Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27609 del 11/10/2021

Cassazione civile sez. I, 11/10/2021, (ud. 01/06/2021, dep. 11/10/2021), n.27609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27480/2020 proposto da:

I.E., elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria

della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’Avv.to Andrea

Maestri, del foro di Ravenna;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, Commissione Riconoscimento Protezione

Internazionale Forlì Cesena;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il

15/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/06/2021 da Dott. MELONI MARINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Bologna sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con decreto in data 15/9/2020, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna in ordine alle istanze avanzate da I.E. nato in (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il richiedente asilo proveniente dalla (OMISSIS) aveva presentato una nuova domanda reiterando la richiesta di protezione internazionale fondata sulle stesse vicende e sugli stessi elementi per i quali la precedente istanza era stata respinta dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna con decisione confermata dal Tribunale di Bologna in data 5/6/2017.

Il ricorrente aveva dichiarato di essere fuggito dalla (OMISSIS) a 18 anni perché era stato scoperto mentre aveva un rapporto fisico con il padre e per questo lo stavano cercando. Il Tribunale di Bologna in particolare ha escluso le condizioni previste per il riconoscimento del diritto al rifugio D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e 8 ed i presupposti richiesti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 per la concessione della protezione sussidiaria, ritenendo il ricorrente non credibile date le diverse versioni che aveva fornito del fatto. Nel contempo il collegio di merito negava il ricorrere di uno stato di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nonché una situazione di elevata vulnerabilità individuale.

Avverso il decreto del Tribunale di Bologna ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente affidato a due motivi contenente plurime censure.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso contenente plurime censure il ricorrente denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 14 e 17, art. 10 Cost., comma 3, nonché violazione del dovere di cooperazione istruttoria officiosa, così come previsto del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e 32; D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19; art. 33 della Convenzione di Ginevra.

Con il secondo motivo di ricorso contenente plurime censure il ricorrente denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 2 e 19; art. 10 Cost., comma 3; art. 3 CEDU ed art. 13 dichiarazione universale diritti dell’uomo perché il giudice ha negato la protezione umanitaria al ricorrente sebbene integrato in Italia da più di vent’anni svolgendo attività lavorativa e padre di due minori cittadini italiani per i quali contribuisce al mantenimento.

Preliminarmente occorre rilevare la nullità della procura alle liti apposta al ricorso, con conseguente declaratoria di inammissibilità di quest’ultimo.

Invero le Sezioni Unite civili, pronunciando su questione di massima di particolare importanza oggetto di contrasto in tema di protezione internazionale (cfr. cent. n. 15177 del 1.6.2021), hanno affermato che il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma.

Nel caso di specie, invece, la procura speciale rilasciata al difensore in calce al ricorso per cassazione – pur recando, accanto alla firma del conferente la data di rilascio della procura successiva a quella del decreto impugnato – non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento della procura sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma.

Nulla per le spese non essendosi costituita la parte intimata. Il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza (cfr. sempre ss.uu., n. 15177/2021, cit. supra).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 1 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA