Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27608 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2020, (ud. 29/10/2020, dep. 03/12/2020), n.27608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente di Sez. –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 14454 del ruolo generale dell’anno

2017, proposto da:

Z.M., (C.F.: (OMISSIS)), avvocato difensore di sè stesso;

– ricorrente –

nei confronti di:

ROMA CAPITALE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Sindaco, legale

rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato

Rosalda Rocchi, (C.F.: RCC RLD 56H55 A040V);

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso

dall’avvocato Lucio De Angelis, (C.F.: DNG LCU 29L12 H501L);

MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso

dall’avvocato Luisa Ranucci, (C.F.: RNC LSU 64T60 L1171);

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n.

7141/2016, pubblicata in data 28 novembre 2016;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 29 ottobre 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’avvocato Z.M. ha promosso l’esecuzione forzata nei confronti di Roma Capitale, pignorando i crediti da questa vantati nei confronti degli istituti tesorieri Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e Monte dei Paschi di Siena S.p.A., promuovendo poi il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, avendo detti istituti reso dichiarazioni di quantità in senso negativo.

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Roma, avendo la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. reso una dichiarazione di quantità integrativa in senso positivo nel corso del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo. Il tribunale ha condannato il Monte dei Paschi di Siena a pagare le spese di lite in favore del creditore procedente Z., liquidandole in Euro 800,00, oltre spese generali, IVA e CPA.

La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado, rigettando l’appello di Z.M. e condannandolo al pagamento delle spese del grado ed al pagamento di una somma ulteriore, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

Ricorre Z.M., sulla base di sette motivi.

Resistono con distinti controricorsi Roma Capitale, la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ed il Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., avendo il relatore ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso nei confronti della sola Banca Nazionale del Lavoro S.p.A..

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Il ricorrente ha segnalato la pendenza di alcuni procedimenti connessi e la Corte ha disposto il rinvio della trattazione a nuovo ruolo per favorire una trattazione unitaria.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente disattesa l’istanza di riunione formulata dal ricorrente, non sussistendo i presupposti per provvedervi nel giudizio di legittimità e comunque risultando già definiti i ricorsi segnalati come connessi.

2. Nei rapporti tra il ricorrente e la controricorrente Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., nonostante la rinuncia accettata da quest’ultima, non può pronunciarsi l’estinzione del giudizio di legittimità, poichè la rinuncia stessa non è stata estesa ad un litisconsorte necessario del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, vale a dire il debitore originario Comune di Roma (oggi Roma Capitale).

3. Si premette che gli altri ricorsi promossi dall’avvocato Z., con oggetto analogo al presente e nei confronti delle medesime parti, alcuni dei quali lo stesso ricorrente ha segnalato come connessi per l’identità delle questioni di diritto implicate, sono stati tutti definiti con il rigetto dell’impugnazione di legittimità (cfr. Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23201 del 17/09/2019; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23202 del 17/09/2019; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23203 del 17/09/2019; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23204 del 17/09/2019; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23205 del 17/09/2019; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 31904 del 06/12/2019; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 31904 del 06/12/2019; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 31902 del 06/12/2019; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 31901 del 06/12/2019; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 31900 del 06/12/2019; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 31899 del 06/12/2019; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 31898 del 06/12/2019). La Corte ritiene di dare seguito agli indicati precedenti, che del resto nè il ricorso nè la memoria depositata dal ricorrente offrono argomenti idonei ad indurre a rimeditare, mentre i diversi precedenti di merito tra le medesime parti (cui si fa cenno nella memoria e che sono stati prodotti in copia ma senza il pieno rispetto dell’art. 372 c.p.c.), non rilevano in questa sede.

3.1 Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione, errata e/o falsa applicazione del D.M. n. 127 del 2004, art. 1, cd. tariffario forense 2004 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, – motivazione apparente o perplessa in ordine all’individuazione del Tariffario applicabile”.

Con il secondo motivo si denunzia “Violazione, errata e/o falsa applicazione del D.M. n. 140 del 2012, art. 1, c.d. Decreto Parametri 2012, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Con il terzo motivo si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 60, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, – perplessa o apparente motivazione in ordine all’obbligo di motivazione se la liquidazione è inferiore ai minimi”.

Con il quarto motivo si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 127 del 2004, art. 1, c.d. Tariffario Forense, e art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in ordine alla omessa / perplessa / apparente distinzione tra onorari e diritti”.

I primi quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente, per la loro intima connessione.

Essi sono inammissibili.

In primo luogo le censure non colgono l’esplicita ratio decidendi della sentenza impugnata, che motiva evidentemente sull’applicabilità del “tariffario forense” vigente nel 2012 e quindi di quello entrato in vigore quell’anno, ma pure sulla legittimità di una liquidazione inferiore al minimo per cause di facile trattazione, oltretutto da operarsi con unitario riferimento alla complessiva opera professionale prestata e pertanto in modo non frazionabile: ratio decidendi peraltro corretta sia quanto al primo profilo (perchè l’attività professionale andava liquidata tenendo conto in modo complessivo dell’intera fase cui si riferiva – per tutte, Cass., Sez. U., 12 ottobre 2012 n. 17405 – e quest’ultima non poteva dirsi certo conclusa in primo grado con lo spirare dei termini per le attività defensionali precedenti la decisione, ma doveva comprendere pure quelle relative alla disamina di quest’ultima, se non altro al fine di valutare se interporre gravame o procedere se del caso ad esecuzione forzata) che quanto al secondo (ben potendo scendere la liquidazione al di sotto dei minimi, mai inderogabili dal giudice, in considerazione della facilità della trattazione, la quale ben può ricavarsi dalle stesse astratte considerazioni del ricorrente, per l’evidente serialità di questioni relative alla successione tra enti od alla sussistenza di giacenze presso il tesoriere di un ente locale, benchè colpito da crisi di liquidità). In particolare, inoltre:

