Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27607 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27607 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 23995-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
DROSI FABRIZIO;
– intimato avverso la sentenza n. 512/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CALABRIA, depositata il 17/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/10/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA
CRUCITTI.
Fatti di causa
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di
Fabrizio Drosi di avviso di accertamento con il quale era stato

Data pubblicazione: 21/11/2017

rettificato, ai sensi dell’art.38, IV comma, del d.p.r. n.600 del 1973
ed ai fini dell’IRPEF, il reddito dichiarato per l’anno 2008, la
Commissione tributaria regionale della Calabria, con la sentenza
indicata in epigrafe, riformava la decisione di primo grado di rigetto
del ricorso, ritendo l’illegittimità dell’atto impositivo per la nullità
della notificazione dell’invito al contraddittorio

a due motivi.
Il contribuente non resiste.
A seguito di proposta ex art.380 bis c.p.c. è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali
comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata.

Ragioni della decisione
1.11 primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la
violazione e falsa applicazione degli artt. 38 c.6 del d.p.r. 600/1973
e 22 d.l. 78/201, appare manifestamente fondato alla luce del
recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza
n.24823/15) le quali hanno affermato il principio secondo cui <

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