Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27608 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

STAGRAME STABILIMENTO GRAFICO MERIDIONALE SRL (OMISSIS) in

persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliat in ROMA,

VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato PETRONE

GIOVANNI, rappresentata e difesa dall’avvocato ROSSI LUCIO MODESTO

M., giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA POLIS SPA – Agente della Riscossione per la Provincia di

Napoli;

– intimata –

avverso la sentenza n. 367/01/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 21.4.08, depositata il 06/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ALFREDO

POMPEO VIOLA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati Osserva:

La CTR di Napoli ha respinto l’appello della “Sta.Gra.Me srl” – appello proposto contro la sentenza n. 279/03/2007 della CTP di Napoli che ha rigettato il ricorso della società contribuente – ed ha così confermato la cartella di pagamento per IRPEG-IVA-IRAP relativa all’anno d’imposta 2001 per le somme iscritte a ruolo a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis. La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo (per quanto qui ancora interessa) che la omessa previa comunicazione al contribuente – come previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 5 – non può costituire ragione di nullità dell’avviso di liquidazione in ipotesi in cui si era trattato di mera omissione di versamento di quanto autoliquidato in dichiarazione.

La “Sta.Gra.Me srl” ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’agenzia si è costituita con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il primo motivo di impugnazione, (rubricato come.”Illegittimità della sentenza – Violazione errata interpretazione ed applicazione D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, comma 3 – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis, comma 3 – L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assistito da idoneo quesito) il ricorrente si duole in sostanza dell’omessa comunicazione – prima dell’iscrizione a ruolo – dell’esito del controllo automatizzato sulla dichiarazione, attribuendo a tale comunicazione il carattere di condizione di procedibilità.

L’assunto appare manifestamente infondato, alla luce della pregressa giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 17396 del 23/07/2010) secondo la quale:”L’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3, (in materia di tributi diretti) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3 (in materia di IVA) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l’esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l’obbligo di comunicazione per la liquidazione d’imposta, contributi, premi e rimborsi. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva considerato legittimamente emessa la cartella di pagamento, in assenza di comunicazione al contribuente, per l’importo riferito ad un’istanza di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis non seguita dal versamento di quanto dovuto)”.

Nella specie di causa, d’altronde, la parte contribuente non ha allegato che l’adozione del provvedimento di liquidazione è dipeso dalla esistenza di errori nella dichiarazione (ed anzi ve ne è presunzione contraria, in considerazione di quanto rilevato nella motivazione della sentenza impugnata a proposito dell’assenza di una contestazione circa l’ammontare dell’imposta) sicchè la doglianza di violazione dell’art. 36-bis si appalesa manifestamente infondata, anche alla luce del fatto che non risulta (perchè non è allegato) che la parte qui ricorrente non subisce comunque pregiudizio alcuno dalla mancata comunicazione, avendo raggiunto l’effetto che l’invocata norma le avrebbe potuto permettere di raggiungere.

Quanto poi al secondo motivo di impugnazione (rubricato come:

“eccezione di giudicato esterno – illegittimità della sentenza – violazione art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”), esso si palesa inammissibile, alla luce del principio secondo cui il giudicato esterno può essere dedotto nel corso del giudizio per Cassazione, purchè lo stesso si sia formato dopo la conclusione del giudizio di merito, ciò che non è oggetto di allegazione e prova da parte della ricorrente.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza ed inammissibilità. Roma, 8 luglio 2011.

Il relatore (Giuseppe Caracciolo).

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato, che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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