Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27607 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. III, 29/10/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 29/10/2019), n.27607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24180-2017 proposto da:

B.S., M.M. in proprio e quale erede di

B.P. quale erede di B.P., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CICERONE, 60, presso lo studio dell’avvocato PAOLO CIUFFA,

rappresentati e difesi dagli avvocati MAURO OLCESE, GIANPAOLO

DALESSIO CLEMENTI;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) in persona del Direttore Generale Dott. U.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO, 60, presso lo

studio dell’avvocato LETIZIA CAROLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato UGO CARASSALE;

ASL (OMISSIS) GENOVESE in persona del Dott. BO.LU.CA. quale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE

GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato NICOLA ELMI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANFRANCO PANERI;

ASL (OMISSIS) GENOVESE in persona del Dott. BO.LU.CA. quale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE

GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato NICOLA ELMI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANFRANCO PANERI;

– controricorrenti –

e contro

REGIONE LIGURIA, GESTIONE LIQUIDATORIA USL (OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO, 60,

presso lo studio dell’avvocato LETIZIA CAROLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato UGO CARASSALE;

– ricorrenti incidentali –

Nonchè da:

REGIONE LIGURIA, in persona del Presidente in carica Dott.

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLO’ TARTAGLIA 5,

presso lo studio dell’avvocato SANDRA AROMOLO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIO SPOTORNO;

– ricorrente incidentale –

contro

M.M., (OMISSIS), GESTIONE LIQUIDATORIA USL 3,

B.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 316/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 10/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/07/2019 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del 1^ motivo del

ricorso principale p.q.r. e rigetto dei ricorsi incidentali;

udito l’Avvocato GIULIO STOPPA per delega;

udito l’Avvocato NICOLA ELMI per delega;

udito l’Avvocato MARIO SPOTORNO;

udito l’Avvocato ENRICO MARIA CAROLI per delega orale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 10/3/2017, la Corte d’appello di Genova, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello incidentale proposto dalla Regione Liguria, e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da M.M. per la condanna della Regione Liguria al risarcimento dei danni alla vita di relazione asseritamente sofferti dalla M. a seguito della lesione dell’integrità fisica del marito, B.P., verificatasi in conseguenza di diversi interventi chirurgici subiti dal B. in strutture ospedaliere gestite dalla Asl (OMISSIS) di Genova nel periodo dedotto in giudizio.

2. Con la stessa sentenza, la corte d’appello ha confermato le restanti statuizioni rese dal giudice di primo grado consistite: 1) nella condanna dell'(OMISSIS) al risarcimento dei danni subiti da B.P. in conseguenza della violazione del proprio diritto all’autodeterminazione sanitaria; 2) nel rigetto della domanda di condanna del medesimo Istituto al risarcimento dei danni alla salute denunciati dal B.; 3) nella condanna della Asl (OMISSIS) di Genova, della Regione Liguria e della competente Gestione Liquidatoria, al risarcimento dei danni subiti dal B. per la lesione del proprio diritto alla salute; 4) nel rigetto della domanda proposta dalla Asl (OMISSIS) di Genova per la condanna dell’IST a tenere indenne l’amministrazione sanitaria dalle conseguenze dell’accoglimento, nei propri confronti, della domanda proposta dagli originari attori.

3. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto che la terapia radiologica post-operatoria eseguita dall’IST sul B., pur non essendo stata preceduta dalla rituale acquisizione del relativo consenso informato, non potesse dirsi in ogni caso causalmente legata ai danni alla persona dallo stesso dedotti in giudizio, con la conseguente corretta limitazione dell’importo risarcitorio riconosciuto in suo favore ai soli danni derivati dalla violazione del proprio diritto all’autodeterminazione sanitaria.

4. Sotto altro profilo, la corte territoriale ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice là dove aveva sancito la responsabilità di tutte le altre parti coinvolte nel giudizio, con riguardo ai danni subiti dagli originari attori per violazione del diritto all’autodeterminazione e all’integrità fisica del B., con la sola esclusione dei danni alla vita di relazione rivendicati dalla M. nei confronti della Regione Liguria a seguito della lesione dell’integrità fisica del marito.

5. Avverso la sentenza d’appello, M.M. e B.S. (la prima in proprio ed entrambi in qualità di eredi di B.P., nelle more deceduto) propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione.

