Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2761 del 06/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 2761 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 6493-2010 proposto da:
PEPE

MARIA

ASSUNTA

elettivamente domiciliata

C.F.
in

PPEMSS56M55C429C,

ROMA, VIA ALBALONGA 7,

presso lo studio dell’avvocato PALMIERO CLEMENTINO,
che la rappresenta e difende

il

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migMU

f-riTR7:1″1-01~ giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
3693

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587 in persona del suo Presidente
e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e

Data pubblicazione: 06/02/2014

- Società di

quale mandatario della S.C.C.I.

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., C.F.
05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 204/2009 della CORTE D’APPELLO
di CAMPOBASSO,

depositata il

28/11/2009

R.G.N.

268/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/12/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato DE NOTARIIS GIOVANNI;
udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO l che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

MARITATO LELIO, SGROI ANTONINO, CALIULO LUIGI, giusta

Svolgimento del processo
Maria Assunta Pepe, titolare dell’omonima impresa (sartoria) a suo avviso
erroneamente classificata come industriale anziché artigiana, proponeva
appello nei confronti dell’INPS, in proprio e quale mandatario della società
di cartolarizzazione dei crediti S.C.C.I. s.p.a., avverso la sentenza del
Tribunale di Campobasso, che aveva rigettato, compensando le spese di

notificatole dall’INPS il 7.2.06 sulla base di un titolo giudiziale e cioè della
sentenza del Tribunale di Campobasso, confermata sia in appello che in
Cassazione, che aveva escluso la natura artigiana dell’impresa.
Deduceva l’appellante che detta sentenza era ingiusta per i seguenti
motivi: 1) omessa pronuncia sul capo dell’opposizione relativo alla
mancata notifica della sentenza, spillata dopo la relata di notifica del
precetto; 2) erronea statuizione in ordine aiia assunta contestazione del
giudicato formatosi sul merito, laddove invece l’opponente avrebbe fatto
valere una diversa disciplina sopravvenuta (il d.P.R. n. 288 del 25.5.2001),
che avrebbe comportato il riconoscimento

ex tunc della sua natura

artigiana.
Resisteva l’INPS chiedendo il rigetto del gravame con vittoria delle spese,
proponendo altresì appello incidentale, contestando la compensazione
delle spese processuali di primo grado.
Istruita la causa, la Corte d’appello di Campobasso, con sentenza
depositata il 28.11.09, rigettava l’appello principale e, in accoglimento di
quello incidentale, condannava la Pepe al pagamento delle spese di primo
grado, in dispositivo liquidate, oltre a quelle del giudizio di appello.
Per la cassazione propone ricorso la Pepe, affidato a tre motivi.
Resiste l’INPS, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. s.p.a., con
controricorso.
Motivi della decisione
1.-Deve pregiudizialmente osservarsi, questione rilevabile d’ufficio, che la
procura presente a margine dell’odierno ricorso è stata conferita all’avv.
Clementino Palmiero, mentre nell’intestazione del ricorso medesimo la

3

lite, la sua opposizione ex art. 618 bis c.p.c. avverso il precetto

Pepe si dichiara rappresentata e difesa dall’aw. Giovanni de Notaris, che
solo ed unicamente ha firmato l’atto.
Ne consegue che l’odierno ricorso è stato presentato da difensore non
munito della procura speciale prescritta dagli artt. 365 e 366 c.p.c., con
conseguente inammissibilità del ricorso (ex plunMis, Cass. n. 15338\12;
Cass. n. 9464\12).

(per cassazione) è diretto alla Corte e

sottoscritto, a pena di

inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo,

munito di

procura speciale.
2.-11 ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in
E.100,00 per esborsi, E.3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 dicembre 2013
Il Consigliere est.

Il Presidente

Ed invero l’art. 365 del codice di rito stabilisce chiaramente che “Il ricorso

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