Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27612 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2020, (ud. 29/10/2020, dep. 03/12/2020), n.27612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente di Sez. –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 33874 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

D.V.A.M., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa

dall’avvocato Massimo Cavuoto (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. (OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), in

persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore

rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Cristina Basurto (C.F.:

(OMISSIS)) e Loredana Macrì (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Lecce n.

384/2018, pubblicata in data 9 aprile 2018;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 29 ottobre 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.V.A.M. ha agito in giudizio (nelle forme del rito sommario di cognizione) nei confronti della A.S.L. di (OMISSIS) per ottenere il risarcimento dei danni che assume di aver subito a causa di trattamenti sanitari inadeguati che le sarebbero stati praticati presso l’Ospedale di Gallipoli.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Lecce.

La Corte di Appello di Lecce ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre la D.V., sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso la A.S.L. Lecce.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile e/o manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “della violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 1218,1223,1176,2697,2727 e 2729 c.c., art. 40 c.p., comma 2, art. 41 c.p., commi 2 e 3”.

Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato.

La decisione impugnata viene contestata con riguardo all’accertamento del nesso di causa tra la condotta dei sanitari che avevano prescritto farmaci anticoagulanti alla ricorrente e l’evento di “ictus cardio embolico” occorso alla stessa in data 15 maggio 2007, nonchè dell’adeguata informazione della paziente sui rischi connessi alla non corretta attuazione della terapia e dei controlli prescritti.

Orbene, la predetta decisione è, in diritto, certamente conforme ai principi relativi all’accertamento del nesso causale in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, principi ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (e che il ricorso non offre ragioni per rimeditare), secondo i quali “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l’esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno, sicchè, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (Cass.” Sez. 3, Sentenza n. 3704 del 15/02/2018, Rv. 647948 – 01; nel medesimo senso, ex plurimis: Sez. 3, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017, Rv. 645164 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 21008 del 23/08/2018, Rv. 650183 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 26700 del 23/10/2018, Rv. 651166 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 27606 del 29/10/2019, Rv. 655640 – 02; Sez. 3, Sentenza n. 28991 del 11/11/2019, Rv. 655828 – 01).

Nella specie, la corte di appello, correttamente applicando i principi di diritto appena richiamati, ha escluso, in fatto, che la condotta dai sanitari che avevano in cura la D.V. potesse considerarsi causa dell'”ictus cardio embolico” occorso alla stessa. Ha infatti rilevato che la terapia anticoagulante prescritta dai medici era stata corretta, quanto meno fino all’ultimo controllo del 4 aprile 2007, e che la paziente aveva omesso di recarsi al controllo programmato per il 3 maggio 2007 allo scopo di verificare i suoi valori INR e di adeguare agli stessi la terapia. Essendo l'”ictus cardio embolico” sopravvenuto il 15 maggio 2007 (cioè dodici giorni dopo il mancato controllo), ha concluso che l’evento era causalmente riconducibile esclusivamente all’omissione del suddetto controllo e quindi imputabile integralmente alla condotta della stessa paziente. Sempre in fatto, ha altresì ritenuto provato, in via presuntiva, che la D.V. (in cura da oltre dieci anni presso il nosocomio e sempre sottoposta, in tutto tale periodo, a controlli almeno mensili) fosse stata adeguatamente informata dei rischi connessi all’omissione dei controlli in questione.

I suddetti accertamenti di fatto risultano operati dai giudici di merito sulla base della valutazione dei fatti storici principali emergenti dagli elementi istruttori acquisiti e sono sostenuti da adeguata motivazione, non apparente nè insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede.

Le censure contenute nel ricorso, dunque, oltre ad essere manifestamente infondate in diritto, finiscono nella sostanza per risolversi in contestazioni di insindacabili accertamenti di fatto operati in sede di merito e nella richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è ammissibile nel giudizio di legittimità.

Peraltro, la violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. non è dedotta con la necessaria specificità, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 – 01, 640193 – 01 e 640194 – 01).

2. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’amministrazione controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

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