Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27607 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.

TAGLIANI MAURO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI 78 PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 289/1/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 20.5.08, depositata il 24/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito per la ricorrente l’Avvocato Mauro Tagliani che si riporta agli

scritti e deposita la sentenza n. 34/3810 della Commissione

Tributaria Regionale di Roma;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ALFREDO

POMPEO VIOLA che si riporta alla relazione scritta.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati Osserva: Con sentenza in data 20.5.2008, la CTR di Roma ha respinto l’appello avvero la sentenza della CTP di Roma che pure aveva respinto l’opposizione di C.S. contro avviso di rettifica per IVA relativa all’anno 1991.

La decisione del giudice di secondo grado è motivata nel senso che l’unica censura proposta contro la sentenza di primo grado concerneva l’onere in ordine alla prova dei fatti di causa, censura che si palesava infondata, giacchè l’appellante non aveva fornito la prova su “la natura e la provenienza dei movimenti bancari rilevati”, movimenti relativi a somme ingenti, nonostante il modesto ammontare dei redditi dichiarati.

La C. ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.

L’agenzia si è costituita con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, il motivo di censura (rubricato sotto la tipologia della violazione o falsa applicazione di norma di legge oltre che del vizio di motivazione) non è assistito da quel quesito di diritto (oltre che dal momento di sintesi per ciò che attiene al vizio di motivazione) che, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., come interpretato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr.,per tutte, Cass., Sez. un., n. 20603 del 2007), deve indefettibilmente corredare il motivo con cui si lamentino vizi diversi da quello concernente la motivazione.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità.

Roma, 8 luglio 2011.

Il relatore (Giuseppe Caracciolo).

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che la parte ricorrente ha depositato in giudizio all’udienza di discussione una sentenza della CTR Roma n. 34-38-2010 per la quale non è certificato il passaggio in giudicato e che – comunque – appare essere relativa ad atto successivo a quello qui in considerazione, sicchè essa appare per più versi irrilevante ai fini del decidere;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato.

che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro 2.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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