Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27609 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. III, 29/10/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 29/10/2019), n.27609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 3049/2018 R.G. proposto da:

M.E., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Genna,

con domicilio eletto in Roma, via Avezzana, n. 6, presso lo studio

dell’Avv. Matteo Acciari;

– ricorrente –

contro

Wind Tre S.p.A. con socio unico, rappresentata e difesa dall’Avv.

Daniele Cutolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma,

corso del Rinascimento, n. 49;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Tim S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Germana Bodo e Maria

Cristina Carota, con domicilio eletto in Roma, via Tommaso Salvini,

n. 55, presso lo studio dell’Avv. Carlo D’Errico;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1091/2017 del Tribunale di Bologna, depositata

il 15 giugno 2017;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’11 settembre

2019 dal Consigliere Emilio Iannello;

udito l’Avvocato Giuseppe Genna;

udito l’Avvocato Carlo D’Errico, per delega;

udito l’Avvocato Rodolfo Pacor, per delega;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Soldi Anna Maria, che ha concluso chiedendo il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha liquidato nella minor somma di Euro 100 (rispetto a quella di Euro 2.541 riconosciuta dal primo giudice), l’indennizzo richiesto da M.E. nei confronti della Wind per il malfunzionamento del servizio di connessione analogica attivato con contratto flat “Internet senza limiti”: era infatti avvenuto che, in pendenza del rapporto nascente da tale contratto, Telecom Italia S.p.A., precedente gestore, aveva anch’essa fatturato il costo del medesimo servizio per i periodi dal 3/10/2006 al 28/7/2007 e dal 1/10/2007 al 30/11/2007. Per quanto interessa in questa sede, il tribunale ha invece confermato la decisione di primo grado, quanto alla condanna di Wind al pagamento della somma di Euro 1.735,20, a titolo di rimborso delle somme dovute dall’utente a Telecom.

La riduzione dell’importo spettante a titolo di indennizzo è motivata in sentenza dal rilievo che “il punto 3.3 della Carta Servizi Wind, relativo al profilo indennitario della tutela del cliente, limita l’ammontare dell’indennizzo nei casi in cui il cliente ne abbia diritto, prevedendo che lo stesso sia “di entità commisurata alla durata del disservizio ed ai volumi di traffico sviluppati, fino ad un massimo di 5,16 Euro per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore complessivamente a 100 Euro” e facendo salvo “il diritto del cliente al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito”.

“Ne deriva che, la possibilità per il cliente di ottenere un ristoro di ammontare superiore al limite massimo di Euro 100,00 è limitata all’ipotesi in cui il cliente stesso dimostri di aver subito un danno di entità superiore alla somma massima riconosciutagli a titolo di indennizzo dalla Carta Servizi e quindi non coperto dalla stessa”.

Nella specie quindi – si rileva conclusivamente in sentenza – “in mancanza di qualsiasi prova da parte della M. in ordine al maggior danno subito, non può riconoscersi alcuna somma a titolo di risarcimento del maggior danno”, ma “il solo indennizzo nei limiti massimi previsti”.

2. Avverso tale decisione M.E. propone ricorso per cassazione con due mezzi, notificandolo anche a Tim S.p.A., chiamata in causa iussu judicis.

Gli intimati resistono, depositando controricorsi.

La ricorrente che la controricorrente Tim S.p.A. hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della normativa speciale di settore: D.P.R. n. 318 del 1997, artt. 2 e 16; Delib. AGCOM n. 179/03/CSP, All. A, art. 11; Delib. AGCOM n. 276/13/CONS; nonchè del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, artt. 33, 34, 35 e 36 (c.d. codice del consumo), per avere il Tribunale, in riforma della sentenza di primo grado, ridotto l’indennizzo applicando il limite di Euro 100,00 previsto dalla carta servizi predisposta da Wind: limite che assume essere illegittimo perchè in contrasto con il principio di ragionevolezza e proporzionalità sancito dalla citata normativa di settore e perchè vessatorio ex artt. 33,34,35 e 36 cod. consumo.

Sostiene che, essendo stato accertato l’inadempimento di Wind per la violazione dei parametri di qualità previsti dalla carta servizi, in ragione della mancata attivazione del servizio per quasi un anno e della mancata risposta ai reclami dell’utente, ai fini della chiesta liquidazione degli indennizzi previsti dalla normativa di settore non occorreva la prova del maggior danno.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia” per avere il giudice d’appello omesso di pronunciarsi sulla richiesta di declaratoria della nullità e disapplicazione del limite indennitario previsto dalla detta carta dei servizi Wind, con ciò anche incorrendo in contraddizione poichè, pur riconoscendo l’inadempimento e la violazione da parte di Wind della carta servizi in relazione ai parametri di servizio ivi previsti, non ha liquidato l’importo indennitario in misura proporzionale come da normativa speciale Delib. Agcom 179/03/CSP e Delib. 78/02/Cons., richiamata nel preambolo dalla stessa carta servizi.

