Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27613 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2020, (ud. 29/10/2020, dep. 03/12/2020), n.27613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente di Sez. –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 33977 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

P.C., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa

dall’avvocato Duccio Campani (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

rappresentante per procura G.F. rappresentato e

difeso dall’avvocato Antonio Vannucci (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Firenze n.

2426/2018, pubblicata in data 19 ottobre 2018 (e notificata in data

22 ottobre 2018);

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 29 ottobre 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Centro Leasing Banca S.p.A., sulla base di titolo esecutivo costituito da sentenza di condanna pronunciata nei confronti della Inox Bagno S.n.c., ha proceduto al pignoramento di due immobili di proprietà di P.C., quale socia illimitatamente responsabile della suddetta società.

La debitrice esecutata ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. La banca creditrice procedente, nel contestare il fondamento della suddetta opposizione, ha proposto, in via riconvenzionale subordinata, domanda di condanna della stessa opponente al pagamento del credito gravante sulla società.

L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Firenze, che ha altresì rigettato la domanda riconvenzionale dell’opposta, ritenendo prescritto il relativo diritto.

La Corte di Appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, ha invece rigettato l’opposizione, condannando l’opponente alla restituzione degli importi incassati in virtù della sentenza di primo grado.

Ricorre la P., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso Mediocredito Italiano S.p.A. (frattanto subentrata nelle posizioni giuridiche soggettive della Centro Leasing Banca S.p.A.).

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile e/o manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Art. 360 c.p.c., n. 3 in riferimento all’art. 234 c.p.c.”.

Secondo la ricorrente (che ribadisce il suo assunto nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2), poichè nel giudizio all’esito del quale è stata pronunciata la sentenza di condanna nei confronti della società Inox Bagno S.n.c., erano state ritenute inammissibili (in quanto tardivamente formulate) le domande della Banca Centro Leasing S.p.A., di condanna di alcuni dei soci illimitatamente responsabili della società, in solido con la società stessa, si sarebbe formato un giudicato implicito negativo di rigetto dell’analoga pretesa, anche in relazione alla posizione degli altri soci illimitatamente responsabili – tra cui essa ricorrente, benchè mai evocata in quel giudizio – il che impedirebbe alla creditrice di utilizzare il titolo formatosi contro la società ai fini dell’esecuzione nei suoi confronti.

Il motivo è per un verso inammissibile e per altro verso manifestamente infondato.

La corte di appello ha deciso la controversia sulla base della corretta applicazione dei principi di diritto costantemente affermati da questa Corte secondo i quali “la sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della società ed una società di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile, in quanto dall’esistenza dell’obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio e, quindi, ricorre una situazione non diversa da quella che, secondo l’art. 477 c.p.c., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato” (C:ass., Sez. L, Sentenza n. 30441 del 19/12/2017, Rv. 646510 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 1040 del 16/01/2009, Rv. 606369 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6734 del 24/03/2011, Rv. 617488 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11311 del 23/05/2011, Rv. 618154 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 15877 del 13/06/2019, Rv. 654296 – 01).

Le censure della ricorrente non colgono adeguatamente l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.

Esse si fondano sull’assunto per cui nel giudizio di merito (all’esito del quale si è formato il titolo esecutivo) sarebbero state rigettate le domande di condanna, in solido con la società, di alcuni dei soci illimitatamente responsabili della società stessa e si sarebbe in tal modo formato in proposito un giudicato negativo sul rapporto obbligatorio con riguardo a tutti i soci (anche quelli che non avevano partecipato al giudizio).

Orbene, in primo luogo, le predette domande nei confronti di alcuni dei soci non sono affatto state rigettate nel merito, essendone stata invece semplicemente dichiarata l’inammissibilità in quel giudizio (in quanto proposte tardivamente, nel corso del giudizio stesso e non con l’atto di citazione originario), il che, come correttamente ritenuto dalla corte di appello, non può dar luogo ad alcun giudicato negativo sul rapporto sostanziale e non può impedire, dunque, l’operatività del titolo esecutivo formatosi nei confronti della società anche contro i soci illimitatamente responsabili, secondo le regole ordinarie sopra richiamate (questo è da ritenersi il senso della decisione impugnata sul punto in esame” espresso in particolare a pag. 8, nei righi 17/20).

D’altra parte, nessuna pronuncia venne emessa e nessun giudicato – tanto meno implicito – potrebbe mai ritenersi formato nei confronti della ricorrente, nel giudizio di merito, dal momento che quest’ultima a tale giudizio non ebbe neanche a partecipare personalmente, in nessuna delle sue fasi.

2. Con il secondo motivo si denunzia “Art. 360 c.p.c., n. 3 in riferimento agli artt. 1936,138 e 1945 c.c., art. 2947 c.c., comma 2 e art. 2946 c.c.”.

Detto motivo riguarda la questione della prescrizione del diritto della banca creditrice nei confronti della ricorrente.

Esso è inammissibile.

Ogni censura sul punto deve ritenersi assorbita, in quanto (come viene in sostanza espressamente riconosciuto anche nel ricorso) l’eccezione di prescrizione era stata sollevata dalla P. in relazione alla domanda riconvenzionale subordinata avanzata direttamente nei suoi confronti dalla creditrice opposta, per il caso di accoglimento dell’opposizione da lei proposta.

Essendo stata confermata la statuizione di rigetto dell’opposizione, per quanto osservato in relazione al primo motivo del ricorso, deve ritenersi in radice assorbita la domanda riconvenzionale subordinata e così ogni questione ad essa relativa.

Anche a scopo di completezza espositiva, si osserva peraltro che le censure in esame non risultano sufficientemente specifiche, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, dal momento che con esse vengono introdotte questioni non esaminate nella decisione impugnata e che richiedono accertamenti di fatto, senza che sia adeguatamente chiarito nel ricorso in quale fase ed in quali atti del giudizio di merito le stesse erano state eventualmente già avanzate e senza che sia, tanto meno, richiamato specificamente il contenuto dei suddetti atti.

E’ in ogni caso sul punto altresì opportuno rilevare che, diversamente da quanto assume la ricorrente (anche nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2), il giudizio promosso nei confronti della società ha certamente impedito il corso della prescrizione anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, quali debitori solidali, ai sensi degli artt. 2943,2945 e 1310 c.c., e solo a seguito del passaggio in giudicato della relativa sentenza di condanna ha cominciato a decorrere un nuovo termine di prescrizione decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., onde va radicalmente esclusa la possibilità che detta prescrizione sia in concreto maturata.

3. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 6.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

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