6. L'(OMISSIS) resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo d’impugnazione.

7. La Regione Liguria resiste con controricorso contenente ricorso incidentale affidato a cinque mezzi di censura.

8. La Asl (OMISSIS) (Sistema Sanitario Regione Liguria) ha depositato due distinti controricorsi al fine di resistere al ricorso principale e al ricorso incidentale proposto dalla Regione Liguria.

9. L'(OMISSIS) ha depositato controricorso per resistere al ricorso incidentale proposto dalla Regione Liguria.

10. M.M. e B.S., l'(OMISSIS), la Regione Liguria e la Asl (OMISSIS) (Sistema Sanitario Regione Liguria), hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, i ricorrenti principali censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2,13 e 32 Cost., della L. n. 833 del 1978, artt. 1 e 33 della Convenzione di Oviedo del 1997 (resa esecutiva con L. n. 145 del 2001), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (adottata a Nizza il 7/12/2000) e degli artt. 1218 e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente escluso il risarcimento del danno alla salute sofferto dal paziente a seguito delle radioterapie eseguite presso l’IST, dovendo ritenersi illegittima la subordinazione del risarcimento del danno alla salute (a seguito di violazione del principio del consenso informato) alla dimostrazione, da parte del danneggiato, che, una volta adeguatamente informato, si sarebbe senz’altro sottratto al trattamento sanitario.

2. Con il secondo motivo, i ricorrenti principali censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1223 c.c. e delle altre norme in tema di risarcimento del danno (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente escluso la risarcibilità delle conseguenze dannose sofferto dal B. per effetto del trattamento di radioterapia non assentito.

3. Entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte – sono inammissibili.

4. Osserva preliminarmente il Collegio come la questione relativa alla subordinazione del risarcimento del danno alla salute, a seguito di mancata acquisizione del consenso informato, alla dimostrazione, da parte del paziente, che, una volta adeguatamente informato, si sarebbe senz’altro sottratto al trattamento sanitario, deve ritenersi irretrattabile, in ragione dell’intervenuto giudicato interno sul punto, non avendo i ricorrenti contestato in questa sede l’affermazione della corte territoriale là dove ha espressamente sottolineato come gli odierni ricorrenti principali non avessero in alcun modo confutato, in sede d’appello, l’affermazione resa dal primo giudice secondo cui detta questione non fosse stata neppure prospettata dagli attori (cfr. pagg. 9-10 della sentenza impugnata).

5. E’, peraltro, appena il caso di sottolineare come le censure in esame debbano ritenersi in ogni caso infondate, essendosi il giudice a quo correttamente allineato al consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (che il Collegio condivide e fa proprio, al fine di assicurarne continuità), ai sensi del quale, in tema di responsabilità professionale del medico, ove l’atto terapeutico, necessario e correttamente eseguito secundum legem artis, non sia stato preceduto dalla preventiva informazione esplicita del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, può essere riconosciuto il risarcimento del danno alla salute per la verificazione di tali conseguenze, solo ove sia allegato e provato, da parte del paziente, anche in via presuntiva, che, se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi a detto intervento, ovvero avrebbe vissuto il periodo successivo ad esso con migliore e più serena predisposizione ad accettarne le eventuali conseguenze (e sofferenze) (Sez. 3, Ordinanza n. 2369 del 31/01/2018, Rv. 647593 – 01; cfr. altresì Sez. 3, Sentenza n. 2998 del 16/02/2016, Rv. 638979 – 01. Da ultimo v. Sez. 3, Sentenza n. 7248 del 23/03/2018).

6. Con il terzo motivo, i ricorrenti principali censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 4 Cost., nonchè degli artt. 1223,1226,2729 e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente disatteso le originarie richieste di riconoscimento e liquidazione del danno patrimoniale subito dal B. connesse dell’accertamento delle gravi conseguenze invalidanti derivate dai trattamenti sanitari oggetto di causa, avendo il giudice a quo erroneamente trascurato di valorizzare gli elementi di carattere presuntivo complessivamente utilizzabili ai fini della prova effettiva della determinante incisione delle proprie capacità di guadagno per effetto del danno alla salute sofferto.

