Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27613 del 10/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27613 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 30778-2011 proposto da:
MAFFEO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE CAMILLO SABATINI 150 (V.B. 51), presso lo studio
dell’avvocato ANTONIO CEPPARULO, rappresentato e difeso
dall’avvocato AMATUCCI ANDREA, giusta mandato a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
EQUITALIA SUD SPA – già Equitalia Polis SpA – Agente della
Riscossione per la Provincia di Avellino in persona del Responsabile
dell’Agente della Riscossione per la Provincia di Avellino,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AMERIGO VESPUCCI 34,
presso lo studio dell’avvocato CECERE ENRICO, che la rappresenta
e difende, giusta procura speciale a margine del controricorso;

CCP

Data pubblicazione: 10/12/2013

- controricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore Centrale
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

– resistente nonché contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,
EQUITALIA GERIT SPA;

intimati

avverso la sentenza n. 339/02/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI – Sezione Staccata di SALERNO del
21.10.2010, depositata il 12/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA.

Ric. 2011 n. 30778 sez. MT – ud. 14-11-2013
-2-

STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Napoli ha respinto l’appello di Maffeo Francesco (appello proposto contro
la sentenza n.64/05/2008 della CTP di Avellino che aveva già parzialmente respinto
il ricorso del Maffeo) nel processo di impugnazione di avviso di fermo
amministrativo di beni mobili registrati, atto conseguente alla mancata impugnazione
di quattro cartelle esattoriali, delle quali il Maffeo —impugnando l’avviso di cui si è
detto- aveva protestato la mancata ricezione.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo (per quanto qui ancora rileva)
che fosse stata regolare la procedura di notifica ex art.140 cpc delle cartelle di
pagamento, giacchè dopo il deposito nella Casa Comunale ne era stato dato avviso
con raccomandata al destinatario, che questi aveva rifiutato.
La parte contribuente ha interposto ricorso sostenuto con due motivi.
La concessionaria Equitalia Sud spa si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo motivo di ricorso (improntato alla omessa motivazione circa un
fatto decisivo; alla violazione dell’art.36 bis del DPR n.600/1973) e con il secondo
motivo di ricorso (improntato alla insufficiente motivazione; alla violazione e falsa
applicazione dell’art.140 cpc e dell’art.86 del DPR n.602/1973) la parte si duole
promiscuamente di differenti tipologie di vizio che sarebbero state commesse dal
giudice di merito e —quanto al vizio di violazione di legge valorizzato nel secondo
motivo di impugnazione- a mezzo del richiamo di una pluralità di norme la cui

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letti gli atti depositati

combinata valorizzazione è rimasta mera indicazione non supportata da alcuno
specifico argomento; e perciò propone motivi di ricorso che sono da ritenersi
inammissibili, non essendo siffatta formulazione del motivo di impugnazione
rispettosa del criterio di specificità-tassatività del ricorso per cassazione, siccome
imprescindibile al fine di consentire la pronta individuazione delle ragioni per le

illegittimità o lacunosità della sentenza di merito ai fini di ottenerne la cassazione.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 5 maggio 2013

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite
di questo grado, liquidate in E 1.500,00 oltre accessori di legge ed oltre E 100,00 per
esborsi.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2013.

quali la parte ricorrente si duole dell’esistenza di ben individuate questioni di

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