Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27613 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27613 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: VELLA PAOLA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 13907-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
S.I.A.R.C. S.P.A. SOCIETA’ INDUSTRIE ALIMENTARI E
RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.(P.I. 01245130792), in
persona dell’Amministratore Unico pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE n.2, presso
lo studio dell’avvocato MARIDA LEONARDO C/0 STUDIO
LEGALE AVVOCATO ANGELO, rappresentata e difesa
dall’avvocato FRANCESCO IZZO;

Data pubblicazione: 21/11/2017

- resistente contro
EQUITALIA SUD S.P.A;
– intimata –

TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO, depositata il
09/12/2015;
vista la memoria depositata ex art. 380-bis c.p.c. da parte ricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/09/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.
Rilevato che:
1. in fattispecie relativa a cartella di pagamento per Irap ed Iva
degli anni d’imposta 2002-2003, l’Agenzia delle entrate ha impugnato
la declaratoria di inammissibilità del proprio atto di appello per
violazione degli artt. 22 e 53 del d.lgs. n. 546/92;
2. successivamente, a fronte della costituzione della contribuente
intimata, ha chiesto disporsi l’integrazione del contraddittorio nei
confronti di Equitalia Sud S.p.a., in quanto parte dei gradi di merito;
Considerato che:
3. questa Corte ha da tempo chiarito che “in tema d’impugnazioni
civili,

anche

con

riguardo

al

contenzioso

tributario,

l’integrazione del contraddittorio è obbligatoria, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., non
solo in ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale (cd. cause inscindibili), ma
altresì nell’ipotesi di cause che, pur scindibili, riguardano rapporti logicamente
interdipendenti tra loro o dipendenti da un presupposto di fatto comune (cd. cause
dipendenti), quando siano state decise nel precedente grado di giudizio in un unico
processo, al fine di evitare che le successive vicende processuali conducano a pronunce
definitive di contenuto diverso” (Cass. sez. V, 14253/16), configurandosi in
Ric. 2016 n. 13907 sez. MT – ud. 28-09-2017
-2-

avverso la sentenza n. 2291/2015 della COMMISSIONE

tal caso un’ipotesi di “cd. litisconsoqio necessario processuale” (Cass. Sez. I,
7732/16), con la precisazione che, in simili ipotesi,

“l’omessa

impugnazione della sentena nei confronti di tutte le parti non determina
l’inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d’ordinare
l’integraRione del contraddittorio, ai sensi dell’ad. 331 cod. proc. civ., nei confronti

senten.za che l’ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità” (Cass.
Sez. V, 10934/15; conf. Cass. 14253/16 cit.);

4. va dunque ordinata a parte ricorrente l’integrazione del
contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione, che risulta
essere stata parte costituita in grado di appello.

P.Q.M.
dispone rinvio a nuovo ruolo assegnando termine di giorni sessanta
dalla comunicazione della presente ordinanza per l’integrazione del
contraddittorio nei confronti di Equitalia Sud s.p.a.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28/19/017
111 residente
Dott. M

lo Iacobellis

della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della

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