Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27608 del 10/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27608 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro
Intimato

De Nuntiis Silvio

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo n.
62/11/4 depositata il 22/12/2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 14/11/2013 dal
Dott. Marcello lacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ceniccola;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da De Nuntiis Sinvio

contro l’Agenzia delle Entrate è stata

definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia
contribuente

contro la sentenza della CTP di L’Aquila n. 20/4/2009 che aveva accolto

Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 6515/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 10/12/2013

il ricorso avverso il diniego di rimborso della maggiore imposta Irpef trattenuta sulla pensione in relazione al 50% dell’indennità di aeronavigazione.
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto
l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo raccoglimento
del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 14/11/2013 per l’adunanza della Corte

Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione dell’art. 51 sesto comma del TUIR laddove la CTR ha
ritenuto che la parziale detassazione dell’indennità di aeronavigazione al personale collocato
a riposo
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte ( Sez. 6 – 5, Ordinanza
n. 16319 del 28/06/2013 ) secondo cui In tema di imposte sui redditi, l’agevolazione tributaria prevista dall’art. 51, sesto comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, consistente nella
limitazione della tassabilità al cinquanta per cento, si applica esclusivamente all’indennità di
volo (di cui all’art. 59 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 “ratione temporis” vigente) erogata al personale in servizio e non anche al trattamento in favore del personale in quiescenza
e pur se commisurato all’indennità di volo fruita nel corso dell’attività lavorativa; detta agevolazione si giustifica, invero, soltanto per la particolarità del lavoro svolto a bordo di un
aereo e non può essere estesa, oltre la previsione della norma, anche all’aumento della pensione e dell’indennità “una tantum” previsto per quei militari che abbiano percepito le indennità di aeronavigazione e di volo.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto avverso il diniego di rimborso della
maggiore imposta Irpef trattenuta sulla pensione in relazione al 50% dell’indennità di aeronavigazione..
La natura della controversia, i pregressi contrasti giurisprudenziali e i reiterati mutamenti
normativi giustificano la compensazione delle spese del giudizio di appello e la dichiarazione di irripetibilità di quelle del giudizio di cassazione
P.Q.M.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 6515/12

Ordinanza pag. 2

in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

la Corte accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il
ricorso proposto avverso il diniego di rimborso della maggiore imposta Irpef trattenuta sulla
pensione in relazione al 50% dell’indennità di aeronavigazione, compensando le spese del
giudizio di appello e dichiarando irripetibili quelle del giudizio di cassazione

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Così deciso in Roma, 14/11/2013

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