Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27611 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. III, 29/10/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 29/10/2019), n.27611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 225/2018 proposto da:

A.V., M.R., A.G., A.D., quali eredi

legittimi di A.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

TRIONFALE 7032, presso lo studio dell’avvocato DIMITRI GOGGIAMANI,

rappresentati e difesi dall’avvocato FABRIZIO FALVO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1206/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 26/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/09/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato il 29 dicembre 2017 M.R., A.V., A.G. e A.D., quali eredi di A.E., hanno proposto ricorso per cassazione della sentenza della corte d’appello di Catanzaro numero 12062017, depositata il 26 giugno 2017, con la quale, in riforma della sentenza di 10 grado emessa dal tribunale di Catanzaro il 12 marzo 2015, sono state rigettate le richieste risarcitorie dei ricorrenti in ordine alla responsabilità omissiva del Ministero per i danni epatici asseritamente causati a A.E., deceduto nel (OMISSIS), per effetto dell’intervento di cardiochirurgia (trapianto di cuore) effettuato presso gli ospedali riuniti di (OMISSIS) (danni diagnosticati 2001), ritenendo che, pur essendo stato trasfuso nel corso dell’intervento, era definitivamente accertato che tutti i donatori di sangue erano risultati privi di indici di positività, e che non vi fosse prova della presenza del virus nel donatore di cuore, risultato quale unico possibile veicolo di trasmissione del virus dell’epatite B.

2. Il Ministero ha notificato controricorso nei termini indicati in epigrafe per dedurre l’inammissibilità e la carenza di legittimazione del Ministero in relazione al fatto residuale rimasto in contestazione (l’infezione contratta da donatore di cuore probabilmente infetto, non riconducibile a un episodio di emotrasfusione). Il PM ha concluso per il rigetto del ricorso

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i ricorrenti deducono violazione o falsa applicazione di artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte di merito fondato la propria decisione sulle risultanze di una prima CTU, la cui perizia era stata ritenuta viziata da nullità perchè effettuata da un consulente fiduciario del Ministero della salute, senza tenere in debito conto le conclusioni del nuovo perito che aveva concluso per la riconducibilità della malattia alla donazione di cuore, per effetto del periodo di latenza che può manifestarsi dopo l’infezione, probabilmente contratta dal donatore. Con il 2^ motivo deducono violazione o falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., per aver erroneamente escluso il nesso causale tra l’epatite contratta e il trapianto cardiaco sulla base della considerazione della negatività al virus dei donatori di sangue e del donatore di organo, senza tener conto che il paziente era giunto agli ospedali di (OMISSIS) con valori negativi, quanto al virus dell’epatite, essendosi riscontrati solo valori anomali delle transaminasi, non significative, e non risultando che fosse stata effettuata una vaccinazione antiepatite B sul donatore del cuore.

2. I motivi sono infondati e, vertendo sulla medesima questione vista sotto diversi profili di nullità della sentenza, vengono trattati congiuntamente.

3. L’impugnazione in esame verte sull’accertamento del nesso di causalità tra il trapianto e la patologia epatica da cui è risultato affetto il signor A. dopo l’intervento di trapianto di cuore. In merito, deve ritenersi fondata l’eccezione di giudicato implicito, eccepita dalla parte resistente, in merito al capo della sentenza di primo grado che ha accertato che il sangue utilizzato per le trasfusioni è stato controllato e i controlli avevano avuto tutti esito negativo, non avendo gli appellati proposto alcun appello incidentale sul punto. L’esame, pertanto, è circoscritto all’evento verificatosi in conseguenza della donazione d’organo che ha reso possibile la trasmissione del virus eventualmente presente nel donatore.

4. Sotto il profilo del contenuto, le censure tendono a indurre questa Corte a svolgere una diversa valutazione delle circostanze in fatto, già valutate dalla Corte di merito secondo parametri di giudizio corretti, sia per quanto riguarda la rilevanza delle prove raccolte, sia per quanto riguarda le valutazioni del CTU, attentamente scrutinate e confutate dalla Corte di merito non tanto in ragione del contenuto della prima CTU, dichiarata nulla e non citata dalla Corte d’appello, ma del dato, in questa sede inoppugnabile, che il paziente che ha subito l’intervento era risultato già positivo con riguardo alla presenza di antigeni dell’epatite prima dell’intervento, mentre il dato della pregressa sua vaccinazione non è stato adeguatamente provato.

5. Pertanto, la valutazione del CTU circa la possibile riconducibilità dell’infezione al donatore di cuore, in considerazione della c.d. finestra sieronegativa considerata dal CTU, e ciò nonostante la negatività dei controlli effettuati sul donatore, non è stata condivisa dalla Corte come ragione plausibile della contrazione dell’infezione dal donatore, e ciò in considerazione del “criterio di adeguatezza causale”, riferita alla presenza, prima dell’intervento, di tracce di contatto pregresso con il virus nel corpo del paziente che, una volta operato, è andato incontro a un periodo di cure immunodepressive che hanno probabilmente inciso sul suo generale stato di salute.

6. E’ dunque errato che non siano state prese in seria considerazione le risultanze della CTU acquisita, mentre non vi è traccia che siano state prese in considerazione le diverse considerazioni della CTU dichiarata nulla: al di là del rilievo che la consulenza non è un mezzo di prova in senso tecnico, ma un mezzo di acquisizione di conoscenze tecniche e di valutazione di dati che non chiama direttamente in gioco le norme sulla valutazione delle prove in senso tecnico, di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. (v. Cass. 129/2019 e Cass. 27000/2016), si deve considerare che la Corte di merito ha semplicemente proceduto a un esame critico della valutazione della CTU validamente acquisita, e ciò secondo il potere/dovere di apprezzamento dei dati forniti dall’ausiliario, in relazione alla loro incidenza sul piano giuridico e causale, e in coerenza con la facoltà di procedere a un esame diretto della documentazione posta a base della relazione tecnica, anche al fine di disattenderne talune conclusioni (tra tante, cfr. Cass. sez. 2 n. 30733/2017; Cass. Sez. L, Sentenza n. 17757 del 07/08/2014).

7. L’esercizio di tale potere di scrutinio critico, ove non sconfini nell’arbitrio o nell’applicazione di massime di esperienza in contrasto con i dati obiettivi acquisiti e analizzati dalla CTU, è dunque incensurabile.

8. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, a favore della parte resistente, con prenotazione a debito.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 6000,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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