7. Il motivo è inammissibile.

8. Osserva il Collegio come, con il motivo in esame, i ricorrenti lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate – alleghino un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica dei ricorrenti, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente gli stessi nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo.

9. Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dagli odierni ricorrenti deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti e dei fatti di causa ritenuti rilevanti.

10. Si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato.

11. Ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti.

12. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, l’IRCSS censura la sentenza impugnata per avere la corte territoriale omesso di rilevare in modo espresso l’avvenuta formazione del giudicato interno sul punto concernente la mancata contestazione, da parte degli appellanti principali, della motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato il mancato adempimento, da parte degli attori, dell’onere di allegare e di provare che, ove reso compiutamente edotto dei rischi correlati al trattamento radiante, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporvisi.

13. Il motivo – l’invocazione del cui esame risulta espressamente condizionato all’accoglimento del ricorso principale – deve ritenersi assorbito dalla rilevata inammissibilità del ricorso principale.

14. Con il primo motivo del ricorso incidentale, la Regione Liguria censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale erroneamente indicato come non costituita la Gestione liquidatoria della disciolta Usl 3 genovese, dichiarandone falsamente la contumacia, senza esaminarne le difese e pronunciare sulle relative domande.

15 Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.

16. Osserva il Collegio come alla doglianza in esame debba trovare applicazione il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (che il Collegio condivide e fa proprio, al fine di assicurare continuità), ai sensi del quale la violazione delle norme sulla notificazione della citazione e l’inosservanza delle disposizioni sulla regolare costituzione del contraddittorio nei confronti di un convenuto costituiscono eccezioni de iure tertii, che non possono essere sollevate da altro convenuto, potendo essere fatte valere soltanto dalla parte direttamente interessata (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 7262 del 23/3/2018, non massimata; v. altresì Sez. 3, Sentenza n. 20637 del 22/09/2006, Rv. 593370 – 01; v. altresì Sez. 3, Sentenza n. 10516 del 07/05/2009, Rv. 608101 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 28464 del 19/12/2013, Rv. 629133 – 01).

17. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, la Regione Liguria censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2934 e 2935 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di riconoscere e applicare, nei confronti della Regione Liguria e della Gestione liquidatoria, l’intervenuta prescrizione decennale (tempestivamente eccepita) del credito risarcitorio di controparte.

18. Il motivo è inammissibile.

19. Osserva il Collegio come la corte territoriale abbia espressamente rilevato che, a fronte della decisione del primo giudice – incline a escludere l’avvenuta decorrenza della prescrizione del credito delle controparti, essendo stato il relativo termine, decorso dal dicembre del 1998, utilmente interrotto medio tempore – la Regione Liguria si era limitata a richiamare le proprie precedenti difese, omettendo di confutare il fondamento logico-giuridico delle relative argomentazioni.

20. Ciò posto, l’odierna censura deve ritenersi non consentita in questa sede di legittimità, essendosi l’amministrazione ricorrente limitata a prospettare una rivisitazione o una rivalutazione nel merito delle ragioni di fatto che hanno indotto i giudici del merito a ritenere non decorsi i termini di prescrizione del credito risarcitorio.

21. Peraltro, là dove la doglianza della Regione dovesse interpretarsi nel senso per cui l’eventuale determinazione del dies ad quem del periodo di prescrizione nei relativi confronti dovrebbe identificarsi con il giorno della sua chiamata in causa, la prospettazione dovrebbe in ogni caso ritenersi errata in iure, dovendo ritenersi estensibile, nei confronti della Regione, quale debitore solidale, l’efficacia dell’atto di interruzione della prescrizione operata dai creditori nei confronti degli altri condebitori precedentemente convenuti in giudizio, ai sensi dell’art. 1310 c.c..

22. Con il terzo motivo, la Regione Liguria censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale erroneamente trascurato di conferire rilievo alla responsabilità dell’IST in relazione ai danni alla persona subiti dal paziente, con la conseguenza erronea ripartizione dell’onere risarcitorio in caso di suo riconoscimento.

