Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2761 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2019, (ud. 07/11/2018, dep. 30/01/2019), n.2761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6263-2018 R.G proposto da:

B.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FAULCERI PAULUCCI

DE’ CALBOLI 60, presso lo studio dell’avvocato ANTONIETTA CARRETTA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SAVINO TANZI;

– ricorrente –

contro

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI RAVENNA FORLI’ CESENA;

– intimato –

per regolamento di competenza n. 298/17 avverso l’ordinanza del

TRIBUNALE di FORLI’, depositata il 11/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/11/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale CARMELO CELENTANO, che chiede che la

Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso, con

le conseguenze di legge.

Fatto

RILEVATO

che:

1. B.S. ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. con riguardo all’ ordinanza con cui il Tribunale di Forlì declinava la propria competenza per territorio, per essere competente il Tribunale di Ravenna, nel ricorso in opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dall’Ispettorato del lavoro di Ravenna, con cui venivano contestate quattro violazioni riguardanti l’assunzione di mano d’opera (D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, D.L. n. 510 del 1996, art. 9 bis, comma 3; D.Lgs n. 181 del 2000, art. 4 bis, comma 2; D.L. n. 112 del 2008, art. 39 commi 1 e 2).

2. Il Tribunale, premesso che ai sensi del D.Lgs n. 50 del 2011, art. 6, comma 2, il giudice competente territorialmente è quello in cui è stata commessa la violazione, argomentava che la parte opponente era subappaltatrice del servizio di distribuzione e trasporto merci per la zona di Ravenna affidatole dalla società Copura, appaltatrice di DHL Italia; rilevava che a Ravenna l’opponente ha la sede operativa, stando a quanto emerge dal verbale di accertamento; aggiungeva che gli illeciti contestati, di natura omissiva, si erano verificati nel territorio di Ravenna, e che ciò poteva affermarsi sia per quanto riguarda la mancata consegna di documentazione ai lavoratori (impiegati nella zona di esecuzione dell’appalto), che per quanto riguarda l’omessa comunicazione di dati agli enti istituzionali, da individuarsi nel servizio nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, ovvero la sede di Ravenna, e che tutto ciò rendeva irrilevante il riferimento alla sede legale posta in Forlì.

3. Il P.M. ha depositato le sue conclusioni scritte, nelle quali chiede che questa Corte rigetti il proposto regolamento e confermi la competenza del Tribunale di Ravenna in funzione di giudice del lavoro.

4. B.S. ha depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. come primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 150 del 2011, art. 6, comma 2, e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio consistente nella cosiddetta sede operativa di Ravenna. Rileva che il giudice territoriale avrebbe omesso qualsivoglia accertamento in ordine all’ assunto che la ditta avesse un’articolazione operativa in Ravenna, circostanza errata, in quanto ella svolge attività di trasporto merci per conto di altri soggetti (DHL, Cooperativa Copura) cui è collegata da contratti di appalto e presso le cui sedi si è svolta I’ ispezione.

Aggiunge che degli atti di causa, ed in particolare dai contratti relativi a due dei quattro lavoratori menzionati nell’ordinanza opposta, è espressamente indicato quale luogo di lavoro la sede di Lanciano (FC) e le comunicazioni ad essi relative provengono dalla sede legale dell’odierna ricorrente e sono destinate al Servizio politiche del lavoro della provincia di Forlì.

2. Come secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 150 del 2011, art. 6, comma 2, e deduce che nessun dubbio può esservi in ordine alla competenza del tribunale di Forlì, in quanto in relazione alle violazioni inerenti l’omessa comunicazione di assunzione la condotta esigibile avrebbe dovuto essere perfezionata nel luogo in cui viene esercitata l’attività imprenditoriale, ovvero nella sede della ditta; anche la violazione relativa alla consegna della documentazione comprovante la comunicazione conduce alla sede legale o allo studio dei consulenti del lavoro.

3. Come terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 150 del 2011, art. 6, comma 2, nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. e rileva che il Tribunale ha accolto la prospettazione dell’ispettorato del lavoro in modo assiomatico e senza esercitare i poteri officiosi che a mente degli artt. 28 e 38 c.p.c. gli spettano quanto alla competenza per territorio.

4. Il ricorso non è fondato.

Il Tribunale ha correttamente fondato la propria decisione sul principio, già affermato da questa Corte, secondo il quale il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione secondo la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e del D.Lgs n. 150 del 2011, art. 6, comma 2 (che individua un criterio di competenza funzionale equiparabile a quello della competenza territoriale inderogabile, Cass. S.U. n. 4131/1988) è, nel caso di illeciti di natura omissiva, quello del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che, invece, è mancata nel termine utile; quando sussista una pluralità di luoghi di commissione dell’infrazione, la competenza territoriale è stabilita dal luogo di accertamento dell’illecito (così Cass. n. 8754 del 04/04/2017, Cass. n. 7397 del 28-03-2014).

Ha pertanto valorizzato il fatto, riferito nel verbale di accertamento, che presso la sede di Ravenna risultasse una sede operativa dell’azienda, sede ove il comportamento omesso avrebbe dovuto essere tenuto e ove gli illeciti erano stati accertati.

5. La parte ricorrente si è limitata in questa sede a negare la correttezza di tale presupposto fattuale, senza tuttavia dedurre le precise circostanze già sottoposte al giudice di merito che lo smentirebbero, ulteriori rispetto all’ elemento già da questo svalutato della sede legale, nè risultando significativi allo scopo la collocazione dello studio dei consulenti del lavoro e del luogo di lavoro indicato nel contratto di due dei quattro lavoratori interessati all’accertamento.

6. Nè può addebitarsi al giudice di merito il mancato esercizio di poteri istruttori officiosi per l’accertamento, considerato che in sede di regolamento necessario di competenza, non è censurabile la mancata ammissione di prove costituende, restando suscettibili di valutazione le prove precostituite, solo se presenti agli atti (così Cass. n. 23110 del 16/11/2010).

7. In coerenza con le conclusioni del Pubblico Ministero, il ricorso deve dunque essere rigettato e dev’essere dichiarata la competenza del Tribunale di Ravenna, Giudice del lavoro, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge.

8. La soccombenza determina la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

la Corte rigetta il ricorso; dichiara la competenza del Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge. Spese al definitivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato D.P.R. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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