Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2761 del 04/02/2011
Cassazione civile sez. II, 04/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 04/02/2011), n.2761
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 10245/2005 proposto da:
TECNOTHERMA SRL P.IVA (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE 106, presso lo studio dell’avvocato FALVO D’URSO
Francesco, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO DI (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), in
persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA XX SETTEMBRE 98 G, presso lo studio dell’avvocato TRILLO’
Antonio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSSI
LORENZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 376/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 12/02/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
12/01/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino, che ha concluso per l’estinzione del procedimento
per intervenuta rinuncia.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
visto il ricorso per cassazione proposto dalla società Tecnotherma s.r.l., nei confronti del Condominio di (OMISSIS), avverso la sentenza n. 376 del 2/12.2.2005 della Corte d’Appello di Milano;
visto il controricorso dell’intimato;
rilevato: che con atto in data 5.10.2010, sottoscritto dal legale rappresentante della società ricorrente e, per autentica, dal difensore della stessa, è intervenuta rinunzia al ricorso; che con atto del 13.10.2010, sottoscritto dall’amministratore del resistente condominio e, per autentica, dai difensori dello stesso, vi è stata accettazione della suddetta rinunzia;
ritenuto dunque che il processo deve essere dichiarato estinto e che sulle spese non vi è luogo a provvedere,stante l’accettazione della rinunzia;
visti gli artt. 306, 390 e 391 c.p.c.;
sulle conformi conclusioni del P.G..
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del suddetto processo.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011