Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27609 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2020, (ud. 29/10/2020, dep. 03/12/2020), n.27609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente di Sez. –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 14431 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona

del rappresentante per procura D.G.A. rappresentato e

difeso dall’avvocato Michela Nocco (C.F.: NCC MHL 72C57 1330C);

– ricorrente –

P.G.P.P., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e

difeso dall’avvocato Pietrantonio De Nuzzo (C.F.: DNZ PRN 65T20

G098V);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Taranto n.

2860/2017, pubblicata in data 6 novembre 2017;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 29 ottobre 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.G. ha agito in giudizio nei confronti del locale agente della riscossione Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. (alla quale oggi è subentrata l’Agenzia delle Entrate – Riscossione), proponendo opposizione avverso una iscrizione ipotecaria da questi effettuata su un bene immobile di sua proprietà, sulla base di cartelle di pagamento inevase, e chiedendo il risarcimento dei danni risentiti a seguito della stessa.

Con sentenza non definitiva, il Tribunale di Taranto ha accolto l’opposizione (che ha qualificato in termini di opposizione agli atti esecutivi) e ha disposto la cancellazione dell’ipoteca e l’annullamento di tutti gli atti conseguenti e presupposti, con prosecuzione del giudizio per la pronuncia sull’azione risarcitoria (la indicata sentenza non definitiva del Tribunale, oggetto di separata impugnazione, è stata peraltro nelle more cassata con rinvio da questa Corte: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12883 del 26/06/2020).

All’esito, ha pronunciato la sentenza impugnata, con la quale ha condannato l’agente della riscossione a pagare, a titolo risarcitorio, l’importo di Euro 35.000,00 oltre accessori, in favore dell’attore.

Ricorre l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso il P..

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

In caso di proposizione del ricorso (e/o del controricorso) a mezzo di procuratore speciale, ai sensi dell’art. 77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferimento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dell’art. 77 c.p.c., e, in mancanza, il ricorso (o il controricorso) è inammissibile; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del legale rappresentante dell’ente o di soggetto al quale il potere di rappresentanza deriva direttamente dall’atto costitutivo o dallo Statuto) e non basta che colui che si qualifica come rappresentante dell’ente in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l’atto non è stato prodotto, resta ferma l’impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto (giurisprudenza costante di questa Corte; cfr. Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019, Rv. 653802 01; Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv. 643163 01; Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, Rv. 642963 01; Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015, Rv. 636620 01; Sez. L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013, Rv. 628512 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013, Rv. 624765 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012, Rv. 622651 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012, non massimata; Sez. 1, Sentenza n. 22009 del 19/10/2007, Rv. 599237 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 10122 del 02/05/2007, Rv. 597012 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. 582413 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11188 del 26/05/2005, Rv. 582325 – 01).

Nella specie I’ADER si è costituita in giudizio in persona del suo rappresentante per procura D.G.A., limitandosi a richiamare l’atto relativo al conferimento di tale procura (atto per notaio D.L.M. di Roma del (OMISSIS) (OMISSIS) rep., (OMISSIS) racc.), senza però produrlo in giudizio, onde, non essendo possibile per la Corte effettuare la verifica del corretto conferimento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dell’art. 77 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. E’ opportuno peraltro precisare che gli effetti della decisione impugnata nel presente giudizio, avendo ad oggetto la liquidazione del danno conseguente alla pretesa illegittima iscrizione ipotecaria operata dall’agente della riscossione, illegittimità tuttora in discussione (essendo stata cassata con rinvio la sentenza di primo grado che l’aveva dichiarata), saranno comunque destinati a venir meno, laddove venga definitivamente meno la dichiarazione di illegittimità dell’iscrizione stessa.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, per la peculiarità della vicenda processuale, ed anche tenuto conto dell’avvenuta cassazione della pronunzia sull’an debeatur.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

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