3. Il primo motivo è infondato.

Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, gli indennizzi che, in attuazione della normativa di settore citata, devono essere previsti nella carta dei servizi dei soggetti che erogano prestazioni verso un pubblico indifferenziato di utenti, ha funzione deflattiva, poichè mirano a prevenire ed evitare il contenzioso, inducendo il cliente a ricorrere agli organismi di composizione delle controversie.

Essi non equivalgono ad una presunzione sul verificarsi stesso del danno, e non possono quindi supplire alla mancata prova, come nel caso di specie, dello stesso verificarsi del danno.

Non possono quindi essere direttamente utilizzati, qualora si arrivi alla introduzione della causa e con essa ad una domanda risarcitoria fondata sulle regole ordinarie dell’inadempimento e della prova del danno, come prova presuntiva dell’an, oltre che del quantum, del danno. Essi potrebbero eventualmente essere utilmente richiamati, qualora l’attore avesse già fornito la prova dell’effettivo verificarsi di un danno patrimoniale, del quale non fosse in grado di fornire l’esatta quantificazione, come parametro utilizzabile ai fini di un risarcimento in via equitativa (Cass. 21/06/2017, n. 15349).

Del tutto priva di fondamento logico e giuridico, oltre che intrinsecamente contraddittoria, si appalesa quindi la tesi della ricorrente secondo cui, pur in mancanza di prova del danno (nella specie acclarata e incontestata, anche con riferimento all’an), la semplice dimostrazione del tipo e dell’entità del disservizio dovrebbe di per sè dar diritto ad un indennizzo ragionevole e proporzionato al pregiudizio arrecato.

E’ agevole al riguardo osservare che:

– il limite posto dalla carta dei servizi si porrebbe bensì in contrasto con detto principio e se ne potrebbe pertanto predicare la nullità ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), cod. consumo, ove fosse prevista la preclusione della prova del maggior danno: ciò che pacificamente non si verifica nel caso di specie ove, come espressamente evidenziato in sentenza, la clausola in questione fa esplicitamente salvo “il diritto del cliente al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito”;

– una volta esclusa (e sul punto non è stata svolta alcuna censura) la sussistenza di pregiudizi risarcibili d’importo maggiore rispetto a quello coperto dal pur ridotto indennizzo, non è dato nemmeno comprendere a quale parametro sia riferito il rilievo della irragionevolezza e non proporzionalità dell’indennizzo medesimo al “pregiudizio subito”;

– a tutto concedere infine, anche ammesso che la predetta previsione possa considerarsi in contrasto con le disposizioni citate e se ne possa predicare l’inserzione automatica di queste nel regolamento contrattuale in sostituzione di quelle in contrasto ex art. 1339 c.c. (sulle condizioni perchè un tale meccanismo possa operare con riferimento agli atti regolamentari emanati dalle Autorità indipendenti nell’esercizio del potere normativo secondario o, secondo una possibile qualificazione alternativa, nella emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi, v. Cass. 27/06/2012, n. 10730), non si vede, nè è precisato in ricorso, quale norma o principio possa giustificare la liquidazione giudiziale a titolo di indennizzo di un importo maggiore, e secondo quali parametri.

4. E’ poi inammissibile il secondo motivo con il quale la ricorrente deduce, come detto, con riferimento alla medesima doglianza, il vizio di omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, trattandosi in primo luogo di motivazione in diritto, e non in punto di accertamento di fatto ed in secondo luogo risultando comunque la censura formulata in relazione alla previgente formulazione della citata disposizione codicistica, non applicabile ratione temporis alla fattispecie, per la quale trova invece applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b) convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in relazione al quale, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U 07/04/2014, n. 8053), non è più consentito il sindacato sulla motivazione della Corte se non nei casi di anomalia argomentativa talmente grave da risolversi in vizio di violazione di legge costituzionalmente rilevante, esclusi quindi i casi di motivazione insufficiente o contraddittoria.

5. Il ricorso va pertanto rigettato.

Avuto riguardo tuttavia alla novità della questione trattata, si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione delle spese.

Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA