Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2761 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. I, 02/02/2017, (ud. 07/10/2016, dep.02/02/2017),  n. 2761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6786-2013 proposto da:

IMMOBILGI FEDERICI STIRLING S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, (C.F. (OMISSIS)),

in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI 20, presso l’avvocato LORENZO ALBANESE

GINAMMI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

FEDERICI STIRLING S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona

dei Commissari Liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BORGOGNONA 47, presso l’avvocato CARLO MIRABILE, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 271/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/10/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO EALABELLA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato LORENZO GINAMMI ALBANESE che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato CLIZIA CALAMITA DI TRIA,

con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24 maggio 2011 il Tribunale di Roma condannava Immobilgi Federici Stirling s.p.a. al pagamento, in favore di Federici Stirling s.p.a., della somma di Euro 1.013.322,60, oltre interessi. Era in tal modo accolta la domanda attrice fondata sull’inadempimento, da parte della convenuta, dell’obbligazione di cui all’art. 4.1.2 del contratto di cessione di azienda “riguardante le costruzioni in appalto di opere civili ed industriali, pubbliche e private, in Italia, comprensivo della partecipazione nella società consortile Tor Vergata” stipulato in data 27 aprile 2004. In base alla richiamata disposizione contrattuale, infatti, gli utili relativi agli esercizi 2002 e 2003 risultavano essere di esclusiva spettanza della cedente (Federici Stirling) e quest’ultima aveva allegato che la società consortile Tor Vergata aveva corrisposto a Immobilgi Federici Stirling le eccedenze finanziarie relative ai detti esercizi per l’importo complessivo sopra indicato senza che la convenuta avesse mai accolto le richieste dell’attrice dirette al versamento della predetta somma.

La pronuncia era impugnata da Immobilgi Federici Stirling e, nella resistenza della controparte, la Corte di appello di Roma respingeva il gravame.

Contro quest’ultima sentenza, pubblicata in data 17 gennaio 2012, Immobilgi propone un ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Resiste con controricorso Federici Stirling, la quale ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1362 e 1367 c.c.. Rileva la ricorrente che controparte, nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, aveva richiesto accertarsi che essa ricorrente era inadempiente al contratto di cessione del complesso aziendale per il mancato riconoscimento, in proprio favore, delle eccedenze finanziarie (o utili), laddove il contratto si limitava a prevedere che gli utili relativi agli esercizi 2002 e 2003 restassero di esclusiva competenza della parte cedente. La Corte di merito, riconosciuta l’esistenza di un’obbligazione avente ad oggetto la retrocessione delle somme incassate da Immobilgi, aveva ritenuto di poter affermare l’inadempimento della stessa. In realtà, Immobilgi non poteva ritenersi inadempiente a una obbligazione di pagamento quale quella indicata, visto che quest’ultima non era mai venuta ad esistenza. Sottolinea la ricorrente che il contratto di cessione di azienda non aveva infatti previsto alcun obbligo della parte cessionaria avente ad oggetto il rimborso, in favore della cedente, di eventuali somme che le fossero state corrisposte in relazione alla sua partecipazione alla società consortile Tor Vergata. A tutto voler concedere, dunque, Federici Stirling avrebbe potuto richiedere il pagamento in proprio favore degli utili alla predetta società consortile. In sintesi, dunque, la parte cessionaria non era tenuta al pagamento di somme di denaro in favore di essa istante e nessuna obbligazione in tal senso poteva essere desunta dal tenore della clausola contrattuale sottoposta all’esame dei giudici di merito.

Con il secondo motivo è lamentata omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. In buona sintesi, le argomentazioni svolte nel primo motivo vengono fatte valere, in questa seconda censura, come denuncia di un vizio motivazionale.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e non possono trovare accoglimento.

Come si legge in ricorso, l’odierna controricorrente aveva domandato di “accertare e dichiarare che Immobiligi Federici Stirling s.p.a. inadempiente al contratto di cessione del complesso aziendale per mancato riconoscimento in favore di Federici Stirling s.p.a. in a.s. delle eccedenze finanziarie/utili e per l’effetto condannare la Immobilgi Federici Stirling al pagamento in favore della Federici Stirling s.p.a. in a.s. della somma di Euro 1.013.322,60, oltre interessi e rivalutazione o della maggiore somma accertata in giudizio”.

