Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2761 del 06/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/02/2020, (ud. 04/07/2019, dep. 06/02/2020), n.2761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25349-2017 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CESI 21, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE TORRISI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO CAPOLUPO;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 107,

presso lo studio dell’avvocato MARIA ROMEO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ROSA MASI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 717/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 12/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Cosenza, con sentenza del 24 aprile 2014, accogliendo l’opposizione proposta da T.M., revocava il decreto che gli ingiungeva il pagamento dell’importo di Euro 33.000,00 in favore della Curatela del Fallimento di (OMISSIS) s.r.l., quale corrispettivo dei lavori di manutenzione realizzati dalla medesima Società nell’immobile di proprietà dell’opponente.

A seguito di gravame interposto dalla Curatela del Fallimento di (OMISSIS) s.r.l., la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza n. 717 del 2017, in accoglimento dell’impugnazione, rigettava l’opposizione del T. e, per l’effetto, confermava il decreto ingiuntivo.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro il T. propone ricorso per cassazione, fondato su due motivi.

La Curatela del Fallimento di (OMISSIS) s.r.l. resiste con controricorso.

Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale la sola parte ricorrente ha depositato anche memoria illustrativa.

Atteso che:

con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3,

l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di merito omesso di esaminare la relazione redatta dal Curatore del Fallimento di (OMISSIS) s.r.l., in data 22/01/2010. A detta del ricorrente, con tale dichiarazione il Curatore avrebbe affermato l’avvenuto pagamento in contanti da parte del T. dei lavori di manutenzione realizzati dalla Società.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 e ss. c.c., per non avere la Corte di merito tenuto conto, nella parte motiva della sentenza, della relazione fatta dal Curatore del Fallimento di (OMISSIS) s.r.l., pur affermando che la stessa rientrasse tra le questioni da esaminare.

I motivi, che possono essere trattati congiuntamente, vertendo entrambi sul valore e sull’efficacia della dichiarazione del 22/01/2010, non possono trovare ingresso, involgendo l’esame di una questione di merito.

Come più volte ribadito da questa Corte (da ultimo, Cass. n. 16812 del 2018), il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa.

Peraltro, l’efficacia probatoria del contenuto della relazione redatta dal curatore fallimentare va diversamente valutata a seconda della natura delle risultanze da essa emergenti. Mentre, infatti, la relazione, in quanto formata da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, fa piena prova fino a querela di falso degli atti e dei fatti che egli attesta essere stati da lui compiuti o essere avvenuti in sua presenza, il contenuto delle dichiarazioni rese dai terzi rimane liberamente valutabile in ordine alla sua veridicità. In ordine a tale secondo genere di risultanze, inoltre, ove la “ratio decidendi” si fondi su quelle parti della relazione del curatore in cui viene recepito ciò che allo stesso è stato riferito, eludendosi, in tal modo, il ricorso ad una prova testimoniale, con i limiti e la responsabilizzazione che essa comporta, si sostituisce una fonte di prova atipica alla utilizzazione di un mezzo di prova tipico, violandosi i precetti di diritto che governano l’assunzione delle prove. Nè può ritenersi che, in tali ipotesi, la prova abbia carattere presuntivo, ove si consideri l’esigenza, per la validità di tal genere di prova, che essa abbia a fondamento fatti noti, in quanto provati o tali da non richiedere di essere provati per la loro notorietà o per l’assenza di contestazione (Cass. n. 8704 del 1998).

Nella specie, la Corte di merito ha espressamente preso in esame la relazione del Curatore, ritenendola priva di rilevanza ai fini della prova dell’avvenuto pagamento del credito, tant’è che nella specie la relazione non aveva ad oggetto un fatto avvenuto sotto la diretta percezione del Curatore o da lui stesso compiuto. Come affermato a pag. 8 della sentenza, dunque, al fine di dimostrare l’avvenuto pagamento in contanti di un credito di così rilevante entità il T. avrebbe dovuto, al contrario, produrre in giudizio la quietanza di pagamento rilasciatagli dalla (OMISSIS) in bonis.

Peraltro il ricorrente riporta in questa sede solo alcuni passaggi della dichiarazione, impedendo così a questa Corte di controllare anche la decisività del documento ai fini del giudizio.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile per essere stati i due motivi articolati con modalità non conformi alla valida censura della decisione sul punto della valenza ed efficacia liberatoria o meno della dichiarazione in questione.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna parte soccombente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2020

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