Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27611 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

BLUINVEST SPA (OMISSIS), in persona … dell’amministratore unico

e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI

BENITO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CALGARO

MARIO giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 189/63/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 16/09/08, depositata il 14/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito l’Avvocato Panariti Benito difensore del controricorrente e

ricorrente incidentale che si riporta agli scritti e chiede il

rigetto del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. ALFREDO POMPEO VIOLA che si

riporta alla relazione.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati Osserva:

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano – sez. staccata di Brescia n. 183-63-2008, depositata il 14.10.2008, con la quale – in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per IVA relativa all’anno 2000 determinata dalla contestazione di irregolare applicazione del regime del margine al commercio di autoveicoli usati – è stato rigettato l’appello proposto dall’Agenzia avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto integralmente il ricorso della parte contribuente Bluinvest spa.

La sentenza impugnata ha ritenuto – per quanto qui ancora interessa – che sarebbe stato onere dell’Agenzia provare la fondatezza delle proprie pretese, in specie comprovando che la falsità dei documenti redatti dall’operatore straniero (venditore) ovvero che la contribuente società (acquirente ne fosse a conoscenza, non potendo ascriversi a quest’ultima “l’obbligo di effettuare verifiche circa la correttezza della documentazione in proprio possesso e circa il regime fiscale che aveva caratterizzato le operazioni precedenti concernenti la circolazione degli stessi beni”). La parte ricorrente ha affidato il ricorso a tre motivi di impugnazione. Bluinvest spa si è costituita con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Con i due primi motivi di ricorso (rubricati come “Violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, e rispettivamente “Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 41 del 1995, art. 36 convertito dalla L. n. 85 del 1995, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” entrambi assistiti da idonei quesiti di diritto), l’Agenzia lamenta correttamente che il giudice di appello ha violato le anzidette disposizioni con il ritenere – da una parte – che (incontestata la qualità di soggetti passivi IVA di tutti i precedenti proprietari della autovetture) fosse comunque legittima l’applicazione della disciplina del margine per l’impossibilità dell’acquirente italiano di effettuare ulteriori attività di verifica in ordine alla correttezza della dichiarazione del venditore estero; e – d’altra parte – che incombesse all’Amministrazione Finanziaria dimostrare l’insussistenza dei requisiti per poter beneficiare del trattamento fiscale più favorevole. I motivi di impugnazione appaiono fondati e da accogliersi.

Sul punto basterà menzionare l’ormai costante indirizzo di questa Corte: “In tema di IVA, il regime del margine di cui al D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 36 convertito nella L. 22 marzo 1995, n. 85, non è applicabile alle vendite di autoveicoli usati, effettuate da società di leasing o di autonoleggio, che li abbiano acquistati nuovi, dovendosi presumere, in base a normali criteri di economicità, che in tali casi l’IVA sia stata detratta, trattandosi di beni utilizzati per l’esercizio dell’impresa, per cui non ricorre la condizione di applicabilità del predetto regime, consistente nella mancata detrazione dell’IVA sull’acquisto da parte del cedente” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3427 del 12/02/2010);

“In tema di IVA, il regime del margine previsto dal D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 36 convertito nella L. 22 marzo 1995, n. 85, presuppone la mancata detrazione dell’IVA all’acquisto da parte del cedente, condizione la cui assenza (o il difetto della prova da parte del cessionario della sua sussistenza) comporta l’inapplicabilità del regime “de quo”, indipendentemente dalla consapevolezza che di essa abbia avuto il cessionario, potendo eventualmente tale difetto di consapevolezza incidere solo sull’aspetto sanzionatorio” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2227 del 31/01/2011). Nè basterebbe – in contrario – il semplice dubbio che gli originari proprietari dei veicoli abbiano potuto essi stessi non detrarre l’IVA sull’acquisto delle merci in questione (come è lecito che sia per gli acquisti di autovetture non rientranti nell’oggetto sociale), giacchè l’onere di fornire la prova positiva di dette circostanze sarebbe sen’altro spettato alla parte contribuente che dell’applicazione di detto regime ha interesse a giovarsi (in termini Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3603 del 13/02/2009).

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza e la controversia rimessa al giudice del merito per l’esame delle questioni di fatto che sono oggetto dell’appello incidentale condizionato proposto dalla parte oggi intimata, il quale ultimo in realtà consiste nella riproposizione in questa sede di questioni posteriori in senso logico, che perciò sono state ritenute assorbite dai giudici del merito e che perciò hanno titolo per essere esaminate nella sede del rinvio. Roma, 12 luglio 2011. Il relatore (Giuseppe Caracciolo).

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto.

che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale, assorbito quello incidentale. Cassa la decisione impugnata, in relazione a quanto accolto e rinvia alla CTR Lombardia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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