Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2761 del 05/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2761 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 23908-2015 proposto da:
CIOITO CRISTINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CARSO

14, presso lo studio dell’avvocato NICOLA

CARI CATERRA, rappresentata e difesa dall’avvocato ASA
PERONACE;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363991001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente avverso la sentenza n. 849/36/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 10/03/2015;

C., U ir C

Data pubblicazione: 05/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO.

FATTO E DIRITTO
La Corte,

come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata e che la ricorrente ha depositato
memoria critica alla proposta del relatore depositata in atti, osserva
quanto segue:
Con sentenza n. 849/36/2015, depositata il 10 marzo 2015, la CTR
della Lombardia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado,
resa tra la signora Cristina Cioffo e l’Agenzia delle Entrate – che aveva
accolto in toto il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di
accertamento per IRPEF e addizionale regionale per l’anno d’imposta
2007, con il quale era stato determinato in via sintetica un maggior
reddito di Euro 204.302,00 – lo rideterminava in Euro 183.926,00.
Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per
cassazione affidato a cinque motivi, ulteriormente illustrato da
memoria, cui l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia «omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le
parti circa l’eccezione preliminare sulla violazione del diritto al
contraddittorio ex art. 12 della legge n. 212/2000, con riferimento
all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.», lamentando che la decisione
impugnata si sia totalmente astenuta dall’esaminare un fatto decisivo
Ric. 2015 n. 23908 sez. MT – ud. 22-11-2017
-2-

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,

per il giudizio e cioè il difetto di contraddittorio, atteso che
l’Amministrazione finanziaria, dopo avere richiesto la documentazione
giustificativa delle spese sostenute e ritenute sintomatiche di reddito
maggiore di quello dichiarato, non l’ha presa in considerazione, né si è
espressa in alcun modo in ordine alla valenza giustificativa della stessa.

del procedimento con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4,
c.p.c. ed agli artt. 156, secondo comma, c.p.c., e 132, primo comma, n.
4, c.p.c. (ovvero, in subordine, con riferimento al previgente art. 360,
primo comma, n. 5, c.p.c.)», per difetto assoluto di motivazione in
ordine all’implicito rigetto della questione inerente al difetto di
contraddittorio endoprocedimentale.
Con il terzo motivo la contribuente reitera ancora la doglianza relativa
al mancato espletamento del contraddittorio endoprocedimentale,
questa volta censurando l’impugnata sentenza per violazione e falsa
applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., essendo stato emanato e
notificato l’avviso di accertamento prima del termine di sessanta giorni
previsto dalla citata norma e, segnatamente, il giorno successivo a
quello in cui la contribuente aveva depositato copiosa documentazione
giustificativa delle spese sostenute.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia «violazione e falsa
applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 24 della
Costituzione circa l’onere della prova che grava sul contribuente in
relazione all’accertamento sintetico del reddito, con riferimento all’art.
360, primo comma, n. 3, c.p.c. » per avere erroneamente la sentenza
impugnata affetinato che l’ambito di detta prova non riguarda solo la
disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro
Ric. 2015 n. 23908 sez. MT – ud. 22-11-2017
-3-

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta «nullità della sentenza o

possesso, costituenti circostanze sintomatiche del fatto che la spesa
contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, essendo invece sufficiente la
dimostrazione da parte del contribuente dell’esistenza di altre fonti
reddituali sufficienti a giustificare le spese su cui è basato

l’accertamento sintetico da parte dell’Amministrazione.
Infine, con il quinto motivo, ulteriore doglianza è formulata dalla
ricorrente in via cumulativa in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5,
c.p.c. e in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione
dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, in relazione al fatto che la CTR,
secondo parte ricorrente, ha omesso di valutare quali documenti nel
caso concreto non sono risultati idonei a dimostrare la disponibilità
della provvista necessaria a far fronte alle spese in contestazione.
I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto
afferiscono sostanzialmente alla stessa doglianza, quella relativa
all’omesso espletamento del contraddittorio anticipato, sia pure in
relazione a tre distinti profili.
Ritiene la Corte, nonostante la memoria critica della ricorrente, che
debba essere condivisa la proposta del relatore. Il passaggio trascritto
in memoria della contribuente a pag. 4, che dimostrerebbe, secondo
l’assunto della contribuente, che l’eccezione di difetto di
contraddittorio anticipato è stata riproposta nelle controdeduzioni
all’appello dell’Amministrazione, si rivela, invece, privo di adeguata
specificità.
È noto, al riguardo, che la giurisprudenza di questa Corte in materia
(cfr. Cass. sez. 5, 27 novembre 2015, n. 24267) afferma che «nel
processo tributario, l’art. 56 del d. 1gs. n. 546/1992 impone la specifica
riproposizione in appello, in modo chiaro ed univoco, sia pure per
relationem, delle questioni non accolte dalla sentenza di primo grado,
Ric. 2015 n. 23908 sez. MT – ud. 22-11-2017
-4-

