Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27612 del 10/12/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 27612 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
De Nigis Anna Maria Rita, elett.te dom.ta in Roma alla via degli Scipioni n. 132, presso lo
studio dell’avv. Giampiero Agnese, rapp.ta e difesa dall’avv. Laura Roseo, giusta procura in
atti
—-Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge
—-Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia
n. 123/11/36
depositata il 26/9/2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 14/11/2013 dal
Dott. Marcello Iacobell i s;
Udito l’avv. Agnese per delega
per la ricorrente;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ceniccola;
Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 7949/12
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Data pubblicazione: 10/12/2013
Svolgimento del processo
La controversia promossa da De Nigris Anna Maria Rita
contro l’Agenzia delle Entra-
te è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Milano n. 222/12/2010 che aveva
accolto il ricorso del contribuente avverso il diniego di condono ex art. 12 L. 289/2002
ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso . Il presidente
ha fissato l’udienza del 14/11/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
La ricorrente ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente assume la insufficiente e comunque contraddittoria motivazione della sentenza impugnata circa un fatto controverso e decisivo del giudizio laddove la
CTR ha accolto l’appello facendo generico riferimento alla L. 289/2002 ed alla giurisprudenza di legittimità, senza tenere conto dell’intervenuto accordo tra contribuente ed ufficio
in relazione al condono.
La censura è inammissibile. Il vizio di motivazione, denunciabile come motivo di ricorso
per cassazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., può concernere esclusivamente l’accertamento
e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche (Sez. U, Sentenza n. 28054 del
25/11/2008 ); il motivo di ricorso con cui all’art. 360, n. 5 cod. proc. civ. deve specificamente indicare indicare il “fatto” controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione
si assume carente, dovendosi intendere per “fatto” non una “questione”, ma un fatto vero e
proprio , quale non è il riconoscimento o meno dell’efficacia novativa della sottoscrizione
dell’atto di cui all’art. 12 cit. (Sez. 5, Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011).
Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 12 L. 289/2002 laddove il
pagamento della prima rata non è stato ritenuto sufficiente a determinare l’efficacia e la
validità del condono.
Il motivo di ricorso è infondato alla luce dei principi ripetutamente affermati da questa
Corte ( Cass. 21531/2011; Cass 20746/2010) secondo cui l’efficacia della sanatoria ex art.
12 1. cit. , è condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’ omesso o
anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata,
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Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia. Il relatore
escludono il verificarsi della definizione della lite pendente. Tale forma di sanatoria costituisce infatti una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece deve ritenersi
per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16, le quali attribuiscono
al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi
con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui al
“quantum”, esattamente indicato nell’importo normativamente indicato da versarsi da parte
del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale. L’efficacia della sanatoria, è,
pertanto condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’omesso o anche
soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente.
Con terzo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 1230 c.c. laddove la CTR non
ha ravvisato la sussistenza di una novazione dell’obbligazione tributaria all’esito
dell’istanza di condono.
La censura è inammissibile non risultando che la questione sia stata sollevata in sede di
merito.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione,
in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi E 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
la Corte
rigetta il ricorso e
condanna la ricorrente alla rifusione, in favore
dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi E
1.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, 14/11/2013
li Funzionario Giudiziari
citato art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del