Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27607 del 10/12/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 27607 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per
legge
Ricorrente
Contro
Intimata
Pancke Lis
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
13/2011/34
depositata il 4/2/2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 14/11/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ceniccola;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Pancke Lis contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita
con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia
contro la sentenza della CTP di Napoli n.198/17/2009 che aveva accolto il ricorso
avverso l’avviso di accertamento n. REA° I C200299 per irpef 2000
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.
5955/12
Ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 10/12/2013
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Il ricorso proposto
si articola in due
motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto
l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento
del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 14/11/2013 per l’adunanza della Corte
in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
ha rilevato la carenza di prova da parte dell’Ufficio della residenza di fatto della contribuente in Italia anteriormente al dicembre 2000.
La censura è fondata. Ai sensi dell’art. 3 del dpr 917/86- nella formulazione in vigore dal 1
gennaio 1999 , secondo cui L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto,
formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti soltanto da quelli
prodotti nel territorio dello Stato, al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10l’assenza di residenza nel territorio non è circostanza sufficiente ad escludere i redditi prodotti dalla base imponibile. La circostanza che il contribuente abbia acquistato la residenza
in Italia il 12 dicembre 2000, non è quindi sufficiente ad escludere che i redditi in questione
siano stati prodotti nel territorio dello Stato e, come tali, costituire base imponibile.
Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della
Campania
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania
Così deciso in Roma, 14/11/2013
nte
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 38 dpr 600/73 laddove la CTR