Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27613 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27698-2009 proposto da:

V.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DEL GAMBERO 37, presso lo studio dell’avvocato BRUNI

MARIO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 202/28/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA dell’8.10.08, depositata il 22/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ALFREDO

POMPEO VIOLA.

Fatto

LA CORTE

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati Osserva:

V.F. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della e Commissione tributaria regionale di Roma 202/28/2008, depositata il 22.08.200, con la quale – in controversia concernente impugnazione di avviso di liquidazione relativo ad ICI per l’anno 1998 – è stata confermata la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso del V. per gli anni 1998 e 1999 e parzialmente accolto quello relativo all’anno 2000.

La decisione di secondo grado è motivata nel senso che l’Amministrazione Comunale ha emesso provvedimento di sgravio sulla cartella di pagamento per ciò che attiene alla porzione di immobile relativa a “locali condominiali”, a seguito della “certificazione presentata dal contribuente”, mentre per quanto attiene alla restante parte di imposte dovute, l’Amministrazione aveva accertato che la quota versata per ICI era risultata inferiore di Euro 111,59 rispetto al dovuto.

La parte contribuente ha proposto ricorso affidandolo a 3 motivi.

L’Amministrazione comunale non ha svolto difese.

Il ricorso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, tutti i tre motivi del ricorso (con cui si denuncia la violazione di legge e/o vizio di motivazione) sono assistiti da quesiti o momenti di sintesi inidonei.

I predetti quesiti/momenti di sintesi appaiono carenti dei requisiti prescritti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, dall’art. 366 bis c.p.c., rivelandosi generici (poichè tutti improntati alla semplice e non revocabile in dubbio esistenza del dovere da parte del giudice di “pronunciarsi”, ovvero di “deliberare”, ovvero di motivare adeguatamente), privi di riferimento alla fattispecie ed anche inconferenti rispetto alla sopra riportata ratio decidendi della sentenza impugnata.

D’altronde per ciò che attiene al denunciato vizio di omessa pronuncia sulla esistenza di un previo giudicato esterno, non è inutile evidenziare che il motivo di impugnazione pecca anche di non autosufficienza, non avendo la parte ricorrente evidenziato se e dove e come esattamente detta censura sia tata prospettata in atto di appello perciò sottoposta al giudice del merito.

o Così come non è irrilevante evidenziare che per ciò che attiene al terzo motivo – (concernente il capo di regolazione delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza) la parte ricorrente non ha esattamente evidenziato quale specifica disposizione dell’invocato art. 91 c.p.c. il giudice di appello avrebbe violato facendo regolazione delle spese in danno di essa parte ricorrente.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità.

Roma, 7 luglio 2011.

Il relatore (Giuseppe Caracciolo).

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato.

che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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