Le eccezioni sollevate dall’attuale ricorrente nei precedenti gradi di merito erano due: l’insussistenza di alcun obbligo, in capo ad essa, con riferimento alle eccedenze finanziarie, posto che la clausola di cui all’art. 4.1.2 del contratto di cessione di azienda del 27 aprile 2004 concerneva gli utili e non poteva affermarsi che la società Tor Vergata, quale società consortile, potesse distribuire alcun utile, non avendo essa scopo lucrativo, in quanto società consortile; l’estinzione del credito azionato per effetto della compensazione di esso con altro credito risarcitorio vantato da Federici Stirling nei confronti di Immobilgi (e derivante dalla nullità di un contratto di appalto stipulato con un terzo soggetto: contratto che era stato ceduto assieme all’azienda).

Il Tribunale ebbe a disattendere le due eccezioni e accolse dunque la domanda attrice. In appello venne riproposta solo la prima eccezione e la Corte del gravame la reputò infondata, confermando, quindi, la sentenza resa in prime cure.

La questione oggetto dei due motivi in esame non è stata mai trattata in precedenza.

Essa ha natura interpretativa, basandosi su di una particolare lettura della disposizione negoziale su cui Federici Stirling ha fondato la propria pretesa. Come accennato in precedenza, infatti, Immobilgi assume, in questa fase di legittimità, che l’intercorsa pattuizione non ha sancito alcun obbligo della cessionaria quanto alla retrocessione di somme che le fossero state corrisposte in ragione della sua partecipazione nella società consortile Tor Vergata.

L’attività interpretativa involge però necessariamente un accertamento di fatto. In tal senso, la ricerca della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio, proprio in quanto si traduce in una indagine di fatto, è affidata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e ss. (per tutte: Cass. 9 ottobre 2012, n. 17168; Cass. 31 maggio 2010, n. 13242).

Poichè i giudici delle precedenti fasi non hanno affrontato la questione relativa alla portata della clausola sotto il profilo esposto nel corpo del primo motivo (non essendo stata formulata alcuna eccezione al riguardo), l’intervento della Corte non si indirizzerebbe al sindacato su errori – di diritto o motivazionali – in cui sia incorsa la Corte di appello nella spendita di un’attività ermeneutica, quanto, piuttosto, allo scrutinio della correttezza della opzione interpretativa proposta dalla ricorrente. Non si vede, infatti, come possa giudicarsi della violazione, da parte della Corte di appello, dei canoni ermeneutici o delle comuni regole del ragionamento, visto che – come si è spiegato – il detto giudice non ha sottoposto il contratto ad alcuna attività interpretativa con riguardo al tema di indagine qui prospettato.

Viene dunque in esame una questione nuova implicante accertamenti di fatto: una questione, come tale, sottratta al sindacato di legittimità.

Il terzo motivo imperniato su un’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso del giudizio. Assume la ricorrente che il giudice dell’impugnazione aveva errato nel ritenere che le somme versate a Immobilgi dal Consorzio Tor Vergata quali eccedenze finanziarie per gli anni 2002 e 2003 dovessero essere riversate sulla società cedente in quanto da considerarsi, in senso lato, come utili di gestione. Ad essere censurata è, dunque, l’equiparazione del concetto di utile, da intendersi come differenza tra i ricavi e i costi della produzione, a quello di eccedenza attiva. Le somme ricevute dalla consorziata è osservato – non riguardavano utili, ma mere eccedenze finanziarie e cioè differenze contabili, e non economiche, maturate nel corso di esecuzione del rapporto di appalto (nella specie: quello in essere per la realizzazione della sede della Seconda Università degli Studi di Roma, Tor Vergata, attività in vista della quale era stata costituita la società consortile partecipata dalla cedente).

