Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27611 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2020, (ud. 29/10/2020, dep. 03/12/2020), n.27611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente di Sez. –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 33815 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

SOCIETA’ COOPERATIVA AGRITURISTICA DEL VULTURE, a r.l. (P.I.:

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

Z.L. rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Salvia (C.F.:

(OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.p.A. (P.I.: (OMISSIS)), quale

rappresentante di ASPRA FINANCE S.p.A. (C.F.: non indicato), in

persona del legale rappresentante pro tempore M.M. (C.F.:

(OMISSIS))

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Potenza n.

542/2017, pubblicata in data 23 ottobre 2017;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 29 ottobre 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Banca Mediterranea S.p.A. (nella cui posizione soggettiva è subentrata in corso di giudizio ASPRA FINANCE S.p.A., intervenuta a mezzo della sua rappresentante Unicredit Credit Management S.p.A.) ha promosso l’espropriazione forzata dei crediti vantati dal suo debitore M.M. nei confronti della Società Cooperativa Agrituristica del Vulture a r.l. e, dopo la dichiarazione negativa di quantità di quest’ultima, ha agito in giudizio (nel 1997) per ottenere l’accertamento del suo obbligo, ai sensi degli artt. 548 e 549 c.p.c. (nella formulazione allora vigente).

La domanda è stata accolta (nel 2007) dal Tribunale di Melfi.

La Corte di Appello di Potenza ha (nel 2017) confermato la decisione di primo grado.

Ricorre la Società Cooperativa Agrituristica del Vulture a r.l., sulla base di un unico motivo.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto tardivamente.

La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 23 ottobre 2017.

Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 1997. Essendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione anteriore alla modifica di cui alla L. 18 giugno 2009 n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di un anno dalla pubblicazione della sentenza.

Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termini, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata (ex plurimis, in generale: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 – 01; Sez. L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 – 01; con specifico riguardo al giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, cfr., tra le più recenti: Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21568 del 18/09/2017, Rv. 645765 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25063 del 07/12/2016, Rv. 641932 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24047 del 12/11/2014, Rv. 633361 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1030 del 25/01/2012, Rv. 620567 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7345 del 26/03/2009, Rv. 607222 – 01).

Detto termine scadeva dunque in data 23 ottobre 2018.

Il ricorso risulta notificato in data 20 novembre 2018, a mezzo PEC.

Esso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile.

Ciò esime la Corte dall’esame del motivo posto a base dello stesso.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

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