– il primo motivo viola l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, poichè in ricorso manca qualunque idonea localizzazione in questo giudizio di legittimità dell’atto che la nota avrebbe contenuto e prodotto, con conseguente impossibilità dello scrutinio per l’assenza di indicazioni sul valore della causa; del resto, la stessa pretesa di applicazione del regime del D.M. n. 27 del 2004, sarebbe stata infondata alla luce di Cass., Sez. U, 12 ottobre 2012 n. 17405 (a mente della quale, in tema di spese processuali, agli effetti del D.M. n. 20 luglio 2012, n. 140, art. 41, il quale ha dato attuazione al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 2, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata), ricavandosi dalla motivazione della sentenza che essa ha ritenuto congrua l’applicazione della tariffa del 2012;

– risultano del pari inammissibili il secondo – ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, dato che si fonda sulla nota spese – il terzo e il quarto motivo, che presuppongono dovesse applicarsi il D.M. n. 127 del 2004: il che, come visto, non è.

3.2 Con il quinto motivo si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 274 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, – omessa/perplessa/apparente pronuncia in ordine all’istanza riunione ex art. 274 c.p.c.”.

Con il sesto motivo si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. – Illegittimità della liquidazione delle spese di lite in Corte d’Appello a fronte della mancata pronuncia sulla riunione ex art. 274 c.p.c., e della abnormità/manifesta iniquità della condanna alle spese di lite”.

Il quinto ed il sesto motivo possono essere esaminati congiuntamente, per la loro intima connessione.

Essi sono manifestamente infondati.

La disapplicazione della disciplina della riunione non comporta mai la nullità della sentenza, nè sussiste un diritto della parte, la quale abbia oltretutto essa stessa dato luogo consapevolmente alla molteplicità delle pendenze, alla riunione o ad un previo contraddittorio sull’eventualità di procedervi oppure no, nè, in linea generale, alla compensazione anche solo parziale delle spese di lite in relazione alla serialità delle iniziative (e riferendosi la giurisprudenza addotta dal ricorrente ad ipotesi in cui invece la compensazione era stata disposta e, poi, ritenuta giustificata).

D’altra parte, nemmeno si spiega come e perchè la riunione avrebbe potuto o tanto meno dovuto implicare la compensazione, mentre l’istanza di riunione era stata formulata dalla B.N.L. e la mera non opposizione dello Z. non lo legittimerebbe nemmeno in thesi a dolersi del mancato accoglimento dell’istanza formulata da altra parte.

Del tutto generica – e come tale inammissibile – risulta infine la contestazione formulata in relazione all’entità (addotta in termini di abnormità, anzichè mera eccessività) dell’importo liquidato a titolo di spese di lite dal giudice di secondo grado, in mancanza – nel ricorso – di analitico sviluppo sulle singole componenti del compenso che sarebbero state determinate in misura eccedente il limite massimo, sia pure per quanto esso possa dirsi vincolante.

3.3 Con il settimo motivo si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. – Illegittimità della condanna a carico dell’appellante – Perplessa e/o apparente motivazione (in relazione all’assenza di parcellizzazione, alla richiesta di riunione, all’impossibilità di promuovere un appello unico avverso una pluralità di sentenza)”.

Il motivo è inammissibile.

L’art. 96 c.p.c., risulta applicato in conformità ai principi elaborati da questa Corte (tra le molte, cfr.: Cass.. 7 ottobre 2013 n. 22812, ma soprattutto Cass. ord. 22 febbraio 2016 n. 3376, ovvero Cass. 21 luglio 2016 n. 15017, ovvero ancora Cass. 14 ottobre 2016 n. 20732), rimanendo quindi incensurabile in questa sede di legittimità, siccome articolata su apprezzamenti di merito riservati al giudice del merito, la valutazione della corte di appello sulla sussistenza dei relativi presupposti, individuati nella considerazione congiunta di numerosi appelli avverso capi già favorevoli esclusivamente in tema di spese di lite del primo grado (a tanto dovendo appunto riferirsi la censura alla base della condanna) in una molteplicità seriale di controversie di accertamento dell’obbligo del terzo tesoriere di un ente pubblico territoriale che aveva impartito oltretutto specifiche istruzioni.

4. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, nei confronti delle intimate che hanno qui svolto attività difensiva, ma con compensazione nei rapporti con la parte con la quale è intervenuta la pure inefficace rinuncia, da questa desumendosi l’intervenuta sistemazione di ogni reciproca pretesa.

Non sussistono invece, con riferimento specifico al giudizio di legittimità, i presupposti per l’ulteriore condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., invocata dalla controricorrente.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, ai fini del versamento del contributo unificato in misura doppia (per l’eventualità e nella misura in cui il versamento del contributo stesso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, risulti effettivamente dovuto).

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti Roma Capitale e Monte dei Paschi di Siena S.p.A., liquidandole, per ciascuna di esse, in complessivi Euro 1.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè spese generali ed accessori di legge;

– dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di legittimità nei rapporti tra il ricorrente e la controricorrente Banca Nazionale del Lavoro S.p.A..

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA