Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27611 del 10/12/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 27611 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge Ricorrente
Contro
Intesa San Paolo s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, incorporante la Banca
dell’Adriatico s.p.a., elett.te dom.to in Roma, alla via Sicilia 66, presso lo studio dell’avv.
Francesco Giuliani e Augusto Fantozzi , dai quali è rapp.to e difeso , giusta procura in atti–Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo n.
33/1/2011
depositata il 22/3/2011
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 14/11/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ceniccola;
Svolgimento del processo
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. ‘T1331
IL.
Ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 10/12/2013
La controversia promossa da Banca Dell’Adriatico s.p.a. contro l’Agenzia delle Entrate
è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto
dalla Banca contro la sentenza della CTP di Teramo n. 202/4/2001 che ne aveva respinto il ricorso avverso il diniego di rimborso Irpeg 1994. Il ricorso proposto si articola in
unico motivo. Resiste con controricorso la società contribuente . Il relatore ha depositato
l’udienza del 14/11/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha
concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Va preliminarmente affermata la inammissibilità, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., della produzione, da parte della controricorrente. Le ipotesi di nullità della sentenza che consentono, ex
art. 372 cod. proc. civ., la produzione di nuovi documenti in sede di giudizio di legittimità,
sono limitate a quelle derivanti da vizi propri dell’atto per mancanza dei suoi requisiti essenziali di sostanza e di forma, e non si estendono, pertanto, a quelle originate, in via riflessa o
mediata, da vizi del procedimento, quantunque idonei, in astratto, a spiegare effetti invalidanti sulla sentenza (Sez. 1, Sentenza n. 23026 del 26/10/2006).
Nel merito la ricorrente assume la violazione dell’art. 31 del d.lgs. 546/92 laddove la sentenza è stata emessa all’esito dell’udienza del 22/2/2011 il cui avviso non sarebbe stato recapitato all’Ufficio.
La censura è fondata. Alla mancata comunicazione dell’avviso di trattazione della causa
consegue la nullità dell’udienza di discussione – tenuta senza la rituale partecipazione di uno
dei soggetti interessati – nonché della sentenza e di ogni altro atto conseguente.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR
dell’Abruzzo
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
questo grado, ad altra sezione della CTR dell’Abruzzo
Così deciso in Roma, 14/11/2013
Il
d
relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso . Il presidente ha fissato