/Th
/

l

siano esse domande o eccezioni, sotto pena di definitiva rinuncia,
sicché non è sufficiente il generico richiamo del complessivo
contenuto degli atti della precedente fase processuale».
In ogni caso, la doglianza è manifestamente infondata, trattandosi di
accertamento sintetico ante riforma del 2010, relativo ad IRPEF, per il

Corte (Cass. 9 dicembre 2015, n. 24823) e dalla successiva
giurisprudenza conforme (tra le molte si veda, con specifico
riferimento a fattispecie riguardante accertamento sintetico, Cass. sez.
6-5, ord. 31 maggio 2016, n. 11283), non era previsto dalla legislazione
nazionale applicabile

ratione temporis-

un obbligo di contraddittorio

anticipato a pena di nullità dell’atto impositivo emanato senza la sua
osservanza.
Quanto al profilo del dedotto difetto assoluto di motivazione, va
ricordato che la mancanza di motivazione su questione di diritto e non
di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza,
qualora il giudice di merito sia comunque pervenuto ad un’esatta
soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso,
come precisato dalle Sezioni Unite (Cass. 22 febbraio 2017, n. 2731),
«la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa
affidata dall’ordinamento, nonché dei principi di economia processuale
e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111, comma 2 Cost.,
ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384
c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un “error in
procedendo”, quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione
delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta […I sempre
che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti di
fatto».

Ric. 2015 n. 23908 sez. MT – ud. 22-11-2017
-5-

quale, alla stregua dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa

Possono ancora essere esaminati congiuntamente il quarto ed il quinto
motivo, in quanto tra loro connessi.
Essi sono ugualmente inammissibili.
In tema di riparto dell’onere della prova riguardo ad accertamento
condotto con metodo sintetico, la sentenza impugnata ha giudicato in

giurisprudenza di questa Corte in materia, secondo cui la prova
documentale contraria da parte del contribuente, ammessa dall’art. 38,
comma 6, del d.P.R. n. 600/1973, nella sua formulazione applicabile
ratione temporis al presente giudizio, al fine di confutare il maggior
reddito accertato sinteticamente dall’ufficio, richiede qualcosa di più
della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi esenti ovvero
soggetti a ritenuta alla fonte, dovendo altresì risultare la durata del loro
possesso da idonea documentazione; all’uopo precisandosi che, pur
non richiedendosi espressamente la prova che detti ulteriori redditi
siano stati utilizzati per coprire le spese contestate, necessita tuttavia
una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò
sia accaduto, o comunque potuto accadere (cfr., in tal senso,
espressamente, Cass. sez. 5, 26 novembre 2014, n. 25104; Cass. sez. 65, ord. 16 luglio 2015, n. 14885; Cass. sez. 6-5, ord. 10 novembre 2015,
n. 22944; Cass. sez. 6-5, ord. 10 agosto 2016, n. 16192; Cass. sez. 5, 19
ottobre 2016, n. 21142; Cass. sez. 6-5, ord. 30 ottobre 2017, n. 25776).
Né parte ricorrente ha prospettato argomenti idonei al superamento di
detto indirizzo, essendosi limitata a richiamare a sostegno della propria
tesi precedente di questa Corte (Cass. n. 6396/14) rimasto invero
isolato, che ha limitato l’ambito della prova contraria da parte del
contribuente alla presunzione legale relativa posta dal citato art. 38 del
d.P.R. n. 600/1973 alla sola dimostrazione della disponibilità di altre

Ric. 2015 n. 23908 sez. MT – ud. 22-11-2017
-6-

conformità all’orientamento largamente prevalente espresso dalla

fonti redditi esenti o soggetti a ritenute alla fonte sufficienti a
giustificare le spese in contestazione.
Alla stregua del principio di diritto sopra riportato quale affermato
dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, a cui va
pertanto data ulteriore continuità, consegue che anche la doglianza di

deve ritenersi inammissibile, perché i documenti medesimi, secondo lo
stesso assunto della ricorrente, nel poter al più dimostrare l’esistenza di
provvista sufficiente al sostenimento delle spese in contestazione, non
avrebbero potuto determinare, ove anche esaminati, un esito diverso
della controversia.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si
liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità,
che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a
debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso
articolo 13.

cui al quinto motivo (relativa all’omesso esame di taluni documenti)

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA