.G. Es.;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 29 ottobre 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il locale agente della riscossione (all’epoca Equitalia Nord S.p.A.) ha proceduto al pignoramento, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 72 bis dei crediti vantati da Aneta D. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La debitrice ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

La procedura esecutiva è stata dapprima sospesa ai sensi dell’art. 624 c.p.c. e poi dichiarata estinta, avendo la stessa parte creditrice procedente rinunziato ai relativi atti. Dopo la dichiarazione di estinzione, la debitrice ha chiesto al giudice dell’esecuzione la liquidazione delle spese del processo esecutivo ed il giudice dell’esecuzione ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine a tale istanza.

Avverso tale ultimo provvedimento ricorre la D., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con Indicazione della proposta.

La ricorrente ha fatto pervenire memoria a mezzo P.E.C., in data 23 ottobre 2020.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione dell’art. 306, comma 4, C.D.C. in combinato disposto con l’art. 629 c.p.c., comma 3 – omessa liquidazione delle spese a carico del rinunciante; mancanza di potere discrezionale in capo al giudice”.

Con il secondo motivo si denunzia “Violazione dell’art. 91 c.p.c.”.

Il ricorso è inammissibile.

Il provvedimento impugnato non può infatti ritenersi soggetto al ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost..

Dall’esposizione e dalle censure contenute nel ricorso risulta evidente che la ricorrente si duole della mancata liquidazione in proprio favore delle spese del processo esecutivo dichiarato estinto dal giudice dell’esecuzione.

Orbene, secondo il costante indirizzo di questa Corte (che il ricorso non contiene argomenti idonei ad indurre a rivedere) i provvedimenti adottati dal giudice dell’esecuzione in tema di estinzione, ivi inclusi quelli relativi alle spese e quelli accessori, non sono mai impugnabili con il ricorso per cassazione, ma esclusivamente con il reclamo di cui all’art. 630 c.p.c., ovvero con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., rispettivamente a seconda che venga in contestazione l’effetto estintivo ed il regolamento delle spese del processo esecutivo ovvero i provvedimenti consequenziali e gli effetti ulteriori dell’estinzione (cfr. Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27031 del 19/12/2014, Rv. 633878 – 01: “in tema di estinzione del processo di esecuzione, non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione, mancando il carattere della definitività: a) l’ordinanza di estinzione, nella parte recante regolamento delle spese del processo estinto, avverso la quale è esperibile il reclamo al collegio ex art. 630 c.p.c., u.c.; b) i provvedimenti consequenziali all’estinzione, adottati dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 632 c.p.c., comma 2, in quanto suscettibili di opposizione agli atti esecutivi Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti con cui, successivamente alla dichiarazione di estinzione del processo, il giudice dell’esecuzione aveva liquidato in favore del creditore procedente le spese del processo e disposto il riparto tra i creditori delle somme acquisite alla procedura prima dell’estinzione”; nel medesimo senso, cfr.: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9837 del 13/05/2015, Rv. 635267 – 01, anche in relazione alla cd. “estinzione atipica”; Sez. 3, Sentenza n. 19638 del 18/09/2014, Rv. 633073 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 19540 del 26/08/2013, Rv. 627753 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9377 del 11/06/2003, Rv. 564170 – 01).

D’altra parte (lo si osserva soprattutto a fini di completezza espositiva), il ricorso straordinario per cassazione non può ritenersi ammissibile neanche in relazione alla regolamentazione delle spese della fase sommaria dell’opposizione esecutiva, operata dal giudice dell’esecuzione, essendo indirizzo ormai costante di questa Corte (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22033 del 24/10/2011, Rv. 620286 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 22503 del 27/10/2011, Rv. 620241 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 19644 del 18/09/2014, Rv. 632022 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12170 del 14/06/2016, Rv. 640317 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23733 del 10/10/2017, non massimata) quello secondo il quale il provvedimento di liquidazione delle spese della fase sommaria dell’opposizione all’esecuzione deve essere contenuto nell’ordinanza che decide in merito alla sospensione dell’esecuzione stessa ai sensi dell’art. 624 c.p.c., ed è riesaminabile esclusivamente nel giudizio di merito dell’opposizione stessa, onde in relazione a detto provvedimento – anche laddove, per errore, esso sia contenuto nell’ordinanza di estinzione del processo esecutivo ai sensi dell’art. 624 c.p.c., comma 3, per mancata introduzione del merito dell’opposizione – non è ammissibile nè il reclamo al collegio ai sensi dell’art. 630 c.p.c., che riguarda esclusivamente il suddetto provvedimento di estinzione (ed eventualmente la contestuale liquidazione delle spese dello stesso processo esecutivo, ma non quello che regola le spese della fase sommaria dell’opposizione all’esecuzione), nè l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’amministrazione controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 1.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

 

 

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