Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27609 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

“ARTISTIC TOURS ESTABLISHMENT S.A.” (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GOIRAN 23, presso lo studio dell’avvocato CONTENTO GIANCARLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato BIANCO MICHELE giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 56/12/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO del 29/09/08, depositata il 28/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ALFREDO POMPEO VIOLA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati Osserva:

La CTR di Torino ha accolto l’appello dell’Agenzia, appello proposto contro la sentenza n. 163/01/2008 della CTP di Torino che aveva accolto il ricorso della società contribuente “Artistic Tour Establishment sa” contro cartella di pagamento per IVA relativa all’anno 2003, cartella adottata a seguito della liquidazione della dichiarazione 2004 e sulla premessa che – non essendo stata presentata la dichiarazione d’imposta per il 2002 non potesse essere riconosciuto il credito per l’anno 2002 riportato a nuovo nella contabilità 2003.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 28 sia di impedimento al riconoscimento delle detrazioni non operate nei mesi di competenza e non indicate nella dichiarazione annuale. Alla luce di ciò, il giudice del merito ha concluso che al contribuente sarebbe rimasta la facoltà di chiedere il rimborso del credito a mente del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 a mezzo di domanda di rimborso.

La società contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La Agenzia intimata si è difesa con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Il ricorso appare fondato da accogliersi.

Infatti, con il primo motivo di censura (rubricato come: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 28, comma 4 nonchè del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 9, comma 9; art. 8, comma 3 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1”, assistito da idoneo quesito), la parte ricorrente censura la decisione impugnata per avere il giudicante valorizzato una norma (il predetto art. 28, comma 4) già abrogata al momento dell’applicazione alla specie di causa.

La medesima è stata in effetti abrogata dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 9, comma 9 sin dalla data di entrata in vigore della novella, e perciò abbondantemente prima dei fatti di causa. La successiva disciplina ha decisamente innovato il quadro normativo. Non vi è dubbio perciò che la pronuncia impugnata debba essere cassata e la causa rinviata al giudice del merito, cui compete identificare ed applicare la disciplina vigente al momento della regolazione della specie di causa.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza. Roma, 8 luglio 2011.

Il relatore (Giuseppe Caracciolo).

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto.

che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Piemonte che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA