Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27606 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27606 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 15680-2016 proposto da:
CARUSONE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANTIMO GIACCIO;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11181/45/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata 1’11/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/10/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA
CRUCITTI.
Fatti di causa

Data pubblicazione: 21/11/2017

Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte di
Giuseppe Carusone di avviso di accertamento relativo ad irpef ed iva
dell’annualità 2009, la Commissione Tributaria Regionale della
Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello,
proposto dal contribuente avverso la decisione di primo grado
sfavorevole.

affidandosi ad unico motivo.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
A seguito di proposta ex art.380 bis c.p.c. è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali
comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata.

Ragioni della decisione
1.Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione di legge
commessa dal Giudice di appello

nell’avere dato per scontato

l’assunto della GDF sulle vendite di contrabbando del gasolio
agricolo, disconoscendo il giudicato penale costituto dalla sentenza
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (che aveva assolto il
contribuente per non avere commesso il fatto) e non tenendo conto
dei fatti acclarati in detta sentenza.
1.1.11 motivo è, in primo luogo, inammissibile alla luce dei
principi fissati da questa Corte con la sentenza n. 24298 del
29/11/2016 «Il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, comma
1, n. 3, c.p.c., dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del
motivo giusta la disposizione dell’art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con
l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e
soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed
esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo
determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza
impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme
regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite
dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla
Ric. 2016 n. 15680 sez. MT – ud. 25-10-2017
-2-

Avverso la sentenza ricorre per cassazione il contribuente

corte regolatrice di, adempiere al suo compito istituzionale di
verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi,
inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati
per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme
pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica
delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le

specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione
comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non
attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle
desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata.
1.2.Anche a volere ritenere la specificità del mezzo di ricorso,
lo stesso è, comunque, infondato alla luce dei principi espressi da
Cass. n.10578/2015:«Nel processo tributario, la sentenza penale
irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la
formula “perché il fatto non sussiste”, non spiega automaticamente
efficacia di giudicato, ancorché i fatti accertati in sede penale siano
gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso
l’accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere presa
in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario,
il quale nell’esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne
la rilevanza nell’ambito specifico in cui detta sentenza è destinata ad
operare».
2.Ne consegue il rigetto del ricorso con la condanna del
contribuente alle spese nella misura liquidata in dispositivo.
3. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del
2002, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento
da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1
bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso.

Ric. 2016 n. 15680 sez. MT – ud. 25-10-2017
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questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante

Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia
delle entrate delle spese liquidate in complessivi euro 2.000 oltre
eventuali spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,

stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 25 ottobre 2017.
Il P

idente

pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 is dello

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