Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27610 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2020, (ud. 29/10/2020, dep. 03/12/2020), n.27610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente di Sez. –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 33546 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

D.C.A., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso

dall’avvocato Francesco della Ventura, (C.F.: DLL FNC 57H21 G834V);

– ricorrente –

nei confronti di:

D.C.C., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa

dall’avvocato Arturo Vassallo, (C.F.: VSS RTR 69D15 F481Z);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Salerno n.

1701/2018, pubblicata in data 5 novembre 2018;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 29 ottobre 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.C.C. ha proposto opposizione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso il precetto di pagamento dell’importo di Euro 116.953,16 intimatole da D.C.A. sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Salerno.

La Corte di Appello di Salerno, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece accolta.

Ricorre D.C.A., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso D.C.C..

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

La controricorrente ha depositato memoria (a mezzo P.E.C.) ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione o falsa applicazione della L. n. 53 del 1994, e del D.M. n. 44 del 2011, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il ricorrente sostiene che avrebbe dovuto essere dichiarata la nullità dell’atto di appello, in quanto privo di sottoscrizione del difensore dell’appellante.

Il motivo è inammissibile, ancor prima che manifestamente infondato.

Nella decisione impugnata, premesso che “l’atto di appello in originale risulta regolarmente depositato e sottoscritto dal difensore di parte appellante”, si afferma che non ha alcun rilievo la mancanza della sottoscrizione digitale del difensore sulla copia dell’atto notificata a mezzo posta elettronica certificata, in presenza di sottoscrizione digitale della relativa relazione di notificazione, che garantisce comunque la riferibilità dell’atto al difensore stesso.

Il ricorrente, pur affermando di avere eccepito, nell’ambito del giudizio di appello, il “difetto di firma digitale” sia sull’originale che sulla copia notificata del gravame, non solo non ha specificamente contestato l’affermazione della corte di appello in ordine all’avvenuto deposito dell’atto di appello munito di regolare sottoscrizione, ma neanche chiarisce, in realtà, se il suddetto atto di impugnazione sia stato redatto in formato nativo digitale o in forma cartacea (e sia stato quindi eventualmente sottoscritto in forma analogica), prima di essere notificato in copia a mezzo di posta elettronica certificata: ciò non consente alla Corte di valutare il merito della censura in esame.

Detta censura, difettando della necessaria specificità, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, è dunque – già solo per tale ragione – inammissibile.

Essa è comunque anche manifestamente infondata, dal momento che la decisione impugnata risulta, in diritto, conforme all’indirizzo di questa Corte (che il ricorso non contiene argomenti idonei ad indurre a rivedere) secondo cui, ai fini della validità dell’impugnazione, è sufficiente la sottoscrizione dell’originale dell’atto da parte del difensore e l’eventuale difetto di sottoscrizione della copia notificata di esso non ha rilievo, laddove (come certamente avvenuto nella specie) risulti comunque assicurata la provenienza dell’atto notificato dal difensore stesso (cfr. ad es. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 1981 del 26/01/2018, Rv. 646701 – 01: “ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, qualora l’originale dell’atto rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l’autenticazione, ad opera del medesimo, della sottoscrizione della parte che la procura ha conferito, la mancanza di tale firma e dell’autenticazione nella copia notificata non determinano l’invalidità del ricorso, purchè la copia stessa contenga elementi, quali l’attestazione dell’ufficiale giudiziario che la notifica è stata eseguita ad istanza del difensore del ricorrente, idonei ad evidenziare la provenienza dell’atto dal difensore munito di mandato speciale”; nel medesimo senso: Sez. 3, Sentenza n. 17020 del 28/06/2018, Rv. 649464 – 02; in precedenza, cfr. altresì: Sez. 5, Sentenza n. 5932 del 11/03/2010, Rv. 612035 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 13524 del 13/06/2014, Rv. 631377 – 01; cfr., infine: Cass., Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462 – 03, in cui è ribadito il principio della validità dell’impugnazione per raggiungimento dello scopo, laddove non vi siano dubbi sulla paternità dell’atto notificato: “in tema di giudizio per cassazione, in caso di ricorso predisposto in originale in forma di documento informatico e notificato in via telematica, l’atto nativo digitale notificato deve essere ritualmente sottoscritto con firma digitale, potendo la mancata sottoscrizione determinare la nullità dell’atto stesso, fatta salva la possibilità di ascriverne comunque la paternità certa, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo”).

2. Con il secondo motivo si denunzia “Violazione o falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c., e dell’art. 1294 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Con il terzo motivo si denunzia “Violazione o falsa applicazione degli artt. 474 e 615 c.p.c., e dell’art. 2304 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il secondo ed il terzo motivo del ricorso sono intimamente connessi, esprimono una censura sostanzialmente unitaria e possono quindi essere esaminati congiuntamente.

