Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27610 del 20/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 20/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27610
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI AREZZO (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato RICCIARINI ROBERTA
giusta Delib. 20 gennaio 2009, n. 12 e giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (OMISSIS), in persona del
Direttore generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 102, presso lo studio
dell’avvocato FRANSONI GUGLIELMO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato RUSSO PASQUALE giusta procura speciale in
calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 77/17/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di FIRENZE del 27/10/08, depositata il 24/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. ALFREDO POMPEO VIOLA.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte:
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati Osserva:
Il Comune di Arezzo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze 77/17/2008, depositata il 24.11.2008, con la quale – in controversia concernente impugnazione silenzio rifiuto su istanza di rimborso ICI relativa all’anno 1999 per effetto della differenza di liquidazione a seguito dell’attribuzione di apposita rendita catastale all’immobile cui l’imposta si riferisce – è stata confermata la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso della Monte dei Paschi spa avverso il diniego implicito.
La decisione di secondo grado è motivata nel senso che compete al contribuente il diritto di optare per il sistema del calcolo su base catastale rispetto a quello dei costi incrementativi senza che competa all’Amministrazione il potere di “individuazione del momento in cui la rendita è attribuita”. E’ disatteso perciò l’assunto di una decorrenza ad libitum e diversa caso per caso, secondo i tempi che l’ufficio in questione si sia dato, dovendosi avere riguardo “alla formale iscrizione della rendita in atti”.
L’Amministrazione comunale ha proposto ricorso affidandolo a unico motivo.
La Monte dei paschi ha resistito con controricorso.
Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..
Infatti, il motivo di ricorso (rubricato come: “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3: errata interpretazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3”) è affetto da ragioni di inammissibilità, pregiudiziale tra le quali quella del difetto di un idoneo quesito di diritto.
Il predetto quesito (formulato come segue: “se il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3…..sia da interpretarsi nel senso che fino al 1 gennaio dell’anno successivo alla messa in atti della rendita catastale l’imposta ICI deve essere calcolata e pagata con riferimento al valore contabile e senza che l’importo della rendita successivamente messa in atti sia efficace ai fini del rimborso o del recupero in più o in meno pagata”) appare carente dei requisiti prescritti, secondo la costante (giurisprudenza di questa Corte, dall’art. 366 bis c.p.c., rivelandosi generico (siccome improntato ad un dubbio interpretativo astratto), privo di riferimento alla fattispecie concreta ed anche inconferente rispetto alla sopra riportata ratio decidendi della sentenza impugnata.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità.
Roma, 12 luglio 2011.
Il relatore (Giuseppe Caracciolo).
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato.
che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro 700,00 oltre accessori di legge ed oltre Euro 100,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011