Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27610 del 10/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27610 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge Ricorrente
Contro
Sabatini Sonia

Intimata

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.
58/2011/35

depositata il 11/2/2011

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 14/11/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ceniccola
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Sabatini Sonia

contro l’Agenzia delle Entrate è stata

definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla
contribuente contro la sentenza della CTP di Roma n. 527/29/2009 che aveva respinto
il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 00319473-63/001 per irpef. .

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 7730/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 10/12/2013

Il ricorso proposto

si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto

l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento
del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 14/11/2013 per l’adunanza della Corte
in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione

relazione all’art. 360 n. 3 laddove la CTR ha ritenuto che ai fini della prescrizione decennale
dovesse considerarsi la sola data per la proposizione del ricorso da parte della Sabatini e che
fosse ininfluente la circostanza della pendenza del giudizio instaurato dal coniuge avverso il
medesimo l’avviso di accertamento.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte ( Sez. 5, Sentenza n.
27005 del 21/12/2007 (Rv. 601295) secondo cui, nel caso di dichiarazione congiunta dei
redditi da parte dei coniugi “ex” art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e per effetto della
solidarietà voluta dal legislatore, la tempestiva notifica al marito dell’avviso di accertamento,
come della cartella di pagamento, impedisce qualsiasi decadenza dell’Amministrazione finanziaria anche nei confronti della moglie co-dichiarante; allo stesso modo, la pendenza del
processo tra l’Amministrazione finanziaria ed il marito determina la sospensione di qualsiasi
termine – di decadenza come di prescrizione – riguardo alla stessa moglie co- dichiarante.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento n.
00319473-63/001 per irpef.. La natura della controversia e le circostanze che caratterizzano
la vicenda giustificano la compensazione delle spese del merito e la declaratoria di irripetibilità di quelle del giudizio di cassazione
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il
ricorso proposto avverso la cartella di pagamento n. 00319473-63/001 per irpef, compensando tra le parti le spese del merito e dichiarando irripetibili quelle del giudizio di cassazione
Così deciso in Roma, 14/11/2013
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Assume la ricorrente la violazione dell’art. 17 della L. 114/77, nonché 2945 e 2946 c.c. in

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