23. Il motivo è inammissibile.

24. Osserva il Collegio come al caso di specie (relativo all’impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (quale risultante dalla formulazione del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modif., con la L. n. 134 del 2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

25. Secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sè (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la Corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un., 22/9/2014, n. 19881; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

26. Dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la Corte di legittimità al riesame del merito della causa, l’odierna doglianza dell’amministrazione ricorrente incidentale deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360, n. 5 cit. (avendo la corte territoriale espressamente e diffusamente trattato della responsabilità dell’IST, nella specie esclusa, in relazione ai danni alla salute sofferti dal paziente), bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede.

27. Con il quarto motivo, la Regione Liguria censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 345 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare l’inammissibile novità della domanda di declaratoria della responsabilità solidale della Regione Liguria formulata dagli originari attori con l’atto di appello, e per avere erroneamente confermato sul punto la sentenza di primo grado.

28. Il motivo è inammissibile.

29. Osserva il Collegio come la questione sollevata dall’amministrazione ricorrente incidentale con in motivo in esame non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, essendosi la corte territoriale limitata a confermare le statuizioni emesse dal primo giudice senza estendere il proprio accertamento a richieste nuove e diverse da quelle proposte al primo giudice.

30. Ciò posto, varrà rilevare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, costituisca onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di puntuale e completa allegazione del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (cfr. ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018, Rv. 650009 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018, Rv. 649332 – 01).

31. Nel caso di specie, non avendo la Regione in alcun modo provveduto a corredare la proposizione del motivo con l’allegazione dell’avvenuta sottoposizione della questione della contestata ultrapetizione in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado in sede di appello, il ricorso deve ritenersi per ciò stesso inammissibile.

32. Con il quinto motivo, la Regione Liguria censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio di necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere la corte territoriale omesso di rilevare come la domanda di risarcimento del danno per violazione del consenso informato non fosse stata tempestivamente proposta in primo grado nei confronti della Regione, con la conseguente violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, tanto da parte del giudice di primo grado, quanto da parte del giudice d’appello in relazione al motivo di gravame sollevato sul punto.

33. Il motivo è inammissibile.

34. Al riguardo, osserva il Collegio come, sulla base del principio di necessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., n. 6 (valido oltre che per il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 della stessa disposizione normativa), il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498).

35. Siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimo è tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circostanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte.

36. E’ appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d’improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l’ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l’onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell’allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317).

37. In particolare, là dove si deduca la violazione, nel giudizio di merito, dell’art. 112 c.p.c. e del principio di necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di error in procedendo per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente, per il ridetto principio di necessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione (che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito), dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere a una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 6361 del 19/03/2007, Rv. 596820 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 21226 del 14/10/2010, Rv. 614397 – 01; Sez. L, Sentenza n. 15367 del 04/07/2014, Rv. 631768 – 01).

38. Nella violazione di tali principi deve ritenersi incorsa la Regione ricorrente con il motivo d’impugnazione in esame, atteso che la stessa, nel dolersi che la corte d’appello avrebbe erroneamente omesso di rilevare come la domanda di risarcimento del danno per violazione del consenso informato non fosse stata tempestivamente proposta in primo grado nei confronti della Regione, ha tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione circa gli atti e i documenti (e il relativo contenuto) comprovanti il ricorso effettivo di detto errore, con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto.

39. Il complesso delle argomentazioni che precedono impone la dichiarazione dell’inammissibilità del ricorso principale (con l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dall’IRCSS) e del ricorso incidentale proposto dalla Regione Liguria.

40. La riscontrata inammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale valgono a destituire di alcuna rilevanza la questione della prospettabile fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio, ovvero per la rinnovazione della notificazione nulla o inesistente nei confronti della Gestione liquidatoria della disciolta Usl (OMISSIS) genovese, di là dall’assorbente rilievo della eventuale scindibilità della causa alla stessa riferita.

41. Al riguardo, trova nella specie applicazione l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione inammissibile o prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (cfr. Sez. 2 -, Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018, Rv. 648755 – 01).

42. I profili di reciprocità della soccombenza e la particolare natura delle questioni giuridiche trattate giustifica l’integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese del presente giudizio di legittimità.

43. Dev’essere attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e della Regione Liguria, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e del ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale proposto da M.M. e B.S. e il ricorso incidentale proposto dalla Regione Liguria.

Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dall'(OMISSIS).

Dichiara integralmente compensate, tra tutte le parti, le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e della Regione Liguria, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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