Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27612 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

AVI SIDERA SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 19,

presso lo studio dell’avvocato DE PORCELLINIS CARLO, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 59/12/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 26/01/09, depositata il 16/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito l’Avvocato Maddalo Alessandro (dell’Avvocatura Generale)

difensore della ricorrente che insiste per l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avvocato De Porcellinis Carlo difensore della

controricorrente e ricorrente incidentale che si riporta al

controricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. ALFREDO POMPEO VIOLA che

nulla osserva.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati Osserva:

La CTR di Roma ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate – appello proposto contro la sentenza n. 31/01/2007 della CTP di Viterbo che aveva accolto il ricorso della “Avi Sidera srl” – ed ha così annullato l’avviso di accertamento per IVA 2001 con cui era stata contestata l’indebita detrazione della somma di Euro 413.166,00 versata a titolo di imposta per l’acquisto del fabbricato sito a (OMISSIS) a mezzo di atto di data 17.09.2001.

La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che gli elementi probatori addotti dall’Agenzia a sostegno della simulazione dell’anzidetta compravendita (sia isolatamente che complessivamente presi) non presentavano gli estremi di “indizi gravi, precisi e concordanti”: da un canto venditore ed acquirente erano due distinti soggetti societari, per quanto aventi in comune la persona fisica di un socio; d’altro canto, la circostanza che la venditrice Poggio Polveroso srl fosse sconosciuta presso la sede di (OMISSIS) non poteva avere rilevanza decisiva, così come non ne aveva la mancata dichiarazione in atto di vendita delle modalità di corresponsione del prezzo.

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La società contribuente si è costituita ed ha dispiegato ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

I ricorsi – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnati allo scrivente relatore – possono essere definiti (previa loro riunione) ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, il primo motivo di impugnazione di parte ricorrente (rubricato come: “omessa motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, assistito da idoneo momento di sintesi), per quanto rubricato sotto la specie del vizio di motivazione, tende ad ottenere da parte di questa Corte non già una verifica della logicità o della completezza del giudizio sul fatto ma bensì la revisione del giudizio decisorio congruamente e razionalmente espletato dal giudice di appello e perfettamente percepibile nel suo itinerario logico e semantico. Ciò configgerebbe con gli insegnamenti di questa Corte secondo cui: “Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla “funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa.

Nè, ugualmente, la stessa Corte realizzerebbe il controllo sulla motivazione che le è demandato, ma inevitabilmente compirebbe un (non consentito) giudizio di merito, se – confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie – prendesse di ufficio in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione, accogliendo il ricorso sub specie di omesso esame di un punto decisivo” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3161 del 05/03/2002). Nè può valere in contrario l’assunto di parte ricorrente secondo cui il giudicante avrebbe trascurato di considerare ulteriori fatti decisivi rispetto a quelli ritenuti insufficienti ai fini di escludere l’esistenza della simulazione del negozio di vendita (l’esistenza di una ristrettissima base familiare tra le due società parti della compravendita; l’assunto di parte acquirente secondo cui il prezzo dell’immobile sarebbe stato pagato a mezzo di crediti vantati nei confronti della venditrice, crediti mai rinvenuti nella contabilità di detta venditrice), sia perchè non è stato adeguatamente specificato dalla ricorrente quale sarebbe la “decisivita” di detti fatti, sia perchè risulta che – in realtà – il giudicante ha ben tenuto presenti le anzidette caratteristiche degli elementi presuntivi dedotti dalla parte pubblica, giacchè nè da ampio conto nella parte narrativa della decisione, anche se poi nella parte motiva il medesimo giudicante vi fa riferimento con formula riassuntiva e sintetica, ciò che non significa che esso non abbia tenuto conto della complessiva conformazione degli elementi presuntivi medesimi.

Il secondo motivo di impugnazione, poi (rubricato come: “Violazione degli art. 1417, 2697, 2727, 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”), appare esso pure inammissibile, poichè fondato sulla mera estrapolazione di un dato lessicale (l’utilizzo nel contesto della sentenza del termine: “meramente presuntivi”) senza che si possa rinvenire in detto utilizzo alcuna ratio decidendi diversa ed in contrasto con quella che si è dianzi messa in evidenza, in ragione della quale è evidente che il giudicante ha ritenuto insufficienti gli elementi presuntivi (semplici) dedotti a sostegno della pretesa fiscale.

Quanto poi al motivo di ricorso incidentale (rubricato come:

“violazione dell’art. 90 c.p.c. e segg., artt. 82, 83, 112, 132 c.p.c., per l’avvenuta compensazione delle spese”) esso risulta non assistito da quel quesito di diritto che, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., come interpretato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Cass., Sez. un., n. 20603 del 2007), deve indefettibilmente corredare il motivo con cui si lamentino vizi diversi da quello concernente la motivazione.

Pertanto, si ritiene che i ricorsi riuniti possano essere decisi in camera di consiglio per inammissibilità.

Roma, 12 luglio 2011.

Il relatore (Giuseppe Caracciolo).

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, ritiene di non poter condividere la proposta di decisione contenuta nella relazione, alla luce delle condivisibili considerazioni contenute nella memoria anzidetta, nella quale la parte ricorrente, illustrando il contenuto del motivo di impugnazione sub 1 del ricorso, ha evidenziato che sarebbe stato dovere del giudice del merito provvedere ad una analisi complessiva degli elementi indiziari in ragione dei quali la parte appellante si è doluta dell’accoglimento del ricorso in impugnazione del provvedimento impositivo da parte del giudice di primo grado, analisi in assenza della quale non è possibile stabilir se sia plausibile la prospettazione della parte appellante e se il quadro indiziario su cui essa si fonda sia idoneo a supportare la proposta ricostruzione dei fatti sui cui l’accertamento è basato. E d’altronde, la stessa analisi parziaria dei predetti elementi presuntivi appare essere – nell’argomentare del giudice di appello – gravemente deficitaria, vuoi sotto il profilo della ricostruzione dell’assetto societario dei due protagonisti del negozio giuridico; vuoi sotto il profilo delle modalità prescelte per il pagamento del corrispettivo, anche alla luce delle emergenze istruttorie relative ai mezzi di pagamento impiegati.

Orbene, per quanto la censura formulata da parte della ricorrente agenzia rasenti la richiesta di rivisitazione del giudizio sul fatto, rimesso alla competenza esclusiva del giudice del merito, occorre evidenziare che questa Corte – per corrispondere all’esigenza di precisare i confini tra l’attività di controllo della adeguatezza della motivazione del giudizio di fatto e quella (non ammissibile) di controllo della bontà e giustizia della decisione – ha messo in chiara luce che – pur restando valido, in linea di principio, il criterio secondo cui la sentenza è valida allorchè la motivazione lascia comprendere le ragioni della decisione – ciò non esclude che è necessario che dalla motivazione risulti il rispetto dei canoni metodologici che l’ordinamento prescrive per la soluzione delle questioni di fatto (cfr Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7635 del 16/05/2003).

Ed, in definitiva, la verifica compiuta al riguardo può concernere la congruità e coerenza degli elementi posti alla base del convincimento espresso dal giudice di merito e non questo convincimento in sè stesso, come tale incensurabile. Viene in questione, cioè, non la giustizia o meno della decisione, ma la presenza di difetti sintomatici di una possibile decisione ingiusta, che tali possono ritenersi solo se sussiste un’adeguata incidenza causale dell’errore, oggetto di possibile rilievo in cassazione (esigenza a cui la legge allude con il riferimento al “punto decisivo”). Orbene, appunto perchè la parte ricorrente ha evidenziato (con modalità adeguate in termini di rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) una pluralità di elementi di fatto non adeguatamente e specificamente considerati dal giudice del merito (quali dianzi evidenziati), essi costituiscono senz’altro sufficienti difetti sintomatici di una possibile decisione ingiusta, siccome capaci di generare una difettosa ricostruzione del fatto dedotto in giudizio.

Consegue da ciò la necessità di cassare la pronuncia impugnata, in accoglimento del ricorso principale (e con assorbimento di quello incidentale, che concerne il solo capo della regolazione delle spese di lite) e di rinviare al giudice dell’appello, affinchè rinnovi l’apprezzamento dei fatti di causa. Le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio, anche per ciò che concerne il presente grado.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale, assorbito quello incidentale. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Lazio che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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