Con il quarto motivo è prospettata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1367 c.c.. Rileva l’istante che la sentenza impugnata risultava viziata per violazione delle norme richiamate, non essendo consentito al giudice di sostituirsi alla volontà delle parti, le quali, nella circostanza, non avevano inteso stabilire che le eccedenze dovessero essere intese alla stregua degli utili.

Il terzo e quarto motivo possono essere pure trattati unitariamente e, al pari dei primi due, vanno disattesi.

Si legge, nella sentenza impugnata, che il termine “utile” era stato impiegato nel contratto in senso lato, essendo diretto a individuare specifiche “eccedenze finanziarie” derivanti proprio dal rapporto con Tor Vergata s.c.a.r.l.; la pronuncia chiarisce altresì che “una clausola così specifica, puntuale e rilevante dal punto di vista economico sarebbe del tutto priva di significato, se si seguisse il ragionamento della società appellante che nega il credito sull’assunto che le società consortili non producono utili”. In conseguenza – chiosa la sentenza – sia in applicazione del criterio di ermeneutica relativo alla individuazione della volontà delle parti (art. 1362 c.c.), sia in conformità del principio conservativo (art. 1367 c.c.), la soluzione interpretativa offerta dal giudice di prima istanza doveva ritenersi condivisibile.

Ora, è ineccepibile il richiamo alla regola secondo cui nell’interpretare il contratto si debba indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, senza limitarsi al senso letterale delle parole: e nella fattispecie la Corte di merito ha inteso superare il dato letterale della previsione contrattuale – la quale aveva ad oggetto “gli utili” di esercizio – attraverso la valorizzazione di quella che, sulla base di una corretta inferenza logica, doveva ritenersi essere, a suo avviso, la reale volontà degli stipulanti.

L’impiego del criterio posto dall’art. 1367 c.c. – in base al quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono essere interpretate nel senso in cui possano avere un qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno – ha avuto poi, nell’economia della decisione assunta, una portata rafforzativa rispetto alla precedente proposizione argomentativa, risultando diretta a dissipare le eventuali residue incertezze che si potessero ipotizzare una volta utilizzata la regola ermeneutica di cui all’art. 1362 c.c.; è noto, in proposito, che le norme in tema di interpretazione del contratto sono governate da un principio di gerarchia, in forza del quale i criteri degli artt. 1362 e 1363 c.c. prevalgono su quelli integrativi degli artt. 1365 ss., posto che la determinazione oggettiva del significato da attribuire alla dichiarazione ha ragion d’essere proprio quando la ricerca soggettiva non conduca ad un utile risultato (sul punto cfr. ad es.: Cass. 24 gennaio 2012, n. 925, Cass. 22 marzo 2010, n. 6852).

Nella fattispecie, dunque, la Corte di Roma ha evidenziato quale dovesse essere, in base alla ricerca della reale intenzione dei contraenti, il senso della clausola di cui si dibatte, evidenziando (implicitamente), che, ove tale significato potesse ritenersi dubbio, soccorreva, comunque, il canone interpretativo della conservazione degli effetti della pattuizione.

In definitiva, la sentenza anche sul punto si sottrae a censura. Appare opportuno rammentare, in tema, che nè la censura vertente sulla violazione dei canoni interpretativi, nè quella basata sul vizio di motivazione possono risolversi in una critica del risultato interpretativo, raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (Cass. 16 febbraio 2007, n. 3644; Cass. 25 ottobre 2006, n. 22899; Cass. 13 dicembre 2006, n. 26690; Cass. 2 maggio 2006, n. 10131: tra le più recenti pronunce non massimate in tal senso, cfr. ad es. Cass. 21 aprile 2016, n. 8096). E del resto, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni (Cass. 17 marzo 2014, n. 6125; Cass. 25 settembre 2012, n. 16254, Cass. 20 novembre 2009, n. 24539).

Il ricorso è dunque respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

Si dà atto dell’obbligo della parte ricorrente di procedere, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

LA CORTE

respinge il ricorso; condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 11.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali e oneri accessori; dichiara parte ricorrente tenuta a procedere, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 7 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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