Secondo il ricorrente, il titolo esecutivo avrebbe recato la condanna in solido dei soci della società D.C. S.n.c. ( D.C.C., D.C.P., De.Ca.Ca. e D.C.G.), al pagamento dell’importo di Euro 141.000,00 in favore dell’attore; la corte di appello avrebbe invece erroneamente ritenuto la natura parziaria dell’obbligazione, così violando l’espresso disposto del titolo.

I predetti motivi di ricorso sono in parte inammissibili ed in parte manifestamente infondati.

Nella decisione impugnata si dà atto che il decreto ingiuntivo posto a base dell’atto di precetto opposto conteneva in realtà l’ordine a quattro soci della società D.C. S.n.c. ( D.C.C., D.C.P., De.Ca.Ca. e D.C.G.), di pagare la “somma di Euro 141.000,00, pari ad Euro 35.250,00 per ogni socio”.

Interpretando il contenuto del suddetto titolo, anche alla luce della situazione sostanziale so tostante emergente dagli atti e della valutazione del contenuto della stessa domanda monitoria, i giudici di merito hanno ritenuto che non si trattasse di una condanna in solido dei quattro debitori ingiunti, ma di una condanna nei confronti di ciascuno di essi esclusivamente al pagamento della rispettiva quota parte del debito, pari ad Euro 35.250,00.

Orbene, secondo il costante indirizzo di questa Corte (che il ricorso non contiene argomenti idonei ad indurre a rivedere) “l’interpretazione del titolo esecutivo (nella specie, decreto ingiuntivo non opposto), compiuta dal giudice dell’esecuzione o da quello chiamato a sindacarne l’operato nell’ambito delle opposizioni esecutive, si risolve nell’apprezzamento di un “fatto”, come tale incensurabile in Cassazione se esente da vizi logici o giuridici, senza che possa diversamente opinarsi alla luce dei poteri di rilievo officioso e di diretta interpretazione del giudicato esterno da parte del giudice di legittimità, atteso che, in sede di esecuzione, il provvedimento passato in giudicato, pur ponendosi come “giudicato esterno” (in quanto decisione assunta fuori dal processo esecutivo), non opera come decisione della controversia, bensì come titolo esecutivo e, pertanto, non va inteso come momento terminale della funzione cognitiva del giudice, ma come presupposto fattuale dell’esecuzione, ossia come condizione necessaria e sufficiente per procedere ad essa” (cfr. Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15538 del 13/06/2018, Rv. 649428 – 01; nel medesimo senso: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14727 del 21/11/2001, Rv. 550469 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1114 del 24/01/2003, Rv. 559979 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4382 del 25/03/2003, Rv. 561411 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7530 del 12/04/2005, Rv. 582016 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 19057 del 05/09/2006, Rv. 592111 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15852 del 06/07/2010, Rv. 613862 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 760 del 14/01/2011, Rv. 615928 – 01; Sez. L, Sentenza n. 13811 del 31/05/2013, Rv. 626724 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 26890 del 19/12/2014, Rv. 633842 – 01).

L’interpretazione del titolo esecutivo operata dal giudice dell’opposizione risulta nella specie del tutto corretta e condivisibile (e ciò anche a prescindere dalla circostanza che la suddetta interpretazione attribuisce a detto titolo un contenuto in linea con l’orientamento in diritto di questa stessa Corte, secondo cui “il principio della responsabilità solidale illimitata dei soci per le obbligazioni sociali, desumibile dall’art. 2291 c.c., non si applica nei rapporti tra i soci medesimi, a prescindere dal titolo dell’azione intrapresa contro la società, perchè da ritenersi dettato ed operante esclusivamente a tutela degli interessi dei terzi estranei a quest’ultima”: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21066 del 19/10/2016, Rv. 642936 – 01).

In ogni caso, costituendo un accertamento di fatto operato dal giudice del merito sulla base dell’esame degli elementi di prova acquisiti agli atti e sostenuto da adeguata motivazione (non apparente nè insanabilmente contraddittoria sul piano logico), il risultato interpretativo non è censurabile nella presente sede.

Dunque, le censure in esame per un verso risultano manifestamente infondate in diritto (non sussistendo alcuna violazione delle norme di diritto invocate dal ricorrente, correttamente applicate dalla corte di appello) e per atro verso risultano inammissibili, in quanto finiscono per risolversi nella sostanza, in contestazioni di incensurabili accertamenti di fatto operati in sede di merito e adeguatamente motivati.

3. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con attribuzione al difensore della controricorrente, avvocato Arturo Vassallo, che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 4.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge, con attribuzione al difensore della controricorrente, avv. Arturo Vassallo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

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